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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1176 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione con ordinanza del 22 settembre 2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Parte_1 C.F._1
Procaccio, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, attore;
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Senatore, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Oggetto: illegittimità di segnalazioni sistemi informazioni creditizie;
richiesta cancellazione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 10 settembre 2025, svoltasi mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
deducendo di aver appreso, a seguito di visura CTC, che il proprio nominativo era stato
[...] segnalato dalla convenuta nella sezione “inadempimenti/ritardi” della predetta banca dati.
Ritenendo la segnalazione illegittima in quanto effettuata in assenza del prescritto preavviso, l'attore aveva previamente proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere in via cautelare la cancellazione del proprio nominativo dalla CTC. Nel giudizio cautelare la convenuta si era costituita contestando la fondatezza della domanda;
con ordinanza del 18 agosto 2024 il Tribunale rigettava il ricorso, sul presupposto che il ricorrente non avesse dimostrato l'anteriorità delle segnalazioni rispetto al preavviso prodotto dalla banca. Avverso tale provvedimento l'attore proponeva reclamo.
Con l'odierno giudizio di merito l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della banca, sostenendo che le segnalazioni in contestazione traggono origine da un contratto di credito al consumo e che, prima della loro effettuazione, la convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 125 TUB e dell'art. 4 comma 7 del Codice deontologico in materia di sistemi informativi creditizi, trasmettere apposito preavviso mediante comunicazione scritta. L'assenza di tale adempimento, secondo l'attore, comporterebbe la radicale illegittimità non solo della prima segnalazione, individuata nel luglio 2021, ma anche di tutte quelle successive, posto che gli avvisi prodotti dalla banca risultano risalenti solo all'anno successivo (giugno/luglio 2022), dunque successivi e non preventivi rispetto alla prima annotazione negativa.
In base a tali premesse, l'attore ha domandato che sia accertata e dichiarata la nullità e illegittimità delle segnalazioni operate a suo carico dalla convenuta presso la CTC, con conseguente ordine di cancellazione delle stesse.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha preliminarmente CP_1 ripercorso lo svolgimento del contenzioso già instaurato in sede cautelare. In particolare,
l'attore aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. deducendo l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo presso i sistemi di informazioni creditizie (CTC/CRIF) in assenza del prescritto preavviso;
il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 18 agosto 2024, rigettava la domanda, ritenendo insussistente il fumus boni iuris, sul rilievo della documentata trasmissione al ricorrente di plurimi avvisi di costituzione in mora e di preavviso di
2 segnalazione (giugno 2022, ottobre 2022, ottobre 2023), poi non ritirati dal destinatario. Il successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. veniva rigettato con ordinanza del 12 novembre
2024, con conferma dell'esito del primo grado.
La convenuta ha quindi osservato come l'attore, già nella fase cautelare e poi in citazione, abbia variato la propria prospettazione, indicando solo in un momento successivo che la prima segnalazione risalirebbe a luglio 2021; circostanza, tuttavia, ritenuta non provata e anzi smentita dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, dalla quale emerge il regolare pagamento della rata del luglio 2021. ha precisato che la prima rata CP_1 effettivamente rimasta insoluta risale invece a maggio 2022, a fronte della quale veniva inviato regolare preavviso mediante raccomandata del 10 giugno 2022, restituita al mittente per compiuta giacenza. Successivi inadempimenti (settembre, novembre e dicembre 2022) venivano parimenti contestati all'attore con ulteriori comunicazioni di costituzione in mora e preavviso, sempre restituite per mancato ritiro, e le relative rate sono state saldate con notevole ritardo (fino a 561 giorni), con conseguente legittima permanenza della segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie per i termini previsti dal Codice deontologico (24 mesi dalla regolarizzazione).
La banca ha inoltre sottolineato che, in sede di stipula del contratto di finanziamento del 5 aprile 2018, l'attore aveva espressamente sottoscritto clausole e informative dalle quali emergeva la consapevolezza circa la possibilità di segnalazioni ai SIC in caso di ritardi, nonché la ricezione delle informative europee di base sul credito al consumo (SECCI). Ne deriverebbe, secondo la convenuta, che l'attore era perfettamente edotto delle conseguenze dell'inadempimento e che la segnalazione contestata costituisce un adempimento dovuto, non subordinato a consenso ulteriore.
La difesa di ha quindi contestato l'assunto attoreo, rilevando che: vi è stato CP_1 regolare invio dei preavvisi, aventi effetto recettizio, anche se non ritirati;
la pretesa segnalazione del luglio 2021 non trova alcun riscontro documentale;
i ritardi effettivamente maturati a partire dal 2022 giustificano la legittimità e l'attualità della segnalazione.
In conclusione, la convenuta ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle stesse, e insistendo per la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
3 Tanto brevemente premesso circa le posizioni delle parti, la controversia attiene alla disciplina delle segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie private, regolata dall'art. 125
TUB. Tale disposizione, al comma 3, prevede che i finanziatori debbano informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, precisando che l'informativa può essere resa unitamente all'invio di solleciti o altre comunicazioni, ovvero in via autonoma.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo del preventivo preavviso vale esclusivamente per le operazioni di credito al consumo (Cass. civ. Sez. I, ord. n. 34452/2024).
Quella di merito è costante nell'affermare che il preavviso costituisce atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., che l'onere della prova incombe sull'intermediario finanziario e che la violazione di tale obbligo comporta l'illegittimità della segnalazione con diritto alla cancellazione del nominativo dal sistema di informazione creditizia (tra le altre, Trib. Nola nn.
194/2025 e 916/2025).
Nel caso in esame, è pacifico che il contratto stipulato il 5 aprile 2018, denominato
“Consumer Finance - Prestito Jolly”, sia qualificabile come credito al consumo, essendo stato concluso dal sig. quale consumatore. Deve dunque applicarsi l'obbligo di Parte_1 preavviso sancito dall'art. 125 TUB.
La questione centrale riguarda l'individuazione della data della prima segnalazione negativa e la verifica della sua anteriorità o posteriorità rispetto al preavviso. L'attore assume che la segnalazione risalga a luglio 2021, fondandosi sulla lettura della visura CTC. Tale tesi si scontra però con un dato documentale incontestabile: l'estratto conto al 30 settembre 2021, prodotto dallo stesso attore, da cui risulta che la rata del 25 luglio 2021 fu regolarmente pagata il 26 luglio 2021, con un solo giorno di ritardo.
Ne consegue che non vi era alcun presupposto sostanziale per una segnalazione negativa in quel mese. La prospettazione attorea risulta dunque internamente contraddittoria, poiché denuncia la mancanza di preavviso per una segnalazione che, se mai esistita, sarebbe stata comunque priva di fondamento.
La convenuta ha invece prodotto documentazione puntuale relativa alle segnalazioni effettivamente operate, riferite alle rate insolute di maggio 2022 (pagata con 41 giorni di ritardo) e settembre 2022 (pagata con 561 giorni di ritardo), come attestato dal tabulato interno
4 e dalla visura CRIF del 14 agosto 2024. Per tali inadempimenti la banca ha dimostrato l'invio di preavvisi tramite raccomandate datate 10 giugno 2022, 11 ottobre 2022 e 16 ottobre 2023.
Tutte le comunicazioni sono state restituite per compiuta giacenza. È principio acquisito che il preavviso, quale atto recettizio, si presume conosciuto nel momento in cui raggiunge l'indirizzo del destinatario;
la mancata ricezione per omesso ritiro è imputabile al destinatario, salvo prova di circostanze oggettive impeditive. Nel caso concreto le raccomandate furono inviate all'indirizzo anagrafico dell'attore e non risultano elementi idonei a dimostrare l'impossibilità oggettiva di ritiro. Deve quindi ritenersi che i preavvisi abbiano prodotto i loro effetti, rendendo legittime le segnalazioni successive.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea va rigettata per più ordini di ragioni:
l'attore non ha provato l'esistenza della dedotta segnalazione del luglio 2021, la cui insussistenza è dimostrata dal regolare pagamento della rata;
la sua prospettazione è contraddittoria e inizialmente generica;
le segnalazioni effettivamente operate nel 2022 risultano fondate su ritardi reali e sono state precedute da preavvisi validamente inviati. Il comportamento processuale dell'attore, che ha allegato solo tardivamente fatti in contrasto con la documentazione da lui stesso prodotta, conferma l'infondatezza della domanda.
Le spese di lite, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi) seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 22 settembre 2025
Il Giudice
5 (dott. Alessandro Chiauzzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1176 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione con ordinanza del 22 settembre 2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Parte_1 C.F._1
Procaccio, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, attore;
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Senatore, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Oggetto: illegittimità di segnalazioni sistemi informazioni creditizie;
richiesta cancellazione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 10 settembre 2025, svoltasi mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
deducendo di aver appreso, a seguito di visura CTC, che il proprio nominativo era stato
[...] segnalato dalla convenuta nella sezione “inadempimenti/ritardi” della predetta banca dati.
Ritenendo la segnalazione illegittima in quanto effettuata in assenza del prescritto preavviso, l'attore aveva previamente proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere in via cautelare la cancellazione del proprio nominativo dalla CTC. Nel giudizio cautelare la convenuta si era costituita contestando la fondatezza della domanda;
con ordinanza del 18 agosto 2024 il Tribunale rigettava il ricorso, sul presupposto che il ricorrente non avesse dimostrato l'anteriorità delle segnalazioni rispetto al preavviso prodotto dalla banca. Avverso tale provvedimento l'attore proponeva reclamo.
Con l'odierno giudizio di merito l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della banca, sostenendo che le segnalazioni in contestazione traggono origine da un contratto di credito al consumo e che, prima della loro effettuazione, la convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 125 TUB e dell'art. 4 comma 7 del Codice deontologico in materia di sistemi informativi creditizi, trasmettere apposito preavviso mediante comunicazione scritta. L'assenza di tale adempimento, secondo l'attore, comporterebbe la radicale illegittimità non solo della prima segnalazione, individuata nel luglio 2021, ma anche di tutte quelle successive, posto che gli avvisi prodotti dalla banca risultano risalenti solo all'anno successivo (giugno/luglio 2022), dunque successivi e non preventivi rispetto alla prima annotazione negativa.
In base a tali premesse, l'attore ha domandato che sia accertata e dichiarata la nullità e illegittimità delle segnalazioni operate a suo carico dalla convenuta presso la CTC, con conseguente ordine di cancellazione delle stesse.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha preliminarmente CP_1 ripercorso lo svolgimento del contenzioso già instaurato in sede cautelare. In particolare,
l'attore aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. deducendo l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo presso i sistemi di informazioni creditizie (CTC/CRIF) in assenza del prescritto preavviso;
il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 18 agosto 2024, rigettava la domanda, ritenendo insussistente il fumus boni iuris, sul rilievo della documentata trasmissione al ricorrente di plurimi avvisi di costituzione in mora e di preavviso di
2 segnalazione (giugno 2022, ottobre 2022, ottobre 2023), poi non ritirati dal destinatario. Il successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. veniva rigettato con ordinanza del 12 novembre
2024, con conferma dell'esito del primo grado.
La convenuta ha quindi osservato come l'attore, già nella fase cautelare e poi in citazione, abbia variato la propria prospettazione, indicando solo in un momento successivo che la prima segnalazione risalirebbe a luglio 2021; circostanza, tuttavia, ritenuta non provata e anzi smentita dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, dalla quale emerge il regolare pagamento della rata del luglio 2021. ha precisato che la prima rata CP_1 effettivamente rimasta insoluta risale invece a maggio 2022, a fronte della quale veniva inviato regolare preavviso mediante raccomandata del 10 giugno 2022, restituita al mittente per compiuta giacenza. Successivi inadempimenti (settembre, novembre e dicembre 2022) venivano parimenti contestati all'attore con ulteriori comunicazioni di costituzione in mora e preavviso, sempre restituite per mancato ritiro, e le relative rate sono state saldate con notevole ritardo (fino a 561 giorni), con conseguente legittima permanenza della segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie per i termini previsti dal Codice deontologico (24 mesi dalla regolarizzazione).
La banca ha inoltre sottolineato che, in sede di stipula del contratto di finanziamento del 5 aprile 2018, l'attore aveva espressamente sottoscritto clausole e informative dalle quali emergeva la consapevolezza circa la possibilità di segnalazioni ai SIC in caso di ritardi, nonché la ricezione delle informative europee di base sul credito al consumo (SECCI). Ne deriverebbe, secondo la convenuta, che l'attore era perfettamente edotto delle conseguenze dell'inadempimento e che la segnalazione contestata costituisce un adempimento dovuto, non subordinato a consenso ulteriore.
La difesa di ha quindi contestato l'assunto attoreo, rilevando che: vi è stato CP_1 regolare invio dei preavvisi, aventi effetto recettizio, anche se non ritirati;
la pretesa segnalazione del luglio 2021 non trova alcun riscontro documentale;
i ritardi effettivamente maturati a partire dal 2022 giustificano la legittimità e l'attualità della segnalazione.
In conclusione, la convenuta ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle stesse, e insistendo per la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
3 Tanto brevemente premesso circa le posizioni delle parti, la controversia attiene alla disciplina delle segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie private, regolata dall'art. 125
TUB. Tale disposizione, al comma 3, prevede che i finanziatori debbano informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, precisando che l'informativa può essere resa unitamente all'invio di solleciti o altre comunicazioni, ovvero in via autonoma.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo del preventivo preavviso vale esclusivamente per le operazioni di credito al consumo (Cass. civ. Sez. I, ord. n. 34452/2024).
Quella di merito è costante nell'affermare che il preavviso costituisce atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., che l'onere della prova incombe sull'intermediario finanziario e che la violazione di tale obbligo comporta l'illegittimità della segnalazione con diritto alla cancellazione del nominativo dal sistema di informazione creditizia (tra le altre, Trib. Nola nn.
194/2025 e 916/2025).
Nel caso in esame, è pacifico che il contratto stipulato il 5 aprile 2018, denominato
“Consumer Finance - Prestito Jolly”, sia qualificabile come credito al consumo, essendo stato concluso dal sig. quale consumatore. Deve dunque applicarsi l'obbligo di Parte_1 preavviso sancito dall'art. 125 TUB.
La questione centrale riguarda l'individuazione della data della prima segnalazione negativa e la verifica della sua anteriorità o posteriorità rispetto al preavviso. L'attore assume che la segnalazione risalga a luglio 2021, fondandosi sulla lettura della visura CTC. Tale tesi si scontra però con un dato documentale incontestabile: l'estratto conto al 30 settembre 2021, prodotto dallo stesso attore, da cui risulta che la rata del 25 luglio 2021 fu regolarmente pagata il 26 luglio 2021, con un solo giorno di ritardo.
Ne consegue che non vi era alcun presupposto sostanziale per una segnalazione negativa in quel mese. La prospettazione attorea risulta dunque internamente contraddittoria, poiché denuncia la mancanza di preavviso per una segnalazione che, se mai esistita, sarebbe stata comunque priva di fondamento.
La convenuta ha invece prodotto documentazione puntuale relativa alle segnalazioni effettivamente operate, riferite alle rate insolute di maggio 2022 (pagata con 41 giorni di ritardo) e settembre 2022 (pagata con 561 giorni di ritardo), come attestato dal tabulato interno
4 e dalla visura CRIF del 14 agosto 2024. Per tali inadempimenti la banca ha dimostrato l'invio di preavvisi tramite raccomandate datate 10 giugno 2022, 11 ottobre 2022 e 16 ottobre 2023.
Tutte le comunicazioni sono state restituite per compiuta giacenza. È principio acquisito che il preavviso, quale atto recettizio, si presume conosciuto nel momento in cui raggiunge l'indirizzo del destinatario;
la mancata ricezione per omesso ritiro è imputabile al destinatario, salvo prova di circostanze oggettive impeditive. Nel caso concreto le raccomandate furono inviate all'indirizzo anagrafico dell'attore e non risultano elementi idonei a dimostrare l'impossibilità oggettiva di ritiro. Deve quindi ritenersi che i preavvisi abbiano prodotto i loro effetti, rendendo legittime le segnalazioni successive.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea va rigettata per più ordini di ragioni:
l'attore non ha provato l'esistenza della dedotta segnalazione del luglio 2021, la cui insussistenza è dimostrata dal regolare pagamento della rata;
la sua prospettazione è contraddittoria e inizialmente generica;
le segnalazioni effettivamente operate nel 2022 risultano fondate su ritardi reali e sono state precedute da preavvisi validamente inviati. Il comportamento processuale dell'attore, che ha allegato solo tardivamente fatti in contrasto con la documentazione da lui stesso prodotta, conferma l'infondatezza della domanda.
Le spese di lite, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi) seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 22 settembre 2025
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