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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 914/2023 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 09/04/2025 davanti al Giudice dott. Riccardo Massera sono comparsi: Per l'avv. Maria Teresa D'Agostino in sostituzione dell'avv. DEL GIACCIO Parte_1
ANNARITA e dell'avv. Colella;
Per l'avv. TASSI TIZIANA. Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi degli artt. 429 e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 914 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANNARITA Parte_1 C.F._1
DEL GIACCIO e dall'avv. MARINA COLELLA;
- Opponente - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA TASSI;
Controparte_1 P.IVA_1
- Opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 113/22 Parte_1 del 31.12.2022 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.666,66 per violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12 del 1999, per aver occupato senza titolo l'alloggio Ater in , piazza della Pace 20, interno 40; CP_1
2. L'amministrazione opposta ha dedotto la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto dell'opposizione.
pagina 1 di 3 3. Con l'unico motivo di opposizione parte attrice contesta l'irrogazione della sanzione deducendo il proprio diritto al subentro alla precedente assegnataria dell'alloggio, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999.
4. Dai documenti prodotti dalle parti e dalle allegazioni non specificamente contestate risulta che l'opponente ha iniziato ad abitare nell'appartamento di cui si discute sin dal 1994, trasferendovi la propria residenza nel 1995, come ospite dell'assegnataria nel 2000 Persona_1 quest'ultima si è trasferita altrove e ha continuato a risiedere nell'immobile. Con Parte_1 diffida del 3.5.2013 l'Ater ha intimato all'odierna opponente il rilascio dell'alloggio in quanto detenuto senza titolo o autorizzazione;
nel gennaio 2018 l'Ater ha poi proposto querela nei confronti della stessa per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.; nell'ottobre 2018 la Pt_1 ricorrente ha rilasciato l'immobile.
5. L'opponente si è trasferita nell'alloggio quando questo era già stato assegnato a Persona_1
il subentro nell'assegnazione presupponeva, quindi, il precedente ampliamento del
[...] nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge regionale n. 12 del 1999.
Questa è stata fatta oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, specialmente per quanto attiene alla disciplina del subentro e dell'ampliamento del nucleo familiare;
il momento determinante per l'individuazione della disciplina applicabile è quello in cui è sorto il presupposto del subentro, rappresentato dalla morte dell'assegnatario ovvero, con riguardo al caso in esame, dalla sua uscita dal nucleo familiare (v. C. App. Roma n. 6919 del 27/10/2023, in
Banca dati di merito). Nel caso in esame l'originaria assegnataria ha lasciato l'alloggio nel 2000,
e dunque deve essere applicata la disciplina vigente a quella data.
All'epoca l'ampliamento del nucleo familiare era permesso solo in caso di a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente (art. 12, comma 4).
L'opponente, non legata all'assegnataria da vincoli di parentela, non rientra in nessuna delle categorie indicate.
In ogni caso, la giurisprudenza costante afferma che «In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti pagina 2 di 3 ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo nel rapporto locatizio» (Cass. n. 34161 del 20/12/2019); «perché si determini un diritto al subentro all'originario assegnatario degli alloggi Ater, è necessario che l'ente abbia, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, verificato il rispetto dei presupposti di legge per l'ampliamento del nucleo familiare, il che presuppone l'esplicazione di un procedimento di riconoscimento dell'ampliamento del nucleo» (Cass. n. 6016 del 13/03/2018); la formale dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare non può essere surrogata dal mutamento di residenza, dal versamento dei canoni di locazione o dall'indicazione nel censimento anagrafico, «che, stante la sua sostanziale natura di autocertificazione, è privo di qualsiasi valenza probatoria» (C. App.
Roma n. 1297 del 26/02/2021).
Nel caso di specie non risulta che l'assegnataria abbia mai formalmente comunicato all'Ater
l'ampliamento del nucleo familiare, e dunque alcuna verifica ha potuto effettuare l'amministrazione.
Anche sotto questo profilo, quindi, non aveva quindi al subentro nell'assegnazione Parte_1 dell'alloggio, il quale pertanto era da lei occupato senza titolo.
L'opposizione deve di conseguenza essere respinta.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 €, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna alla rifusione in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento che liquida in complessivi € 3.400 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Il Giudice
Riccardo Massera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 09/04/2025 davanti al Giudice dott. Riccardo Massera sono comparsi: Per l'avv. Maria Teresa D'Agostino in sostituzione dell'avv. DEL GIACCIO Parte_1
ANNARITA e dell'avv. Colella;
Per l'avv. TASSI TIZIANA. Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi degli artt. 429 e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 914 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANNARITA Parte_1 C.F._1
DEL GIACCIO e dall'avv. MARINA COLELLA;
- Opponente - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA TASSI;
Controparte_1 P.IVA_1
- Opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 113/22 Parte_1 del 31.12.2022 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.666,66 per violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12 del 1999, per aver occupato senza titolo l'alloggio Ater in , piazza della Pace 20, interno 40; CP_1
2. L'amministrazione opposta ha dedotto la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto dell'opposizione.
pagina 1 di 3 3. Con l'unico motivo di opposizione parte attrice contesta l'irrogazione della sanzione deducendo il proprio diritto al subentro alla precedente assegnataria dell'alloggio, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999.
4. Dai documenti prodotti dalle parti e dalle allegazioni non specificamente contestate risulta che l'opponente ha iniziato ad abitare nell'appartamento di cui si discute sin dal 1994, trasferendovi la propria residenza nel 1995, come ospite dell'assegnataria nel 2000 Persona_1 quest'ultima si è trasferita altrove e ha continuato a risiedere nell'immobile. Con Parte_1 diffida del 3.5.2013 l'Ater ha intimato all'odierna opponente il rilascio dell'alloggio in quanto detenuto senza titolo o autorizzazione;
nel gennaio 2018 l'Ater ha poi proposto querela nei confronti della stessa per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.; nell'ottobre 2018 la Pt_1 ricorrente ha rilasciato l'immobile.
5. L'opponente si è trasferita nell'alloggio quando questo era già stato assegnato a Persona_1
il subentro nell'assegnazione presupponeva, quindi, il precedente ampliamento del
[...] nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge regionale n. 12 del 1999.
Questa è stata fatta oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, specialmente per quanto attiene alla disciplina del subentro e dell'ampliamento del nucleo familiare;
il momento determinante per l'individuazione della disciplina applicabile è quello in cui è sorto il presupposto del subentro, rappresentato dalla morte dell'assegnatario ovvero, con riguardo al caso in esame, dalla sua uscita dal nucleo familiare (v. C. App. Roma n. 6919 del 27/10/2023, in
Banca dati di merito). Nel caso in esame l'originaria assegnataria ha lasciato l'alloggio nel 2000,
e dunque deve essere applicata la disciplina vigente a quella data.
All'epoca l'ampliamento del nucleo familiare era permesso solo in caso di a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente (art. 12, comma 4).
L'opponente, non legata all'assegnataria da vincoli di parentela, non rientra in nessuna delle categorie indicate.
In ogni caso, la giurisprudenza costante afferma che «In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti pagina 2 di 3 ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo nel rapporto locatizio» (Cass. n. 34161 del 20/12/2019); «perché si determini un diritto al subentro all'originario assegnatario degli alloggi Ater, è necessario che l'ente abbia, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, verificato il rispetto dei presupposti di legge per l'ampliamento del nucleo familiare, il che presuppone l'esplicazione di un procedimento di riconoscimento dell'ampliamento del nucleo» (Cass. n. 6016 del 13/03/2018); la formale dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare non può essere surrogata dal mutamento di residenza, dal versamento dei canoni di locazione o dall'indicazione nel censimento anagrafico, «che, stante la sua sostanziale natura di autocertificazione, è privo di qualsiasi valenza probatoria» (C. App.
Roma n. 1297 del 26/02/2021).
Nel caso di specie non risulta che l'assegnataria abbia mai formalmente comunicato all'Ater
l'ampliamento del nucleo familiare, e dunque alcuna verifica ha potuto effettuare l'amministrazione.
Anche sotto questo profilo, quindi, non aveva quindi al subentro nell'assegnazione Parte_1 dell'alloggio, il quale pertanto era da lei occupato senza titolo.
L'opposizione deve di conseguenza essere respinta.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 €, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna alla rifusione in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento che liquida in complessivi € 3.400 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Il Giudice
Riccardo Massera
pagina 3 di 3