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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/07/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1022/ 2022 promosso da
, C.F. , NELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
QUALITA' DI LIQUIDATORE DELLA
[...]
C.F. E PART. IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mimma Gaeta ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio in Termini Imerese, Via L. Sturzo n. 8, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
pag. 1 in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. OI - 000036395 prot. n.
5500.21/02/2022.0139160 del 21.02.2022 notificata in data 07.03.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 07.04.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000036395 prot. n.
5500.21/02/2022.0139160 del 21.02.2022 notificata in data 07.03.2022, emessa dall' con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 18.500,00 per CP_2
la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta.
pag. 2 Eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento, la violazione del diritto di difesa, la carenza di motivazione, e, nel merito, l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto opposto, chiedendone l'annullamento.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_2
dichiara la contumacia.
In data 29.01.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata pag. 3 dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Tanto premesso nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non CP_2
ha provato le contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 comma 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.”. L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa – presumibilmente
– degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene “nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav.
29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
pag. 4 Oggi l'art. 6 co. 1 D.Lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22
L. 689/81 si applichino le norme del rito del lavoro.
L' che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a propria CP_2
difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente,
pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.Lgs. 150/11,
ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato: “Nel
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è
onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (ex plurimis Cassazione civile, sez. II
, 03/03/2011, n. 5122).
Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che l' non ha CP_2
adempiuto l'onere in questione.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000036395 prot. n. 5500.21/02/2022.0139160 del 21.02.2022
pag. 5 notificata in data 07.03.2022, emessa dall' con cui è stato richiesto il CP_2
pagamento della somma di € 18.500,00 per la violazione per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta, va annullata per carenza di prova in ordine alla responsabilità
dell'opponente.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore del CP_2
ricorrente come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000036395 prot. n.
5500.21/02/2022.0139160 del 21.02.2022 notificata in data 07.03.2022, emessa dall' CP_2
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 2 luglio 2025.
pag. 6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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