TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di MA, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.SS Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.SS Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 15718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 ritenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024.
TRA
(già poi , in persona del Controparte_1 CP_2 CP_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Barretta e Leopoldo
De Masi ed elettivamente in MA, via Lattanzio n. 66, presso lo studio dell'avv. Mario Esposito per procura allegata all'atto di citazione;
Parte TR
E
in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA, via del Tempio di Giove n. 21, per procura generale, rilasciata per atto del notaio
[...]
rep. 1353 del 01.07.2020, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Per_1
Parte Convenuta
OGGETTO: appalto di opere pubbliche, inadempimento contrattuale.
1 CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 30 ottobre 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato (già Controparte_1
poi ha convenuto, innanzi a questo Tribunale, CP_2 CP_3 CP_4
rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto in data 10.12.2009 tra (ora e il per fatto CP_2 CP_1 Controparte_5
imputabile al , condannando quest'ultimo a riprendere in consegna l'area Controparte_5
di cantiere e ponendo ogni ulteriore onere e conseguenza di legge a carico del Controparte_5
, anche per il titolo delle spese e competenze di lite;
- per l'effetto, ordinare al
[...] [...]
di riconsegnare a avente causa di le polizze fideiussorie CP_5 CP_1 CP_2
rilasciate a garanzia delle opere oggetto di appalto, precisamente la polizza n. 55880453 del 02/
10/2009 rilasciata a garanzia rischi generali dell'appalto, polizza n.06044539 Controparte_6
del 05/10/2009 rilasciata da per la cauzione definitiva;
- accertare e Controparte_7
dichiarare il diritto di (già al risarcimento dei danni patiti come innanzi CP_1 CP_2
descritti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore Controparte_5
della qui quantificato in € 652.068,83 per la illegittima sospensione dal 20.09.15 al CP_1
31.12.19 ed € 334.271,35 per il mancato utile per un totale complessivo di € 986.340,18, ovvero in quella diversa cifra che sarà definitivamente accertata in corso di causa od anche nel diverso ammontare che il Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_4
concludendo come segue: “in via principale dichiarare che il contratto di cui trattasi era già stato risolto dalla società con nota prot. n. 22/2017 del 02.10.2017 non opposta CP_1
dall'Amministrazione e che, pertanto, nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno per lucro ceSSnte da questa Amministrazione alla in via subordinata nella denegata ipotesi in cui CP_1
Codesto Ill.mo Giudice riconoscesse la fondatezza della domanda avversaria, dichiarare dovute le somme richieste dalla società a titolo di risarcimento del danno, da rideterminate in relazione al solo periodo compreso tra il 20.09.2015 e il 02.10.2017, data in cui la ha esercitato il CP_1
proprio diritto di recesso, dichiarando risolto il contratto oggetto della controversia".
Ciò premesso, è neceSSrio ripercorrere brevemente l'andamento del rapporto contrattuale:
2 Co
- in data 13/03/2009 la società (oggi in seguito CP_2 Controparte_1
per brevità) rimane aggiudicataria della gara pubblica bandita da per la CP_5
costruzione di una scuola sita in via Bruno Molajoli con importo a base d'asta di € 4.198.014,24 di cui € 361.029,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'aggiudicazione è intervenuta a fronte di un ribasso d'asta presentato dall'offerente pari al 16,275% che ha dato origine ad un prezzo netto di aggiudicazione pari a € 3.212.532,06 per lavori, oltre ai già citati €
361.029,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 3.573.561,28.
- In data 10/12/2009 viene stipulato il contratto di appalto, con allegati il piano della sicurezza, il cronoprogramma, gli elaborati progettuali, l'elenco prezzi unitari, il computo metrico, gli atti della gara, il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici di cui al d.m. n. 145/2000 e il Capitolato
Generale di Appalto del Comune di MA approvato con Delibera del Consiglio Comunale del
17/11/1983 n. 6126.
- La durata dei lavori era stata contrattualmente fiSSta in giorni 539, a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna redatto il 15.10.2009.
- In data 24/11/2009 il Dipartimento SIMU del sospende i lavori per consentire CP_5
l'inizio di alcuni scavi archeologici portati a termine il 23/06/2010.
Pertanto, nei primi anni del cantiere l'impresa ha eseguito solo scavi per indagini archeologiche che, inoltre, comportavano la necessità di predisporre una perizia di variante per l'adeguamento del progetto strutturale alle nuove norme entrate in vigore con la pubblicazione delle NTC del 2008 (nuove Norme Tecniche delle Costruzioni) che prevedevano la realizzazione di strutture in cemento armato verificate anche sotto l'azione sismica, nella città di MA.
In data 24/04/2012 consegna all'impresa il progetto relativo alla proposta di CP_5
Perizia di Variante, firmato dall'impresa con riserva, contenente la rettifica dell'importo lordo di aggiudicazione: € 4.295.888,13 di cui € 369.446,38 con un incremento del prezzo dell'appalto pari a Euro 91.574,48 compresa IVA.
In data 15/02/2013 viene sottoscritto un verbale di sospensione dei lavori per impraticabilità area per eseguire gli scavi, poi, comunque, portati a termine il 17.07.2013 quando l'Impresa comunica a il completamento degli stessi e per chiedere chiarimenti CP_5
sull'approvazione della perizia di variante. In data 29.07.2013 il RUP rispondeva all'Impresa e chiedeva la prosecuzione dei lavori in forza di quanto previsto al comma 1, lettera a), del art. 132 del d.lgs. 163 del 16.03.2006 ma l'impresa, con successiva comunicazione del 30/07/2013
3 rappresentava “l'impossibilità alla continuazione delle lavorazioni di cantiere in assenza della formalizzazione della perizia di variante” chiedendo la sospensione dei lavori e la redazione di un'ulteriore perizia, stante la mancanza del parere di regolarità tecnico-contabile della steSS.
In data 01/08/2013 previo accesso in cantiere, veniva redatto il verbale di sospensione parziale dei lavori che l'Impresa firmava con riserva.
A seguito di ciò non ha mai fatto seguito un verbale di ripresa dei lavori o altri atti contabili e/o di cantiere, ovvero del RUP, che abbiano posto un termine alla sospensione.
Dunque, in data 4/06/2015 l'Impresa richiedeva la risoluzione del contratto e , CP_5
con comunicazione del 29/07/2015, rappresentava all'Impresa che nell'ambito delle operazioni relative all'assestamento di bilancio del di MA si erano sbloccati i fondi neceSSri al CP_5
finanziamento della perizia di variante e che, pertanto, la steSS aveva ripreso il suo iter amministrativo di approvazione, prevedendo una ripresa dei lavori nel successivo mese di Ottobre
2015.
In data 02/10/2017 l'Impresa richiedeva a di riprendere in consegna l'area CP_5
“per la sopravvenuta impossibilità di portare a termine i lavori per fatto non imputabile ad eSS società, producendosi per l'effetto l'intervenuta causa risolutiva del contratto” e con diffida dell'08/11/2018 intimava a la ripresa in consegna dell'area a mezzo Ufficiale CP_5
Giudiziario, indicando data ed ora della riconsegna senza ottenere nessun intervento di
[...]
. Pertanto, il 13/06/2019 il Tribunale di MA, su ricorso presentato dalla SIA il CP_5
05/02/2019, nominava nella Dr.SS , quale sequestrataria dell'area di cantiere. - In Persona_2
data 01/10/2019 il RUP di scrive al D.L. ed all'impresa, per convocare le parti CP_5
(impresa e D.L.) per un sopralluogo per il giorno 07/10/2019, e per procedere alla chiusura dell'appalto, e riconsegna dell'area all'Amministrazione. Nelle more della suddetta Co corrispondenza, la società avanzava un reclamo avverso all'Ordinanza di nomina del sequestratario dinanzi alla Corte d'Appello di MA (giudizio distinto con RG n. 51832/2019) conclusosi con Decreto n. 3056 del giorno 11.06.2020, che conferma: “(…) Non è poi controverso che la società reclamante aveva receduto, con atto del 2 ottobre 2017, dal contratto di appalto inter partes, né risulta che abbia contestato la legittimità di tale atto di CP_5
recesso...Omissis...”
Alla luce di tali circostanze, quindi, l'odierna parte attrice agisce in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto e la condanna di al risarcimento dei danni, come su CP_5
4 specificati, limitatamente all'illegittima sospensione patita successivamente al 20/09/2015, rappresentando di aver già ottenuto, in altro giudizio, il riconoscimento dei danni per la sospensione dei lavori sino alla data del 20/09/2015.
A fronte di ciò ha eccepito l'illegittimità della richiesta di risoluzione del CP_5
contratto, e la conseguente richiesta di ristoro delle spese e risarcimento dei danni, posto che la Co steSS aveva già comunicato la risoluzione steSS per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in data 02.10.17, che non era stata contestata dalla stazione appaltante e, pertanto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, d. lgs. 50/16, non è dovuto alcun indennizzo e, in via subordinata, ha richiesto di limitare il risarcimento dei danni al periodo intercorrente tra il 20.09.2015 al momento del recesso del 02.10.17.
Con ordinanza del 24.06.2022 veniva disposta CTU contabile avente ad oggetto il seguente quesito: “analizzi l'andamento del rapporto tra le parti ed in particolare le sospensioni dei lavori disposte e, sulla base degli atti e dei documenti di causa nonché di ogni altro elemento utile, quantifichi eventuali danni, oneri e spese sostenute dall'attrice a far data dal 29.05.2015”.
La causa, all'udienza del 30.10.2024, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
Va, innanzitutto, rilevato che la questione attinente all'asserita illegittimità della sospensione dei lavori disposta in data 01.08.13 è già stata affrontata sempre da questo Tribunale in un giudizio precedente instaurato dalla per ottenere il risarcimento dei danni limitatamente al periodo CP_1
intercorrente tra l'inizio dell'anzidetta sospensione e il 20/09/2015.
Sul punto, il Tribunale di MA con ordinanza ex art. 186-quater, c.p.c., n. 518/17 (R.G.
75972/15) del 21.06.2017 ha affermato che: “non sembra adeguatamente dimostrato
l'inadempimento dell'amministrazione committente posto a fondamento della domanda risarcitoria per lucro ceSSnte, non emergendo l'evidenza della illegittimità della sospensione disposta in data 1° agosto 2013”.
Tale ordinanza 186-quater ha acquistato, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo,
l'efficacia di sentenza, poi paSSta in giudicato per mancata impugnazione, ai sensi degli artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c., ed è quindi da considerare definitivamente esecutiva e preclusiva della domanda
5 avanzata da parte attrice nel presente giudizio in quanto caratterizzata da identità dell'elemento soggettivo, essendo stata proposta nei confronti della steSS parte, e degli elementi oggettivi del petitum e della causa petendi perchè avente ad oggetto lo stesso rapporto e la steSS questione giuridica.
Infatti, il giudicato sostanziale, previsto dall'art. 2909 c.c., formatosi sull'oggetto della decisione comprende anche le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse neceSSrie e il fondamento logico-giuridico della decisione. Si estende, dunque, al dedotto e al deducibile, dove per dedotto si intende il diritto soggettivo azionato e per deducibile ogni questione riguardante l'esistenza, la validità e la natura giuridica del rapporto da cui scaturisce quel diritto.
Nel caso in esame, quindi, il giudicato sostanziale formatosi impedisce l'indagine relativa alla dedotta illegittimità della sospensione con le conseguenze che ne derivano in termini di domande risarcitorie.
In relazione all'ampiezza del giudicato la Corte di CaSSzione è costante nell'affermare che:
“Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e neceSSri, della pronuncia”. (cfr. Cass., 16 agosto 2012, n. 14535; Cass., 28 ottobre 2011, n.
225200);
Sulla questione sempre la Suprema Corte ha ritenuto che: “Il giudicato sostanziale (art. 2909
c.c. ) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse neceSSrie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum. In particolare l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premeSS neceSSria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione. La preclusione a riesaminare la questione implica il vincolo del giudice a decidere la
6 propria regiudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, vale a dire implica
l'impossibilità di decidere la questione in modo diverso. (cfr. Cass., 9 gennaio 2020, n.212).
Pertanto, accertata la sussistenza di una sentenza paSSta in giudicato che impedisce il riesame dell'asserita illegittimità della sospensione disposta il 01.08.2013 e della conseguente addebitabilità di un inadempimento in capo alla convenuta con risarcimento dei danni per lucro ceSSnte, restano da esaminare le questioni riguardanti la risoluzione del contratto effettuata da parte attrice e le richieste di indennizzo/risarcimento per le spese sostenute dall'attrice in ragione della mancata chiusura del cantiere e per il maggior vincolo delle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia delle opere oggetto di appalto (cfr. la polizza n. 55880453 del 02/ 10/2009 rilasciata
a garanzia rischi generali dell'appalto, polizza n.06044539 del 05/10/2009 Controparte_6
rilasciata da per la cauzione definitiva). Controparte_7
Sul punto, va evidenziato che è pacifico tra le parti che, in data 02.10.2017 con nota prot.
22/17 la ha esercitato il diritto di recesso previsto dal contratto comunicando a CP_1 [...]
– la quale non ha mosso alcuna contestazione e ha sottolineato in comparsa di CP_5
costituzione di aver accettato la comunicazione di risoluzione – che: “pertanto, a tutti gli effetti di legge, con la presente significa a codesta amministrazione l'ormai intervenuta CP_1
risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione”.
Tale circostanza, inoltre, è stata successivamente certificata anche dalla Corte di Appello di
MA la quale, nel pronunciarsi sul reclamo avverso la nomina del sequestratario del cantiere a seguito della mancata riconsegna dello stesso, ha affermato che: “non è poi controverso che la società reclamante aveva ricevuto, con atto del 2 ottobre 2017, dal contratto di appalto inter partes, nè risulta che abbia contestato la legittimità di tale atto di recesso”. CP_5
Ciò posto, e considerata la legittimità di tale risoluzione unilaterale alla luce del protrarsi dell'interruzione dei lavori non contestata neppure dalla convenuta, va stabilito l'ammontare dell'indennizzo da riconoscere all'attrice per le spese sostenute sul cantiere dal 20.09.15 (data dalla quale parte attrice, considerato il precedente giudizio, ha richiesto le condanne della convenuta) sino al 02.10.17 (data della risoluzione unilaterale) oltre alle eventuali spese di manutenzione straordinaria del cantiere avvenute dopo la risoluzione in ragione della mancata riconsegna dello stesso.
In relazione a ciò, va tenuto conto di quanto affermato dal CTU nominato in corso di causa il quale ha affermato che: “(…) il sottoscritto C.T.U. deve anche evidenziare che, oltre alle spese
7 sostenute per il prolungamento delle fideiussioni e per il ripristino della recinzione di cantiere (di cui si riferisce in seguito, dal momento che sono richieste con separate domande della Parte TR),
l'Impresa, a partire dal 20/09/2015, non ha sostenuto alcun costo riferibile alle “spese generali correnti del cantiere”, in quanto il cantiere stesso non era più attivo in alcun modo: non erano presenti baraccamenti, non erano presenti tecnici di cantiere, non erano presenti macchinari, non erano più attive utenze di cantiere. Con ciò, si vuole evidenziare che successivamente al
20/09/2015, l'impresa, fatta eccezione per alcune spese di manutenzione della recinzione (di cui si riferisce ai capoversi seguenti), e per alcune sporadiche attività di sede per la gestione amministrativa della commeSS, non ha sostenuto alcun “costo corrente” di mantenimento della struttura operativa del cantiere, e quindi non ha avuto alcuna “spesa generale corrente di cantiere improduttiva (…) Se quindi il tema è l'accertamento tecnico dell'effettivo onere per “spese generali di cantiere” sostenuto dall'Impresa dopo il 20/09/2015, fino alla data della citazione (come richiesto dal quesito), il sottoscritto C.T.U. deve riferire che agli atti della causa non risultano elementi per poter individuare il sostentamento, da parte dell'Impresa, di costi riferibili a spese generali di cantiere dopo il 20/09/2015 e fino ad oggi. La parte TR ha invece documentato con la seconda memoria istruttoria, la spesa per il ripristino e la manutenzione della perimetrazione dell'area di cantiere (e lo sfalcio di vegetazione spontanea, in misura minoritaria), attraverso la seguente documentazione:
• fattura 06/L del 29/07/2020 della ditta Costruzioni Immobiliari sas di R. Topa, a carico della
[...]
CP_
per “lavori di sistemazione della rete metallica esistente, e sostituzione con paletti e rete metallica plastificata dei tratti ammalorati. Cantiere: Acilia 13° Municipalità MA, via Bruno
Molajoli”. Totale imponibile € 6.000,00 + IVA = € 7.320,00
• fattura 07/L del 03/08/2020 della ditta Costruzioni Immobiliari sas di R. Topa, a carico della
[...]
CP_
per “secondo acconto lavori di sistemazione della rete metallica esistente. Cantiere: Acilia 13°
Municipalità MA, via Bruno Molajoli”. Totale imponibile € 7.600,00 + IVA = € 8.700,00
• fattura 09/L del 28/09/2020 della ditta Costruzioni Immobiliari sas di R. Topa, a carico della
[...]
CP_
per “saldo per lavori di sistemazione della rete metallica esistente. Cantiere: Acilia 13°
Municipalità MA, via Bruno Molajoli”. Totale imponibile € 6.150,00 + IVA = € 7.503,00
• fattura 06/L del 20/04/2021 della ditta Costruzioni Immobiliari sas di R. Topa, a carico della
[...]
CP_
per “lavori taglio erba e sistemazione della rete metallica esistente, e sostituzione con paletti
e rete metallica plastificata dei tratti ammalorati. Cantiere: Acilia 13° Municipalità MA, via
8 Bruno Molajoli”. Totale imponibile € 4.250,00 + IVA = € 5.185,00. Totale fatturato alla SIA: €
24.000,00 + IVA = € 29.280,00.
In relazione alle suddette spese, il sottoscritto C.T.U. può riferire che dall'esame delle fotografie ricavabili “free” su Internet, risulta che effettivamente nel corso del 2020-2021 sono stati effettuati degli interventi di ripristino della recinzione esterna, con sostituzione di parte dell'originaria recinzione in bandoni di lamiera, con altra recinzione in paletti e rete metallica, sostanzialmente coincidente con la descrizione riportata nelle fatture di cui sopra.
Ovviamente, ciò non ha impedito che, a ripristini effettuati, trattandosi di un'area priva di vigilanza
e presidio, si siano poi succeduti altri atti di vandalismo e danneggiamento delle recinzioni esistenti, come documentato nell'allegato fotografico alla presente relazione (allegato n. 2). E' quindi parere del sottoscritto C.T.U. che dopo il 20/09/2015 la parte TR abbia sostenuto delle spese per il ripristino della recinzione dell'area di cantiere, nella misura e nella qualità indicata nelle fatture prodotte in atti dalla steSS Parte TR. Detti interventi si configurano come interventi “manutentivi” dell'area del cantiere, e possono essere annoverati tra le “spese generali” che l'appaltatore sostiene “una tantum” nel corso della vita del cantiere, allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle aree allo stesso consegnate. (…) Il sottoscritto C.T.U. ha esaminato i documenti prodotti agli atti della causa dalla parte TR (polizze assicurativa e fideiussoria, doc.23 e 24 prestate all'Amministrazione, polizza n. 55880453 del 02/10/2009 rilasciata
[...]
a garanzia rischi generali dell'appalto, polizza n.06044539 del 05/10/2009 rilasciata CP_6
da per la cauzione definitiva), rilevando che le stesse non contengono Controparte_7
alcuna evidenza che la spesa indicata nelle due polizze sia stata sostenuta anche per il periodo successivo al 20/09/2015. I due documenti sono infatti relativi al primo rilascio delle due suddette polizze, avvenuto nell'anno 2009, e non risultano rinnovi, o quietanze di pagamento, relativi a periodi successivi al 20/09/2015. Sicchè, i due documenti prodotti sono esclusivamente riferibili alla fase di aggiudicazione dei lavori, trattandosi di documenti indispensabili per la sottoscrizione del contratto di appalto, intervenuta proprio nel 2009, e non contengono alcun riferimento a spese sostenute dopo il 20/09/2015”.
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, pienamente rispondenti ai quesiti posti e adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili accertamenti, vanno senz'altro condivise dal Tribunale e sono senz'altro idonee a fondare la decisione.
9 Alla luce della delimitazione dell'oggetto del contendere determinato dalla presenza di giudicato sulla questione dell'illegittimità della sospensione e dall'avvenuta risoluzione unilaterale del contratto effettuata dalla e tenendo conto di quanto evidenziato nell'elaborato peritale, CP_1
va accertata, dunque, la sussistenza del diritto di parte attrice ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo complessivo di euro 29.280,00 a titolo di indennizzo per le CP_5
spese sostenute sul cantiere oltre alla condanna alla ricevere la riconsegna dell'area di cantiere e alla riconsegna delle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia delle opere oggetto di appalto.
Su tale somma vanno applicati gli interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese del procedimento e le spese della CTU, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di MA, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e Controparte_1
per l'effetto:
- accerta la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 10.12.2009 tra CP_2
(ora e il;
CP_1 Controparte_5
- condanna al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro CP_4
29.280,00 oltre interessi come precisato in motivazione;
- condanna alla riconsegna dell'area di cantiere e alla riconsegna delle CP_4
polizze fideiussorie rilasciate a garanzia delle opere oggetto di appalto;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e della CTU.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 3/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.SS Stefania Garrisi dott.SS Claudia Pedrelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di MA, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.SS Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.SS Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 15718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 ritenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024.
TRA
(già poi , in persona del Controparte_1 CP_2 CP_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Barretta e Leopoldo
De Masi ed elettivamente in MA, via Lattanzio n. 66, presso lo studio dell'avv. Mario Esposito per procura allegata all'atto di citazione;
Parte TR
E
in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA, via del Tempio di Giove n. 21, per procura generale, rilasciata per atto del notaio
[...]
rep. 1353 del 01.07.2020, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Per_1
Parte Convenuta
OGGETTO: appalto di opere pubbliche, inadempimento contrattuale.
1 CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 30 ottobre 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato (già Controparte_1
poi ha convenuto, innanzi a questo Tribunale, CP_2 CP_3 CP_4
rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto in data 10.12.2009 tra (ora e il per fatto CP_2 CP_1 Controparte_5
imputabile al , condannando quest'ultimo a riprendere in consegna l'area Controparte_5
di cantiere e ponendo ogni ulteriore onere e conseguenza di legge a carico del Controparte_5
, anche per il titolo delle spese e competenze di lite;
- per l'effetto, ordinare al
[...] [...]
di riconsegnare a avente causa di le polizze fideiussorie CP_5 CP_1 CP_2
rilasciate a garanzia delle opere oggetto di appalto, precisamente la polizza n. 55880453 del 02/
10/2009 rilasciata a garanzia rischi generali dell'appalto, polizza n.06044539 Controparte_6
del 05/10/2009 rilasciata da per la cauzione definitiva;
- accertare e Controparte_7
dichiarare il diritto di (già al risarcimento dei danni patiti come innanzi CP_1 CP_2
descritti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore Controparte_5
della qui quantificato in € 652.068,83 per la illegittima sospensione dal 20.09.15 al CP_1
31.12.19 ed € 334.271,35 per il mancato utile per un totale complessivo di € 986.340,18, ovvero in quella diversa cifra che sarà definitivamente accertata in corso di causa od anche nel diverso ammontare che il Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_4
concludendo come segue: “in via principale dichiarare che il contratto di cui trattasi era già stato risolto dalla società con nota prot. n. 22/2017 del 02.10.2017 non opposta CP_1
dall'Amministrazione e che, pertanto, nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno per lucro ceSSnte da questa Amministrazione alla in via subordinata nella denegata ipotesi in cui CP_1
Codesto Ill.mo Giudice riconoscesse la fondatezza della domanda avversaria, dichiarare dovute le somme richieste dalla società a titolo di risarcimento del danno, da rideterminate in relazione al solo periodo compreso tra il 20.09.2015 e il 02.10.2017, data in cui la ha esercitato il CP_1
proprio diritto di recesso, dichiarando risolto il contratto oggetto della controversia".
Ciò premesso, è neceSSrio ripercorrere brevemente l'andamento del rapporto contrattuale:
2 Co
- in data 13/03/2009 la società (oggi in seguito CP_2 Controparte_1
per brevità) rimane aggiudicataria della gara pubblica bandita da per la CP_5
costruzione di una scuola sita in via Bruno Molajoli con importo a base d'asta di € 4.198.014,24 di cui € 361.029,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'aggiudicazione è intervenuta a fronte di un ribasso d'asta presentato dall'offerente pari al 16,275% che ha dato origine ad un prezzo netto di aggiudicazione pari a € 3.212.532,06 per lavori, oltre ai già citati €
361.029,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 3.573.561,28.
- In data 10/12/2009 viene stipulato il contratto di appalto, con allegati il piano della sicurezza, il cronoprogramma, gli elaborati progettuali, l'elenco prezzi unitari, il computo metrico, gli atti della gara, il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici di cui al d.m. n. 145/2000 e il Capitolato
Generale di Appalto del Comune di MA approvato con Delibera del Consiglio Comunale del
17/11/1983 n. 6126.
- La durata dei lavori era stata contrattualmente fiSSta in giorni 539, a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna redatto il 15.10.2009.
- In data 24/11/2009 il Dipartimento SIMU del sospende i lavori per consentire CP_5
l'inizio di alcuni scavi archeologici portati a termine il 23/06/2010.
Pertanto, nei primi anni del cantiere l'impresa ha eseguito solo scavi per indagini archeologiche che, inoltre, comportavano la necessità di predisporre una perizia di variante per l'adeguamento del progetto strutturale alle nuove norme entrate in vigore con la pubblicazione delle NTC del 2008 (nuove Norme Tecniche delle Costruzioni) che prevedevano la realizzazione di strutture in cemento armato verificate anche sotto l'azione sismica, nella città di MA.
In data 24/04/2012 consegna all'impresa il progetto relativo alla proposta di CP_5
Perizia di Variante, firmato dall'impresa con riserva, contenente la rettifica dell'importo lordo di aggiudicazione: € 4.295.888,13 di cui € 369.446,38 con un incremento del prezzo dell'appalto pari a Euro 91.574,48 compresa IVA.
In data 15/02/2013 viene sottoscritto un verbale di sospensione dei lavori per impraticabilità area per eseguire gli scavi, poi, comunque, portati a termine il 17.07.2013 quando l'Impresa comunica a il completamento degli stessi e per chiedere chiarimenti CP_5
sull'approvazione della perizia di variante. In data 29.07.2013 il RUP rispondeva all'Impresa e chiedeva la prosecuzione dei lavori in forza di quanto previsto al comma 1, lettera a), del art. 132 del d.lgs. 163 del 16.03.2006 ma l'impresa, con successiva comunicazione del 30/07/2013
3 rappresentava “l'impossibilità alla continuazione delle lavorazioni di cantiere in assenza della formalizzazione della perizia di variante” chiedendo la sospensione dei lavori e la redazione di un'ulteriore perizia, stante la mancanza del parere di regolarità tecnico-contabile della steSS.
In data 01/08/2013 previo accesso in cantiere, veniva redatto il verbale di sospensione parziale dei lavori che l'Impresa firmava con riserva.
A seguito di ciò non ha mai fatto seguito un verbale di ripresa dei lavori o altri atti contabili e/o di cantiere, ovvero del RUP, che abbiano posto un termine alla sospensione.
Dunque, in data 4/06/2015 l'Impresa richiedeva la risoluzione del contratto e , CP_5
con comunicazione del 29/07/2015, rappresentava all'Impresa che nell'ambito delle operazioni relative all'assestamento di bilancio del di MA si erano sbloccati i fondi neceSSri al CP_5
finanziamento della perizia di variante e che, pertanto, la steSS aveva ripreso il suo iter amministrativo di approvazione, prevedendo una ripresa dei lavori nel successivo mese di Ottobre
2015.
In data 02/10/2017 l'Impresa richiedeva a di riprendere in consegna l'area CP_5
“per la sopravvenuta impossibilità di portare a termine i lavori per fatto non imputabile ad eSS società, producendosi per l'effetto l'intervenuta causa risolutiva del contratto” e con diffida dell'08/11/2018 intimava a la ripresa in consegna dell'area a mezzo Ufficiale CP_5
Giudiziario, indicando data ed ora della riconsegna senza ottenere nessun intervento di
[...]
. Pertanto, il 13/06/2019 il Tribunale di MA, su ricorso presentato dalla SIA il CP_5
05/02/2019, nominava nella Dr.SS , quale sequestrataria dell'area di cantiere. - In Persona_2
data 01/10/2019 il RUP di scrive al D.L. ed all'impresa, per convocare le parti CP_5
(impresa e D.L.) per un sopralluogo per il giorno 07/10/2019, e per procedere alla chiusura dell'appalto, e riconsegna dell'area all'Amministrazione. Nelle more della suddetta Co corrispondenza, la società avanzava un reclamo avverso all'Ordinanza di nomina del sequestratario dinanzi alla Corte d'Appello di MA (giudizio distinto con RG n. 51832/2019) conclusosi con Decreto n. 3056 del giorno 11.06.2020, che conferma: “(…) Non è poi controverso che la società reclamante aveva receduto, con atto del 2 ottobre 2017, dal contratto di appalto inter partes, né risulta che abbia contestato la legittimità di tale atto di CP_5
recesso...Omissis...”
Alla luce di tali circostanze, quindi, l'odierna parte attrice agisce in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto e la condanna di al risarcimento dei danni, come su CP_5
4 specificati, limitatamente all'illegittima sospensione patita successivamente al 20/09/2015, rappresentando di aver già ottenuto, in altro giudizio, il riconoscimento dei danni per la sospensione dei lavori sino alla data del 20/09/2015.
A fronte di ciò ha eccepito l'illegittimità della richiesta di risoluzione del CP_5
contratto, e la conseguente richiesta di ristoro delle spese e risarcimento dei danni, posto che la Co steSS aveva già comunicato la risoluzione steSS per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in data 02.10.17, che non era stata contestata dalla stazione appaltante e, pertanto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, d. lgs. 50/16, non è dovuto alcun indennizzo e, in via subordinata, ha richiesto di limitare il risarcimento dei danni al periodo intercorrente tra il 20.09.2015 al momento del recesso del 02.10.17.
Con ordinanza del 24.06.2022 veniva disposta CTU contabile avente ad oggetto il seguente quesito: “analizzi l'andamento del rapporto tra le parti ed in particolare le sospensioni dei lavori disposte e, sulla base degli atti e dei documenti di causa nonché di ogni altro elemento utile, quantifichi eventuali danni, oneri e spese sostenute dall'attrice a far data dal 29.05.2015”.
La causa, all'udienza del 30.10.2024, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
Va, innanzitutto, rilevato che la questione attinente all'asserita illegittimità della sospensione dei lavori disposta in data 01.08.13 è già stata affrontata sempre da questo Tribunale in un giudizio precedente instaurato dalla per ottenere il risarcimento dei danni limitatamente al periodo CP_1
intercorrente tra l'inizio dell'anzidetta sospensione e il 20/09/2015.
Sul punto, il Tribunale di MA con ordinanza ex art. 186-quater, c.p.c., n. 518/17 (R.G.
75972/15) del 21.06.2017 ha affermato che: “non sembra adeguatamente dimostrato
l'inadempimento dell'amministrazione committente posto a fondamento della domanda risarcitoria per lucro ceSSnte, non emergendo l'evidenza della illegittimità della sospensione disposta in data 1° agosto 2013”.
Tale ordinanza 186-quater ha acquistato, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo,
l'efficacia di sentenza, poi paSSta in giudicato per mancata impugnazione, ai sensi degli artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c., ed è quindi da considerare definitivamente esecutiva e preclusiva della domanda
5 avanzata da parte attrice nel presente giudizio in quanto caratterizzata da identità dell'elemento soggettivo, essendo stata proposta nei confronti della steSS parte, e degli elementi oggettivi del petitum e della causa petendi perchè avente ad oggetto lo stesso rapporto e la steSS questione giuridica.
Infatti, il giudicato sostanziale, previsto dall'art. 2909 c.c., formatosi sull'oggetto della decisione comprende anche le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse neceSSrie e il fondamento logico-giuridico della decisione. Si estende, dunque, al dedotto e al deducibile, dove per dedotto si intende il diritto soggettivo azionato e per deducibile ogni questione riguardante l'esistenza, la validità e la natura giuridica del rapporto da cui scaturisce quel diritto.
Nel caso in esame, quindi, il giudicato sostanziale formatosi impedisce l'indagine relativa alla dedotta illegittimità della sospensione con le conseguenze che ne derivano in termini di domande risarcitorie.
In relazione all'ampiezza del giudicato la Corte di CaSSzione è costante nell'affermare che:
“Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e neceSSri, della pronuncia”. (cfr. Cass., 16 agosto 2012, n. 14535; Cass., 28 ottobre 2011, n.
225200);
Sulla questione sempre la Suprema Corte ha ritenuto che: “Il giudicato sostanziale (art. 2909
c.c. ) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse neceSSrie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum. In particolare l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premeSS neceSSria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione. La preclusione a riesaminare la questione implica il vincolo del giudice a decidere la
6 propria regiudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, vale a dire implica
l'impossibilità di decidere la questione in modo diverso. (cfr. Cass., 9 gennaio 2020, n.212).
Pertanto, accertata la sussistenza di una sentenza paSSta in giudicato che impedisce il riesame dell'asserita illegittimità della sospensione disposta il 01.08.2013 e della conseguente addebitabilità di un inadempimento in capo alla convenuta con risarcimento dei danni per lucro ceSSnte, restano da esaminare le questioni riguardanti la risoluzione del contratto effettuata da parte attrice e le richieste di indennizzo/risarcimento per le spese sostenute dall'attrice in ragione della mancata chiusura del cantiere e per il maggior vincolo delle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia delle opere oggetto di appalto (cfr. la polizza n. 55880453 del 02/ 10/2009 rilasciata
a garanzia rischi generali dell'appalto, polizza n.06044539 del 05/10/2009 Controparte_6
rilasciata da per la cauzione definitiva). Controparte_7
Sul punto, va evidenziato che è pacifico tra le parti che, in data 02.10.2017 con nota prot.
22/17 la ha esercitato il diritto di recesso previsto dal contratto comunicando a CP_1 [...]
– la quale non ha mosso alcuna contestazione e ha sottolineato in comparsa di CP_5
costituzione di aver accettato la comunicazione di risoluzione – che: “pertanto, a tutti gli effetti di legge, con la presente significa a codesta amministrazione l'ormai intervenuta CP_1
risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione”.
Tale circostanza, inoltre, è stata successivamente certificata anche dalla Corte di Appello di
MA la quale, nel pronunciarsi sul reclamo avverso la nomina del sequestratario del cantiere a seguito della mancata riconsegna dello stesso, ha affermato che: “non è poi controverso che la società reclamante aveva ricevuto, con atto del 2 ottobre 2017, dal contratto di appalto inter partes, nè risulta che abbia contestato la legittimità di tale atto di recesso”. CP_5
Ciò posto, e considerata la legittimità di tale risoluzione unilaterale alla luce del protrarsi dell'interruzione dei lavori non contestata neppure dalla convenuta, va stabilito l'ammontare dell'indennizzo da riconoscere all'attrice per le spese sostenute sul cantiere dal 20.09.15 (data dalla quale parte attrice, considerato il precedente giudizio, ha richiesto le condanne della convenuta) sino al 02.10.17 (data della risoluzione unilaterale) oltre alle eventuali spese di manutenzione straordinaria del cantiere avvenute dopo la risoluzione in ragione della mancata riconsegna dello stesso.
In relazione a ciò, va tenuto conto di quanto affermato dal CTU nominato in corso di causa il quale ha affermato che: “(…) il sottoscritto C.T.U. deve anche evidenziare che, oltre alle spese
7 sostenute per il prolungamento delle fideiussioni e per il ripristino della recinzione di cantiere (di cui si riferisce in seguito, dal momento che sono richieste con separate domande della Parte TR),
l'Impresa, a partire dal 20/09/2015, non ha sostenuto alcun costo riferibile alle “spese generali correnti del cantiere”, in quanto il cantiere stesso non era più attivo in alcun modo: non erano presenti baraccamenti, non erano presenti tecnici di cantiere, non erano presenti macchinari, non erano più attive utenze di cantiere. Con ciò, si vuole evidenziare che successivamente al
20/09/2015, l'impresa, fatta eccezione per alcune spese di manutenzione della recinzione (di cui si riferisce ai capoversi seguenti), e per alcune sporadiche attività di sede per la gestione amministrativa della commeSS, non ha sostenuto alcun “costo corrente” di mantenimento della struttura operativa del cantiere, e quindi non ha avuto alcuna “spesa generale corrente di cantiere improduttiva (…) Se quindi il tema è l'accertamento tecnico dell'effettivo onere per “spese generali di cantiere” sostenuto dall'Impresa dopo il 20/09/2015, fino alla data della citazione (come richiesto dal quesito), il sottoscritto C.T.U. deve riferire che agli atti della causa non risultano elementi per poter individuare il sostentamento, da parte dell'Impresa, di costi riferibili a spese generali di cantiere dopo il 20/09/2015 e fino ad oggi. La parte TR ha invece documentato con la seconda memoria istruttoria, la spesa per il ripristino e la manutenzione della perimetrazione dell'area di cantiere (e lo sfalcio di vegetazione spontanea, in misura minoritaria), attraverso la seguente documentazione:
• fattura 06/L del 29/07/2020 della ditta Costruzioni Immobiliari sas di R. Topa, a carico della
[...]
CP_
per “lavori di sistemazione della rete metallica esistente, e sostituzione con paletti e rete metallica plastificata dei tratti ammalorati. Cantiere: Acilia 13° Municipalità MA, via Bruno
Molajoli”. Totale imponibile € 6.000,00 + IVA = € 7.320,00
• fattura 07/L del 03/08/2020 della ditta Costruzioni Immobiliari sas di R. Topa, a carico della
[...]
CP_
per “secondo acconto lavori di sistemazione della rete metallica esistente. Cantiere: Acilia 13°
Municipalità MA, via Bruno Molajoli”. Totale imponibile € 7.600,00 + IVA = € 8.700,00
• fattura 09/L del 28/09/2020 della ditta Costruzioni Immobiliari sas di R. Topa, a carico della
[...]
CP_
per “saldo per lavori di sistemazione della rete metallica esistente. Cantiere: Acilia 13°
Municipalità MA, via Bruno Molajoli”. Totale imponibile € 6.150,00 + IVA = € 7.503,00
• fattura 06/L del 20/04/2021 della ditta Costruzioni Immobiliari sas di R. Topa, a carico della
[...]
CP_
per “lavori taglio erba e sistemazione della rete metallica esistente, e sostituzione con paletti
e rete metallica plastificata dei tratti ammalorati. Cantiere: Acilia 13° Municipalità MA, via
8 Bruno Molajoli”. Totale imponibile € 4.250,00 + IVA = € 5.185,00. Totale fatturato alla SIA: €
24.000,00 + IVA = € 29.280,00.
In relazione alle suddette spese, il sottoscritto C.T.U. può riferire che dall'esame delle fotografie ricavabili “free” su Internet, risulta che effettivamente nel corso del 2020-2021 sono stati effettuati degli interventi di ripristino della recinzione esterna, con sostituzione di parte dell'originaria recinzione in bandoni di lamiera, con altra recinzione in paletti e rete metallica, sostanzialmente coincidente con la descrizione riportata nelle fatture di cui sopra.
Ovviamente, ciò non ha impedito che, a ripristini effettuati, trattandosi di un'area priva di vigilanza
e presidio, si siano poi succeduti altri atti di vandalismo e danneggiamento delle recinzioni esistenti, come documentato nell'allegato fotografico alla presente relazione (allegato n. 2). E' quindi parere del sottoscritto C.T.U. che dopo il 20/09/2015 la parte TR abbia sostenuto delle spese per il ripristino della recinzione dell'area di cantiere, nella misura e nella qualità indicata nelle fatture prodotte in atti dalla steSS Parte TR. Detti interventi si configurano come interventi “manutentivi” dell'area del cantiere, e possono essere annoverati tra le “spese generali” che l'appaltatore sostiene “una tantum” nel corso della vita del cantiere, allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle aree allo stesso consegnate. (…) Il sottoscritto C.T.U. ha esaminato i documenti prodotti agli atti della causa dalla parte TR (polizze assicurativa e fideiussoria, doc.23 e 24 prestate all'Amministrazione, polizza n. 55880453 del 02/10/2009 rilasciata
[...]
a garanzia rischi generali dell'appalto, polizza n.06044539 del 05/10/2009 rilasciata CP_6
da per la cauzione definitiva), rilevando che le stesse non contengono Controparte_7
alcuna evidenza che la spesa indicata nelle due polizze sia stata sostenuta anche per il periodo successivo al 20/09/2015. I due documenti sono infatti relativi al primo rilascio delle due suddette polizze, avvenuto nell'anno 2009, e non risultano rinnovi, o quietanze di pagamento, relativi a periodi successivi al 20/09/2015. Sicchè, i due documenti prodotti sono esclusivamente riferibili alla fase di aggiudicazione dei lavori, trattandosi di documenti indispensabili per la sottoscrizione del contratto di appalto, intervenuta proprio nel 2009, e non contengono alcun riferimento a spese sostenute dopo il 20/09/2015”.
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, pienamente rispondenti ai quesiti posti e adeguatamente supportate e suffragate da ineccepibili accertamenti, vanno senz'altro condivise dal Tribunale e sono senz'altro idonee a fondare la decisione.
9 Alla luce della delimitazione dell'oggetto del contendere determinato dalla presenza di giudicato sulla questione dell'illegittimità della sospensione e dall'avvenuta risoluzione unilaterale del contratto effettuata dalla e tenendo conto di quanto evidenziato nell'elaborato peritale, CP_1
va accertata, dunque, la sussistenza del diritto di parte attrice ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo complessivo di euro 29.280,00 a titolo di indennizzo per le CP_5
spese sostenute sul cantiere oltre alla condanna alla ricevere la riconsegna dell'area di cantiere e alla riconsegna delle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia delle opere oggetto di appalto.
Su tale somma vanno applicati gli interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese del procedimento e le spese della CTU, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di MA, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e Controparte_1
per l'effetto:
- accerta la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 10.12.2009 tra CP_2
(ora e il;
CP_1 Controparte_5
- condanna al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro CP_4
29.280,00 oltre interessi come precisato in motivazione;
- condanna alla riconsegna dell'area di cantiere e alla riconsegna delle CP_4
polizze fideiussorie rilasciate a garanzia delle opere oggetto di appalto;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e della CTU.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 3/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.SS Stefania Garrisi dott.SS Claudia Pedrelli
10