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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G, 93/2025. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Caterina Montanari che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“previ gli incombenti di cui all'art. 473bis.21 c.p.c.; previ gli incombenti istruttori che saranno dedotti nei termini di legge;
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04.09.2004; mandare lo Stato Civile del Comune di Magliano Alpi alle dovute annotazioni;
pagina 1 di 3 con vittoria di spese e compensi professionali”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.1.2025, ha proposto domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con rito civile a Magliano Alpi il 4.9.2004 con , dalla quale non Controparte_1
ha avuto figli.
La convenuta non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 15.4.2025. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione e non ravvisata la necessità di adottare provvedimenti provisori, ha rimesso la causa al collegio. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con decreto di questo Tribunale del 3.1.2022, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorsi più di sei mesi dall'autorizzazione a vivere separati. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dal ricorrente e non contestato dalla convenuta, la quale non si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
In assenza di figli e in mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Nulla per le spese, stante la mancata opposizione della resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Magliano Alpi il 4.9.2004 tra nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
OD (Romania) il 22.8.1967, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di quel
Comune al n. 2, parte I, anno 2004,
MANDA all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Magliano Alpi per l'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio
Nulla per le spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Cuneo, il 7.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G, 93/2025. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Caterina Montanari che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“previ gli incombenti di cui all'art. 473bis.21 c.p.c.; previ gli incombenti istruttori che saranno dedotti nei termini di legge;
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04.09.2004; mandare lo Stato Civile del Comune di Magliano Alpi alle dovute annotazioni;
pagina 1 di 3 con vittoria di spese e compensi professionali”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.1.2025, ha proposto domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con rito civile a Magliano Alpi il 4.9.2004 con , dalla quale non Controparte_1
ha avuto figli.
La convenuta non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 15.4.2025. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione e non ravvisata la necessità di adottare provvedimenti provisori, ha rimesso la causa al collegio. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con decreto di questo Tribunale del 3.1.2022, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorsi più di sei mesi dall'autorizzazione a vivere separati. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dal ricorrente e non contestato dalla convenuta, la quale non si è costituita in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
In assenza di figli e in mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Nulla per le spese, stante la mancata opposizione della resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Magliano Alpi il 4.9.2004 tra nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
OD (Romania) il 22.8.1967, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di quel
Comune al n. 2, parte I, anno 2004,
MANDA all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Magliano Alpi per l'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio
Nulla per le spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Cuneo, il 7.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3