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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1786/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3315/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544609 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Indirizzo_1 Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112401544609 con il quale sono state liquidate la TA e la FA dovute per l'anno 2021, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_2.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha dedotto che le somme pretese dall'amministrazione sarebbero state già integralmente versate.
La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Roma Capitale è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112401544609, con il quale Roma Capitale ha liquidato la TA e la FA dovute per il periodo decorrente dal 1.01.2021 sino al 31.12.2021, per l'immobile sito in Indirizzo_2, distinto al catasto al foglio Dati catastali, in relazione ad una superficie assoggettabile a TA pari a 97 mq e a 3 occupanti l'immobile.
L'utenza TA per il quale è preteso il pagamento è contraddistinta dal n. 0003205805 e risulta cessata in data 31.12.2021.
Gli importi liquidati da Roma Capitale sono pari ad euro 415,23 a titolo di TA dovuta per l'anno 2021 e pari ad euro 460,01 a titolo di sanzione per omesso versamento dell'imposta, oltre spese di notifica, per un importo complessivo di euro 883,00.
A corredo delle proprie deduzioni difensive la ricorrente ha prodotto una ricevuta attestante il pagamento in data 2.11.2023 della diversa somma di euro 868,50, di cui euro 2,50 versate a titolo di commissione.
La ricevuta di pagamento risulta imputata al documento tari n. 112302294140.
Il documento, che risulta prodotto in atti, ha ad oggetto la tari dovuta per il periodo decorrente dal 1.10.2021 sino al 31.12.2023, per l'immobile sito in Indirizzo_2, del quale non sono indicati gli estremi catastali, in relazione ad una superficie assoggettabile a TA pari a 100 mq e a 4 occupanti l'immobile.
L'utenza TA per il quale è preteso il pagamento è contraddistinta dal n. 0003010039 e risulta intestata a tale Nominativo_1, al quale è indirizzato il documento.
Non risulta quindi documentato alcun pagamento riferibile al periodo decorrente dal 1.01.2021 al 30.09.2021.
In tale contesto probatorio, in assenza di specifiche deduzioni della ricorrente al riguardo e considerato che il periodo di imposta relativo ai provvedimenti emessi da Roma Capitale risulta diverso (l'avviso di accertamento n. 112401544609, riguarda il periodo di imposta decorrente dal 1.01.2021 sino al 31.12.2021, mentre il pagamento eseguito risulta relativo al periodo decorrente dal 1.10.2021 sino al 31.12.2023) e che non risultano neppure indicati gli estremi catastali dell'immobile relativo all'utenza contraddistinta dal n.
0003010039, per il quale è stato effettuato il pagamento, non può ritenersi provato che il versamento della somma di euro 868,50 sia imputabile (in tutto o in parte) al debito oggetto dell'avviso di accertamento impugnato in questa sede. Né può rilevare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, la documentazione prodotta in atti, relativa alla registrazione del subentro di un nuovo inquilino nella locazione dell'immobile sito in Indirizzo_2
, con decorrenza dal 4.09.2021.
Premesso infatti che la TA e la FA sarebbero in ogni caso dovute da Ricorrente_1 sino a tale data, va osservato che non costituisce motivo di ricorso l'insussistenza dei presupposti impositivi in capo alla ricorrente per tutto l'anno 2021.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 il presupposto della TARI è infatti costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il comma 642 della medesima disposizione stabilisce quindi che: “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
In difetto di qualsiasi specifica contestazione da parte della ricorrente in ordine alla insussistenza di un rapporto con l'immobile assoggettato ad imposizione, riconducibile alla nozione di detenzione o possesso, nel periodo in contestazione, il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3315/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401544609 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Indirizzo_1 Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112401544609 con il quale sono state liquidate la TA e la FA dovute per l'anno 2021, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_2.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha dedotto che le somme pretese dall'amministrazione sarebbero state già integralmente versate.
La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Roma Capitale è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112401544609, con il quale Roma Capitale ha liquidato la TA e la FA dovute per il periodo decorrente dal 1.01.2021 sino al 31.12.2021, per l'immobile sito in Indirizzo_2, distinto al catasto al foglio Dati catastali, in relazione ad una superficie assoggettabile a TA pari a 97 mq e a 3 occupanti l'immobile.
L'utenza TA per il quale è preteso il pagamento è contraddistinta dal n. 0003205805 e risulta cessata in data 31.12.2021.
Gli importi liquidati da Roma Capitale sono pari ad euro 415,23 a titolo di TA dovuta per l'anno 2021 e pari ad euro 460,01 a titolo di sanzione per omesso versamento dell'imposta, oltre spese di notifica, per un importo complessivo di euro 883,00.
A corredo delle proprie deduzioni difensive la ricorrente ha prodotto una ricevuta attestante il pagamento in data 2.11.2023 della diversa somma di euro 868,50, di cui euro 2,50 versate a titolo di commissione.
La ricevuta di pagamento risulta imputata al documento tari n. 112302294140.
Il documento, che risulta prodotto in atti, ha ad oggetto la tari dovuta per il periodo decorrente dal 1.10.2021 sino al 31.12.2023, per l'immobile sito in Indirizzo_2, del quale non sono indicati gli estremi catastali, in relazione ad una superficie assoggettabile a TA pari a 100 mq e a 4 occupanti l'immobile.
L'utenza TA per il quale è preteso il pagamento è contraddistinta dal n. 0003010039 e risulta intestata a tale Nominativo_1, al quale è indirizzato il documento.
Non risulta quindi documentato alcun pagamento riferibile al periodo decorrente dal 1.01.2021 al 30.09.2021.
In tale contesto probatorio, in assenza di specifiche deduzioni della ricorrente al riguardo e considerato che il periodo di imposta relativo ai provvedimenti emessi da Roma Capitale risulta diverso (l'avviso di accertamento n. 112401544609, riguarda il periodo di imposta decorrente dal 1.01.2021 sino al 31.12.2021, mentre il pagamento eseguito risulta relativo al periodo decorrente dal 1.10.2021 sino al 31.12.2023) e che non risultano neppure indicati gli estremi catastali dell'immobile relativo all'utenza contraddistinta dal n.
0003010039, per il quale è stato effettuato il pagamento, non può ritenersi provato che il versamento della somma di euro 868,50 sia imputabile (in tutto o in parte) al debito oggetto dell'avviso di accertamento impugnato in questa sede. Né può rilevare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, la documentazione prodotta in atti, relativa alla registrazione del subentro di un nuovo inquilino nella locazione dell'immobile sito in Indirizzo_2
, con decorrenza dal 4.09.2021.
Premesso infatti che la TA e la FA sarebbero in ogni caso dovute da Ricorrente_1 sino a tale data, va osservato che non costituisce motivo di ricorso l'insussistenza dei presupposti impositivi in capo alla ricorrente per tutto l'anno 2021.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 il presupposto della TARI è infatti costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il comma 642 della medesima disposizione stabilisce quindi che: “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
In difetto di qualsiasi specifica contestazione da parte della ricorrente in ordine alla insussistenza di un rapporto con l'immobile assoggettato ad imposizione, riconducibile alla nozione di detenzione o possesso, nel periodo in contestazione, il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini