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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 366/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025 da
, nata il [...] a [...] Parte_1 del Congo) e residente a[...], C.F.:
, e nato il C.F._1 Parte_2
7/07/1966 a UY (Repubblica Popolare del Congo) e residente in [...], C.F.: , rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Annagrazia Di Nicola del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07/04/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/03/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 16/01/2000 avevano contratto matrimonio a UY (Repubblica Popolare del Congo);
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ascoli
Piceno con atto n. 14-2-C dell'anno 2015;
- i coniugi non hanno figli minori o maggiori non economicamente autosufficienti e sono loro stessi autosufficienti;
- la residenza comune dei coniugi è in Ascoli Piceno, via Salaria Inferiore n. 25;
- dall'anno 2018 il sig. ha lasciato l'Italia e non vi ha fatto più Parte_2
ritorno;
- attualmente la sig.ra è domiciliata in Francia;
Parte_1
- per tale ragione è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi e dunque entrambi si sono determinati a richiedere la dichiarazione di separazione;
- con sentenza n. 426/2023 del 05.07.2023 è stata pronunciata la separazione;
- sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fossero accolte le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale adito: - dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2 contratto in data 16.01.2000 a UY (Repubblica Popolare del Congo) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno con atto n. 14-2-
C dell'anno 2015”
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 16/01/2000
a UY (Repubblica Popolare del Congo), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ascoli Piceno con atto n. 14-2-C dell'anno 2015;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 24/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 366/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025 da
, nata il [...] a [...] Parte_1 del Congo) e residente a[...], C.F.:
, e nato il C.F._1 Parte_2
7/07/1966 a UY (Repubblica Popolare del Congo) e residente in [...], C.F.: , rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Annagrazia Di Nicola del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07/04/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/03/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 16/01/2000 avevano contratto matrimonio a UY (Repubblica Popolare del Congo);
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ascoli
Piceno con atto n. 14-2-C dell'anno 2015;
- i coniugi non hanno figli minori o maggiori non economicamente autosufficienti e sono loro stessi autosufficienti;
- la residenza comune dei coniugi è in Ascoli Piceno, via Salaria Inferiore n. 25;
- dall'anno 2018 il sig. ha lasciato l'Italia e non vi ha fatto più Parte_2
ritorno;
- attualmente la sig.ra è domiciliata in Francia;
Parte_1
- per tale ragione è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi e dunque entrambi si sono determinati a richiedere la dichiarazione di separazione;
- con sentenza n. 426/2023 del 05.07.2023 è stata pronunciata la separazione;
- sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fossero accolte le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale adito: - dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2 contratto in data 16.01.2000 a UY (Repubblica Popolare del Congo) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno con atto n. 14-2-
C dell'anno 2015”
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/07/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 16/01/2000
a UY (Repubblica Popolare del Congo), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ascoli Piceno con atto n. 14-2-C dell'anno 2015;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 24/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi