CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2023, n. 40293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40293 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 40293 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame, che era stata proposta nell'interesse di CO CO, soggetto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 21/11/2022, in relazione alle contestazioni: - ex art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma cod. pen. [fatto associativo contestato al capo 1) e concretizzatosi nell'aver puntualmente eseguito tutte le disposizioni, di volta in volta occorrenti al consolidamento del sodalizio e della sua operatività, in particolare intervenendo per dirimere il contrasto insorto fra ON ES e CO IL, nonché facendosi carico della risoluzione della questione inerente al versamento di denaro da parte dell'imprenditore Plebani, incontrandolo anche personalmente]; - ex artt. 629, 628 terzo comma, 416-bis.1 cod. pen. [estorsione contestata sub 9) e perpetrata in danno di AU RR e ON ES, i quali venivano costretti a consegnare una somma di denaro pari a euro 18.000,00, a titolo di indebito indennizzo destinato a CO IL, in conseguenza dell'incendio dell'automobile di questi;
una parte di tale importo, corrispondente a euro 3.000,00, veniva stornata e destinata a rimpinguare la cassa della cosca CO, al fine di ripianare definitivamente i dissidi insorti fra i sodali della stessa e, nel contempo, conseguire sia l'ingiusto profitto rappresentato da tale introito monetario, sia la riaffermazione del predominio - all'interno dell'organizzazione mafiosa - di MB CO classe 83, il quale aveva autorizzato l'incendio della sopra detta autovettura]; - ex artt. 629, secondo comma e 416-bis.1 cod. pen. [estorsione contestata sub 49) e perpetrata in danno di ZI LE, il quale - grazie all'implicita minaccia rappresentata dalla prospettazione, ad opera dei soggetti agenti, della loro appartenenza alla associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ndrangheta e, in particolare, alla articolazione territoriale nota come ndrina CO - veniva costretto a corrispondere la somma di euro 1.000,00 in contanti]. 2. Ricorre per cassazione CO CO, a mezzo del difensore avv. Maria Angela ES, deducendo tre motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all'eccezione di violazione degli artt. 267, 268 e 270 cod. proc. pen. Si sostiene che, quando il mezzo di ricerca della prova venne adottato - e, parimenti, quando lo stesso venne 2 prorogato - non ricorresse il requisito della indispensabilità, dell'adozione dello stesso. La difesa, inoltre, deduce il difetto di motivazione, relativamente alle captazioni effettuate mediante l'utilizzo del captatore informatico trojan, che era stato inserito all'interno degli smartphone in uso ai coindagati. Risulta violato, altresì, il disposto dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla dichiarata insufficienza ed inidoneità degli impianti delle Procure, per l'attività di captazione. Ulteriore profilo di inutilizzabilità, infine, si rinviene nel non avere il Giudice per le indagini preliminari indicato specificamente i luoghi, in cui le captazioni avrebbero dovuto essere eseguite. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione, in relazione al reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., dal primo al sesto comma, nonché in relazione ai reati di estorsione ascritti ai capi 9) e 49). Ai fini della sussistenza della gravità indiziaria, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non è sufficiente il fatto di aver riportato una precedente condanna per il delitto di associazione mafiosa, essendo invece richiesta una costante, effettiva ed attuale partecipazione del soggetto al sodalizio criminale. AC si rivela, dunque, il procedimento logico seguito dal Tribunale del riesame;
questo ha dedotto la gravità indiziaria, con riferimento alla partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso, attraverso la valorizzazione del mero dato formale, rappresentato dalla commissione dei reati fine. Dal contenuto di alcune intercettazioni, al contrario, emerge chiaramente l'estraneità del ricorrente al sodalizio delinquenziale;
egli, peraltro, non ha avuto alcun contatto con altri presunti sodali. Non appaiono indicative le dichiarazioni rese dai collaboratori dì giustizia ZO AN, IU AC e RE CH. L'ordinanza impugnata non si è confrontata con il contenuto delle conversazioni intercettate, dettagliatamente indicate dalla difesa nella memoria difensiva depositata. Quanto all'estorsione contestata al capo 49), tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale del riesame, sostengono che CO CO sia stato incaricato, da MB CO, di giungere alla soluzione di alcune questioni, inerenti a investimenti compiuti nel nord Italia unitamente all'imprenditore Plebani;
così, il ricorrente avrebbe personalmente incontrato tale imprenditore e gli avrebbe rivolto una richiesta di carattere estorsivo, unitamente al suo braccio destro Francesco Fiumara. Nella memoria versata in atti, però, sono stati prospettati elementi contrari a tale assunto, con i quali l'ordinanza impugnata non ha dialogato. Vengono poi contestate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, perché reputate inattendibili e di contenuto estremamente generico. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge e violazione dell'art. 606, comma 3 f 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la mancanza di motivazione, in ordine alla contestata circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Nell'ordinanza impugnata non sono specificamente indicati gli elementi di valutazione e conoscenza, dai quali possa inferirsi - con un grado pur minimo di fondatezza e affidabilità - che la condotta dell'indagato fosse indirizzata ad apportare vantaggio alla cosca, nel suo insieme. Si è ricavata, invece, la sussistenza di un'aggravante a dolo specifico, dall'esistenza di un insieme di vantaggi di natura personale ottenuti dal ricorrente, ovvero riconducibili al padre dell'indagato, ma comunque sempre di tipo personale;
tali vantaggi, però, solo indirettamente possono essersi rivelati utili al sodalizio nel suo complesso. Nel provvedimento impugnato non vi è traccia, infine, di atteggiamenti di tipo mafioso, che possano essere fondatamente addebitati al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte in via di urgenza è prevista, dall'art. 267 cod. proc. pen., esclusivamente nel caso di mancata convalida. Con riferimento alla legittimità delle intercettazioni disposte attraverso l'utilizzo del captatore informatico, viene richiamato il dettato dell'art. 267, comma 2-bis cod. proc. pen. Bene ha fatto il Tribunale del riesame a ritenere generiche le doglianze dedotte in sede di riesame, pedissequamente riproposte con il presente ricorso, in ordine alla asserita inutilizzabilità delle disposte intercettazioni. La difesa, peraltro, non indica quali decreti siano affetti da difetto di motivazione. Con riferimento al profilo della gravità indiziaria, il Tribunale del riesame ha puntualmente richiamato la piattaforma indiziaria esistente rispetto ai reati ipotizzati [capi 1), 9) e 49)] e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. Ineccepibile è da ritenersi, infine, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame in tema di attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve 4 / riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l'omesso esame di alcuni motivi di impugnazione ed il vizio di motivazione, deve come detto ritenersi inammissibile. Può dunque passarsi all'analisi specifica dei singoli motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo, la difesa assume essersi verificata violazione del disposto degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen., in relazione alla mancata sussistenza della necessaria motivazione "rafforzata", da porre necessariamente a fondamento dei provvedimenti che autorizzano l'impiego del cd. captatore informatico. Il dedotto vizio si anniderebbe - in ipotesi difensiva - nell'essersi il Tribunale limitato a richiamare pedissequamente i decreti autorizzativi, 5 deducendone ipso facto l'adeguatezza giustificatrice, contestata in sede di riesame. La doglianza è da disattendere. 3.1. Deve premettersi che, quanto alla problematica dello svolgimento delle operazioni di intercettazione tramite captatore informatico (un software-virus comunemente denominato trojan) la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha compiuto importanti affermazioni di principio (Sez. Un. n. 26886 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905-06); tale pronuncia affrontava il problema, rilevando anzitutto come - in materia di intercettazioni ambientali - risultasse legittima l'utilizzazione di tale innovativo strumento tecnologico, la cui possibilità di utilizzo derivava direttamente dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dall'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, in tal modo limitandone l'utilizzo ai reati di "criminalità organizzata", offrendo anche la corretta nozione di tale categoria criminologica secondo la ratio della disciplina dettata nel 1991. Quanto alla natura di tale captatore informatico, le Sezioni Unite, così come la giurisprudenza successiva, hanno sottolineato il suo essere costituito, appunto, da un software, del tipo definito simbolicamente trojan horse (chiamato "captatore informatico" già nelle prime pronunce sul tema - cfr. Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, dep. 2010, Virruso, Rv. 246954 - oppure "agente intrusore": cfr. Sez. 6, n. 27100 del 26/05/2015, Musumeci, Rv. 265654). Il programma informatico viene installato, dunque, all'interno di un dispositivo-obiettivo (il target, che può essere un computer, un tablet o uno smartphone), abitualmente a distanza e in modo occulto, per mezzo del suo invio con una e-mail, un sms o un'applicazione di aggiornamento, attivata dallo stesso dispositivo obiettivo. Il software si compone di due moduli principali: il primo (server) è un programma di piccole dimensioni, destinato a infettare il dispositivo bersaglio;
il secondo (client) è l'applicativo che il virus usa per controllare detto dispositivo. La peculiarità di tale strumento consiste nel fatto che, attraverso il suo utilizzo, è possibile captare l'intero flusso di informazioni provenienti dal dispositivo elettronico in cui il virus informatico è stato inoculato, permettendo di farne copia attraverso l'ispezione anche dell'hardware; si possono registrare le conversazioni in presenza, semplicemente attivando il microfono del dispositivo "infettato"; si può mettere in funzione la web-camera, così carpendo le immagini visualizzabili;
si può decifrare quanto viene digitato sulla tastiera collegata al sistema, nonché visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo "bersaglio". In sostanza, il captatore informatico consente di seguire costantemente il bersaglio, con un'attivazione continua e l'apprensione di tutti i dati in esso contenuti, sfuggendo eventualmente anche alle protezioni antivirus, nonché di trasmettere via internet i dati in tempo reale, ovvero ad intervalli prestabiliti, ad altro sistema informatico in uso agli 6 investigatori. Successivamente all'intervento delle Sezioni Unite Scurato, il legislatore ha delineato una specifica disciplina del nuovo strumento intercettativo, emanando il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (cd. decreto Orlando), il cui art. 4 ha modificato il comma 2 dell'art. 266 cod. proc. pen., inserendo espressamente - fra l'altro - la possibilità di dar luogo alle intercettazioni tra presenti tramite captatore informatico. 3.2. Chiarita la natura e - necessariamente in modo sintetico - esposte le modalità attraverso le quali opera lo strumento del captatore informatico, occorre passare alla verifica in ordine alla sussistenza del presupposto di legittimità concreta di tale modalità di intercettazione, ossia il rispetto dell'obbligo di motivazione puntuale circa l'esistenza di sufficienti, sicuri e obiettivi indizi di esistenza del reato di criminalità organizzata;
obbligo di motivazione rafforzata che funge, evidentemente, da elemento di bilanciamento, rispetto alla ragguardevole attitudine intrusiva del mezzo usato. GI però anche sottolineare come il Legislatore abbia circoscritto, all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., la giustificazione esplicita delle ragioni per le quali si deve dar corso ad intercettazione tramite captatore informatico, a quelle relative alla sua "necessità" per lo svolgimento delle indagini, non facendo riferimento ad altri requisiti, pure richiamati dalla difesa. 3.3. Il ricorrente, per quanto concerne l'eccezione relativa all'illegittimità ed al difetto di motivazione dei decreti di intercettazione, con i quali si è disposto che l'attività di indagine avvenisse tramite virus trojan, non si confronta con le argomentazioni spese nell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Nel provvedimento impugnato, infatti, è stata data adeguata risposta alle eccezioni sollevate, in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni, avuto riguardo sia alla loro legittimità (secondo le linee guida tracciate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) sia alla loro specifica motivazione. L'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, con riferimento al tema inerente ai provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, pur tenendo conto delle particolari connotazioni richieste dalla norma per l'utilizzo del captatore informatico, non è né insussistente né inadeguata. Il Tribunale del riesame, dunque, ha chiarito come il requisito della motivazione rafforzata risulti pienamente rispettato, con riferimento tanto ai decreti originari, quanto ai provvedimenti di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni. Coglie nel segno, infine, l'ulteriore considerazione svolta dal Tribunale, laddove evidenzia la genericità delle doglianze svolte dalla difesa, la quale si limita a invocare la inutilizzabilità dei decreti, senza però precisare - con il necessario dettaglio - a quali specifici provvedimenti debba essere imputato tale 7 vizio. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, si evidenziano in modo congruo tanto la sussistenza di sufficienti indizi di reato, relativamente al reato associazione a delinquere di stampo mafioso, quanto la perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, oltre che l'attualità delle condotte di natura mafiosa ancora in corso. 3.4. Era evidentemente possibile anche disporre il decreto di urgenza da parte del Pubblico Ministero, in base al disposto dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen.; trattasi di principio del tutto pacifico in giurisprudenza (si veda Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583 - 03, a mente della quale: «Nell'ambito di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero è di quaranta giorni»). Le ulteriori questioni di inutilizzabilità, infine, sono indicate nel ricorso in modo del tutto generico. 3.5. Tale apparato argomentativo suffraga pienamente, pertanto, la legittimità della motivazione dei decreti autorizzativi in esame, rispondendo agli obblighi giustificativi stabiliti dalle Sezioni Unite Scurato, in modo peraltro non troppo distante, rispetto a quelli imposti dal legislatore della novella del 2017. 4. Con il secondo motivo, la difesa appunta le critiche sull'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di partecipazione di CO CO all'associazione mafiosa. Trattasi, ad avviso di questo Collegio, di una censura manifestamente infondata, in quanto generica e versata in fatto;
la gravità indiziaria, infatti, è stata desunta in modo del tutto congruo, attraverso il collegamento operato, fra le dichiarazioni rese dai collaboratori e le intercettazioni versate nell'incarto processuale. 4.1. La prospettazione difensiva pare tesa, in sostanza, a rivalutare al ribasso gli elementi - collocabili in epoca successiva alla scarcerazione dell'indagato, avvenuta in data 04/05/2019 - che risultano analizzati nel provvedimento impugnato, così giungendo anche a dequotare il riferimento alle condanne già in passato riportate dall'indagato. 4.2. Occorre allora ricordare il costante insegnamento di questa Corte, a mente della quale, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la gravità indiziaria postulata per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale - in sede cautelare - può legittimamente essere ricavata dall'esistenza di precedente condanne a carico del medesimo soggetto, nonché dalla valorizzazione del ruolo assunto, dal soggetto medesimo, all'interno della societas sceleris, valutati unitamente agli ulteriori elementi di valutazione e conoscenza emersi. Il tutto può quindi, saldandosi in una valutazione di carattere non atomistico e parcellizzato, bensì globale in ordine alle attività delinquenziali dipanatesi nel tempo, suffragare la tesi accusatoria, circa la perdurante organicità 8 del soggetto all'organizzazione, con riferimento al periodo successivo rispetto a quello cui è riferita la condanna (il principio di diritto si trova enunciato in Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Arnmendola, Rv. 278221; si potranno vedere anche Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586). 4.3. Svolte tali premesse di carattere metodologico, si può sottolineare come il percorso logico e deduttivo seguito dal Tribunale del riesame risulti - ad onta delle obiezioni sussunte nell'atto di impugnazione - del tutto ineccepibile. I Giudici del merito, infatti, hanno anzitutto evidenziato le plurime condanne riportate da CO CO, in relazione a fatti di natura associativa [il soggetto annovera una sentenza definitiva per fatti molto risalenti, nonché altra condanna (ad anni dodici di reclusione, relativa al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con contestazione dal gennaio 2009, per aver fatto parte della ndrina di Rosarno) inflittagli dal Tribunale di Palmi, con pronuncia passata in giudicato nel 2015]. Sono state poi evidenziate le concordi e puntuali dichiarazioni rese - a carico del CO - dai collaboratori di giustizia ZO AN, IU AC e RE CH. Il tutto è stato ritenuto saldarsi alla perfezione con il contenuto delle intercettazioni. La linea argomentativa seguita dal Tribunale del riesame appare lineare e coerente, oltre che perfettamente in linea con i sopra richiamati insegnamenti nomofilattici;
il tutto combacia alla perfezione, nel comporre un provvedimento privo di vizi rilevabili da parte di questa Corte. 5. Con il terzo motivo, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., con riferimento tanto all'assenza della volontà di apportare vantaggi al sodalizio (e, più a monte, alla natura stessa di tali vantaggi, che rivestirebbero un carattere meramente personale), quanto alla carenza di comportamenti connotati da modalità mafiose, specificamente riconducibili all'indagato. La doglianza è manifestamente infondata. 5.1. Relativamente a tale aspetto - di certo deducibile in sede di legittimità data la qualità degli effetti correlati, anche nel subprocedimento cautelare, al riconoscimento di tale aggravante a effetto speciale - vanno operate talune premesse. Il particolare incremento sanzionatorio, previsto in relazione a tale forma di manifestazione del reato, pone l'interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior 9 / punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato, oppure già altrove incriminate. Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza - nell'ambito della disposizione normativa in parola - di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi. Da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale 'corno' dell'aggravante incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. 1 n. 33245 del 9.5.2013, Lo Nardo, rv 256990 nonché Sez. 2 n. 38094 del 5.6.2013, De Paola, rv 257065) laddove venga espressamente evocata - o comunque, sfruttata in modo evidente, quale fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) - la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è condivisibilmente affermato che, per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero collegamento con contesti dì criminalità organizzata, o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, dunque, l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre, Sez. 2 n. 28861 del 14.6.2013, Orobello, rv 256740 e Sez. 6 n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri, rv 250357; ritiene tuttavia possibile l'utilizzo implicito della forza di intimidazione Sez. 2 n. 37516 del 11/06/2013, Ascione, rv 256659). In altre parole, in caso di estorsione, ad essere incriminata è la maggior forza espressiva dell'intimidazione - derivante dalla pregressa opera di riduzione delle altrui difese in virtù dell'esistenza del gruppo mafioso - tesa a determinare una più intensa coartazione psicologica (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, rv 236628) e ciò anche nell'ipotesi in cui il destinatario, per sua scelta, mantenga un atteggiamento reattivo (Sez. 1, n. 14951 del 06/03/2009, Izzo, rv 243731). Dall'altro lato, la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta, lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod. pen. Si richiede, pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218) che una concreta strumentalità del reato commesso, rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che, in tal caso, deve risultare ben individuato, secondo 10 quanto precisato da Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, rv 257240). GI infine rammentare il dictum di Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, a mente della quale: «La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe». L'ulteriore modalità esplicativa della circostanza aggravante de qua è quella della c.d. modalità mafiosa;
essa prescinde dalla consapevolezza o meno di agevolare un'associazione o un clan e, addirittura, neanche postula che l'associazione in effetti esista (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109). In questo caso, l'aggravante ha natura oggettiva e sussiste per il solo fatto che l'agente faccia ricorso a modalità esecutive tipicamente riferibili alla criminalità organizzata. Modalità che, anche per il contesto sociale e geografico nel quale sì svolgano i fatti, è ipso facto evocativa di un modo di agire e operare caratteristico delle associazioni mafiose, rivestendo una forza intimidatoria eccezionale, proprio quella che l'aggravante si prefigge lo scopo di sanzionare. 5.2. Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato si ravvisa la sussistenza della contestata aggravante, evidenziando sia la finalità di imporre la supremazia del gruppo di MB CO sulla fazione scissionista, sia il metodo - di chiara matrice mafiosa - adoperato nella commissione dei fatti contestati, sia la volontà di agevolare la prosecuzione dell'operatività della cosca CO. Quanto alla contestazione sub 49), si segnala adeguatamente come gli autori delle condotte delittuose si siano - seppure in maniera implicita - avvalsi della particolare forza di intimidazione, derivante dall'intraneità all'organizzazione di stampo mafioso, così evidentemente adoperando il relativo metodo. 5.3. In definitiva, la struttura argomentativa dell'ordinanza oggetto del presente ricorso appare ampia, solida e coerente, oltre che priva della pur minima falla sul versante della logicità; si tratta, quindi, di un provvedimento destinato a restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue 11 altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 40293 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame, che era stata proposta nell'interesse di CO CO, soggetto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 21/11/2022, in relazione alle contestazioni: - ex art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma cod. pen. [fatto associativo contestato al capo 1) e concretizzatosi nell'aver puntualmente eseguito tutte le disposizioni, di volta in volta occorrenti al consolidamento del sodalizio e della sua operatività, in particolare intervenendo per dirimere il contrasto insorto fra ON ES e CO IL, nonché facendosi carico della risoluzione della questione inerente al versamento di denaro da parte dell'imprenditore Plebani, incontrandolo anche personalmente]; - ex artt. 629, 628 terzo comma, 416-bis.1 cod. pen. [estorsione contestata sub 9) e perpetrata in danno di AU RR e ON ES, i quali venivano costretti a consegnare una somma di denaro pari a euro 18.000,00, a titolo di indebito indennizzo destinato a CO IL, in conseguenza dell'incendio dell'automobile di questi;
una parte di tale importo, corrispondente a euro 3.000,00, veniva stornata e destinata a rimpinguare la cassa della cosca CO, al fine di ripianare definitivamente i dissidi insorti fra i sodali della stessa e, nel contempo, conseguire sia l'ingiusto profitto rappresentato da tale introito monetario, sia la riaffermazione del predominio - all'interno dell'organizzazione mafiosa - di MB CO classe 83, il quale aveva autorizzato l'incendio della sopra detta autovettura]; - ex artt. 629, secondo comma e 416-bis.1 cod. pen. [estorsione contestata sub 49) e perpetrata in danno di ZI LE, il quale - grazie all'implicita minaccia rappresentata dalla prospettazione, ad opera dei soggetti agenti, della loro appartenenza alla associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ndrangheta e, in particolare, alla articolazione territoriale nota come ndrina CO - veniva costretto a corrispondere la somma di euro 1.000,00 in contanti]. 2. Ricorre per cassazione CO CO, a mezzo del difensore avv. Maria Angela ES, deducendo tre motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all'eccezione di violazione degli artt. 267, 268 e 270 cod. proc. pen. Si sostiene che, quando il mezzo di ricerca della prova venne adottato - e, parimenti, quando lo stesso venne 2 prorogato - non ricorresse il requisito della indispensabilità, dell'adozione dello stesso. La difesa, inoltre, deduce il difetto di motivazione, relativamente alle captazioni effettuate mediante l'utilizzo del captatore informatico trojan, che era stato inserito all'interno degli smartphone in uso ai coindagati. Risulta violato, altresì, il disposto dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla dichiarata insufficienza ed inidoneità degli impianti delle Procure, per l'attività di captazione. Ulteriore profilo di inutilizzabilità, infine, si rinviene nel non avere il Giudice per le indagini preliminari indicato specificamente i luoghi, in cui le captazioni avrebbero dovuto essere eseguite. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione, in relazione al reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., dal primo al sesto comma, nonché in relazione ai reati di estorsione ascritti ai capi 9) e 49). Ai fini della sussistenza della gravità indiziaria, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non è sufficiente il fatto di aver riportato una precedente condanna per il delitto di associazione mafiosa, essendo invece richiesta una costante, effettiva ed attuale partecipazione del soggetto al sodalizio criminale. AC si rivela, dunque, il procedimento logico seguito dal Tribunale del riesame;
questo ha dedotto la gravità indiziaria, con riferimento alla partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso, attraverso la valorizzazione del mero dato formale, rappresentato dalla commissione dei reati fine. Dal contenuto di alcune intercettazioni, al contrario, emerge chiaramente l'estraneità del ricorrente al sodalizio delinquenziale;
egli, peraltro, non ha avuto alcun contatto con altri presunti sodali. Non appaiono indicative le dichiarazioni rese dai collaboratori dì giustizia ZO AN, IU AC e RE CH. L'ordinanza impugnata non si è confrontata con il contenuto delle conversazioni intercettate, dettagliatamente indicate dalla difesa nella memoria difensiva depositata. Quanto all'estorsione contestata al capo 49), tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale del riesame, sostengono che CO CO sia stato incaricato, da MB CO, di giungere alla soluzione di alcune questioni, inerenti a investimenti compiuti nel nord Italia unitamente all'imprenditore Plebani;
così, il ricorrente avrebbe personalmente incontrato tale imprenditore e gli avrebbe rivolto una richiesta di carattere estorsivo, unitamente al suo braccio destro Francesco Fiumara. Nella memoria versata in atti, però, sono stati prospettati elementi contrari a tale assunto, con i quali l'ordinanza impugnata non ha dialogato. Vengono poi contestate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, perché reputate inattendibili e di contenuto estremamente generico. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge e violazione dell'art. 606, comma 3 f 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la mancanza di motivazione, in ordine alla contestata circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Nell'ordinanza impugnata non sono specificamente indicati gli elementi di valutazione e conoscenza, dai quali possa inferirsi - con un grado pur minimo di fondatezza e affidabilità - che la condotta dell'indagato fosse indirizzata ad apportare vantaggio alla cosca, nel suo insieme. Si è ricavata, invece, la sussistenza di un'aggravante a dolo specifico, dall'esistenza di un insieme di vantaggi di natura personale ottenuti dal ricorrente, ovvero riconducibili al padre dell'indagato, ma comunque sempre di tipo personale;
tali vantaggi, però, solo indirettamente possono essersi rivelati utili al sodalizio nel suo complesso. Nel provvedimento impugnato non vi è traccia, infine, di atteggiamenti di tipo mafioso, che possano essere fondatamente addebitati al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte in via di urgenza è prevista, dall'art. 267 cod. proc. pen., esclusivamente nel caso di mancata convalida. Con riferimento alla legittimità delle intercettazioni disposte attraverso l'utilizzo del captatore informatico, viene richiamato il dettato dell'art. 267, comma 2-bis cod. proc. pen. Bene ha fatto il Tribunale del riesame a ritenere generiche le doglianze dedotte in sede di riesame, pedissequamente riproposte con il presente ricorso, in ordine alla asserita inutilizzabilità delle disposte intercettazioni. La difesa, peraltro, non indica quali decreti siano affetti da difetto di motivazione. Con riferimento al profilo della gravità indiziaria, il Tribunale del riesame ha puntualmente richiamato la piattaforma indiziaria esistente rispetto ai reati ipotizzati [capi 1), 9) e 49)] e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. Ineccepibile è da ritenersi, infine, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame in tema di attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve 4 / riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l'omesso esame di alcuni motivi di impugnazione ed il vizio di motivazione, deve come detto ritenersi inammissibile. Può dunque passarsi all'analisi specifica dei singoli motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo, la difesa assume essersi verificata violazione del disposto degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen., in relazione alla mancata sussistenza della necessaria motivazione "rafforzata", da porre necessariamente a fondamento dei provvedimenti che autorizzano l'impiego del cd. captatore informatico. Il dedotto vizio si anniderebbe - in ipotesi difensiva - nell'essersi il Tribunale limitato a richiamare pedissequamente i decreti autorizzativi, 5 deducendone ipso facto l'adeguatezza giustificatrice, contestata in sede di riesame. La doglianza è da disattendere. 3.1. Deve premettersi che, quanto alla problematica dello svolgimento delle operazioni di intercettazione tramite captatore informatico (un software-virus comunemente denominato trojan) la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha compiuto importanti affermazioni di principio (Sez. Un. n. 26886 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905-06); tale pronuncia affrontava il problema, rilevando anzitutto come - in materia di intercettazioni ambientali - risultasse legittima l'utilizzazione di tale innovativo strumento tecnologico, la cui possibilità di utilizzo derivava direttamente dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dall'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, in tal modo limitandone l'utilizzo ai reati di "criminalità organizzata", offrendo anche la corretta nozione di tale categoria criminologica secondo la ratio della disciplina dettata nel 1991. Quanto alla natura di tale captatore informatico, le Sezioni Unite, così come la giurisprudenza successiva, hanno sottolineato il suo essere costituito, appunto, da un software, del tipo definito simbolicamente trojan horse (chiamato "captatore informatico" già nelle prime pronunce sul tema - cfr. Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, dep. 2010, Virruso, Rv. 246954 - oppure "agente intrusore": cfr. Sez. 6, n. 27100 del 26/05/2015, Musumeci, Rv. 265654). Il programma informatico viene installato, dunque, all'interno di un dispositivo-obiettivo (il target, che può essere un computer, un tablet o uno smartphone), abitualmente a distanza e in modo occulto, per mezzo del suo invio con una e-mail, un sms o un'applicazione di aggiornamento, attivata dallo stesso dispositivo obiettivo. Il software si compone di due moduli principali: il primo (server) è un programma di piccole dimensioni, destinato a infettare il dispositivo bersaglio;
il secondo (client) è l'applicativo che il virus usa per controllare detto dispositivo. La peculiarità di tale strumento consiste nel fatto che, attraverso il suo utilizzo, è possibile captare l'intero flusso di informazioni provenienti dal dispositivo elettronico in cui il virus informatico è stato inoculato, permettendo di farne copia attraverso l'ispezione anche dell'hardware; si possono registrare le conversazioni in presenza, semplicemente attivando il microfono del dispositivo "infettato"; si può mettere in funzione la web-camera, così carpendo le immagini visualizzabili;
si può decifrare quanto viene digitato sulla tastiera collegata al sistema, nonché visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo "bersaglio". In sostanza, il captatore informatico consente di seguire costantemente il bersaglio, con un'attivazione continua e l'apprensione di tutti i dati in esso contenuti, sfuggendo eventualmente anche alle protezioni antivirus, nonché di trasmettere via internet i dati in tempo reale, ovvero ad intervalli prestabiliti, ad altro sistema informatico in uso agli 6 investigatori. Successivamente all'intervento delle Sezioni Unite Scurato, il legislatore ha delineato una specifica disciplina del nuovo strumento intercettativo, emanando il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (cd. decreto Orlando), il cui art. 4 ha modificato il comma 2 dell'art. 266 cod. proc. pen., inserendo espressamente - fra l'altro - la possibilità di dar luogo alle intercettazioni tra presenti tramite captatore informatico. 3.2. Chiarita la natura e - necessariamente in modo sintetico - esposte le modalità attraverso le quali opera lo strumento del captatore informatico, occorre passare alla verifica in ordine alla sussistenza del presupposto di legittimità concreta di tale modalità di intercettazione, ossia il rispetto dell'obbligo di motivazione puntuale circa l'esistenza di sufficienti, sicuri e obiettivi indizi di esistenza del reato di criminalità organizzata;
obbligo di motivazione rafforzata che funge, evidentemente, da elemento di bilanciamento, rispetto alla ragguardevole attitudine intrusiva del mezzo usato. GI però anche sottolineare come il Legislatore abbia circoscritto, all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., la giustificazione esplicita delle ragioni per le quali si deve dar corso ad intercettazione tramite captatore informatico, a quelle relative alla sua "necessità" per lo svolgimento delle indagini, non facendo riferimento ad altri requisiti, pure richiamati dalla difesa. 3.3. Il ricorrente, per quanto concerne l'eccezione relativa all'illegittimità ed al difetto di motivazione dei decreti di intercettazione, con i quali si è disposto che l'attività di indagine avvenisse tramite virus trojan, non si confronta con le argomentazioni spese nell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Nel provvedimento impugnato, infatti, è stata data adeguata risposta alle eccezioni sollevate, in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni, avuto riguardo sia alla loro legittimità (secondo le linee guida tracciate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) sia alla loro specifica motivazione. L'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, con riferimento al tema inerente ai provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, pur tenendo conto delle particolari connotazioni richieste dalla norma per l'utilizzo del captatore informatico, non è né insussistente né inadeguata. Il Tribunale del riesame, dunque, ha chiarito come il requisito della motivazione rafforzata risulti pienamente rispettato, con riferimento tanto ai decreti originari, quanto ai provvedimenti di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni. Coglie nel segno, infine, l'ulteriore considerazione svolta dal Tribunale, laddove evidenzia la genericità delle doglianze svolte dalla difesa, la quale si limita a invocare la inutilizzabilità dei decreti, senza però precisare - con il necessario dettaglio - a quali specifici provvedimenti debba essere imputato tale 7 vizio. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, si evidenziano in modo congruo tanto la sussistenza di sufficienti indizi di reato, relativamente al reato associazione a delinquere di stampo mafioso, quanto la perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, oltre che l'attualità delle condotte di natura mafiosa ancora in corso. 3.4. Era evidentemente possibile anche disporre il decreto di urgenza da parte del Pubblico Ministero, in base al disposto dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen.; trattasi di principio del tutto pacifico in giurisprudenza (si veda Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583 - 03, a mente della quale: «Nell'ambito di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero è di quaranta giorni»). Le ulteriori questioni di inutilizzabilità, infine, sono indicate nel ricorso in modo del tutto generico. 3.5. Tale apparato argomentativo suffraga pienamente, pertanto, la legittimità della motivazione dei decreti autorizzativi in esame, rispondendo agli obblighi giustificativi stabiliti dalle Sezioni Unite Scurato, in modo peraltro non troppo distante, rispetto a quelli imposti dal legislatore della novella del 2017. 4. Con il secondo motivo, la difesa appunta le critiche sull'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di partecipazione di CO CO all'associazione mafiosa. Trattasi, ad avviso di questo Collegio, di una censura manifestamente infondata, in quanto generica e versata in fatto;
la gravità indiziaria, infatti, è stata desunta in modo del tutto congruo, attraverso il collegamento operato, fra le dichiarazioni rese dai collaboratori e le intercettazioni versate nell'incarto processuale. 4.1. La prospettazione difensiva pare tesa, in sostanza, a rivalutare al ribasso gli elementi - collocabili in epoca successiva alla scarcerazione dell'indagato, avvenuta in data 04/05/2019 - che risultano analizzati nel provvedimento impugnato, così giungendo anche a dequotare il riferimento alle condanne già in passato riportate dall'indagato. 4.2. Occorre allora ricordare il costante insegnamento di questa Corte, a mente della quale, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la gravità indiziaria postulata per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale - in sede cautelare - può legittimamente essere ricavata dall'esistenza di precedente condanne a carico del medesimo soggetto, nonché dalla valorizzazione del ruolo assunto, dal soggetto medesimo, all'interno della societas sceleris, valutati unitamente agli ulteriori elementi di valutazione e conoscenza emersi. Il tutto può quindi, saldandosi in una valutazione di carattere non atomistico e parcellizzato, bensì globale in ordine alle attività delinquenziali dipanatesi nel tempo, suffragare la tesi accusatoria, circa la perdurante organicità 8 del soggetto all'organizzazione, con riferimento al periodo successivo rispetto a quello cui è riferita la condanna (il principio di diritto si trova enunciato in Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Arnmendola, Rv. 278221; si potranno vedere anche Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586). 4.3. Svolte tali premesse di carattere metodologico, si può sottolineare come il percorso logico e deduttivo seguito dal Tribunale del riesame risulti - ad onta delle obiezioni sussunte nell'atto di impugnazione - del tutto ineccepibile. I Giudici del merito, infatti, hanno anzitutto evidenziato le plurime condanne riportate da CO CO, in relazione a fatti di natura associativa [il soggetto annovera una sentenza definitiva per fatti molto risalenti, nonché altra condanna (ad anni dodici di reclusione, relativa al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con contestazione dal gennaio 2009, per aver fatto parte della ndrina di Rosarno) inflittagli dal Tribunale di Palmi, con pronuncia passata in giudicato nel 2015]. Sono state poi evidenziate le concordi e puntuali dichiarazioni rese - a carico del CO - dai collaboratori di giustizia ZO AN, IU AC e RE CH. Il tutto è stato ritenuto saldarsi alla perfezione con il contenuto delle intercettazioni. La linea argomentativa seguita dal Tribunale del riesame appare lineare e coerente, oltre che perfettamente in linea con i sopra richiamati insegnamenti nomofilattici;
il tutto combacia alla perfezione, nel comporre un provvedimento privo di vizi rilevabili da parte di questa Corte. 5. Con il terzo motivo, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., con riferimento tanto all'assenza della volontà di apportare vantaggi al sodalizio (e, più a monte, alla natura stessa di tali vantaggi, che rivestirebbero un carattere meramente personale), quanto alla carenza di comportamenti connotati da modalità mafiose, specificamente riconducibili all'indagato. La doglianza è manifestamente infondata. 5.1. Relativamente a tale aspetto - di certo deducibile in sede di legittimità data la qualità degli effetti correlati, anche nel subprocedimento cautelare, al riconoscimento di tale aggravante a effetto speciale - vanno operate talune premesse. Il particolare incremento sanzionatorio, previsto in relazione a tale forma di manifestazione del reato, pone l'interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell'opera applicativa), quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior 9 / punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato, oppure già altrove incriminate. Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza - nell'ambito della disposizione normativa in parola - di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi. Da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale 'corno' dell'aggravante incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. 1 n. 33245 del 9.5.2013, Lo Nardo, rv 256990 nonché Sez. 2 n. 38094 del 5.6.2013, De Paola, rv 257065) laddove venga espressamente evocata - o comunque, sfruttata in modo evidente, quale fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) - la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è condivisibilmente affermato che, per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero collegamento con contesti dì criminalità organizzata, o la mera 'caratura mafiosa' degli autori del fatto, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, dunque, l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre, Sez. 2 n. 28861 del 14.6.2013, Orobello, rv 256740 e Sez. 6 n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri, rv 250357; ritiene tuttavia possibile l'utilizzo implicito della forza di intimidazione Sez. 2 n. 37516 del 11/06/2013, Ascione, rv 256659). In altre parole, in caso di estorsione, ad essere incriminata è la maggior forza espressiva dell'intimidazione - derivante dalla pregressa opera di riduzione delle altrui difese in virtù dell'esistenza del gruppo mafioso - tesa a determinare una più intensa coartazione psicologica (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, rv 236628) e ciò anche nell'ipotesi in cui il destinatario, per sua scelta, mantenga un atteggiamento reattivo (Sez. 1, n. 14951 del 06/03/2009, Izzo, rv 243731). Dall'altro lato, la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta, lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod. pen. Si richiede, pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto da Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218) che una concreta strumentalità del reato commesso, rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che, in tal caso, deve risultare ben individuato, secondo 10 quanto precisato da Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, rv 257240). GI infine rammentare il dictum di Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, a mente della quale: «La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe». L'ulteriore modalità esplicativa della circostanza aggravante de qua è quella della c.d. modalità mafiosa;
essa prescinde dalla consapevolezza o meno di agevolare un'associazione o un clan e, addirittura, neanche postula che l'associazione in effetti esista (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109). In questo caso, l'aggravante ha natura oggettiva e sussiste per il solo fatto che l'agente faccia ricorso a modalità esecutive tipicamente riferibili alla criminalità organizzata. Modalità che, anche per il contesto sociale e geografico nel quale sì svolgano i fatti, è ipso facto evocativa di un modo di agire e operare caratteristico delle associazioni mafiose, rivestendo una forza intimidatoria eccezionale, proprio quella che l'aggravante si prefigge lo scopo di sanzionare. 5.2. Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato si ravvisa la sussistenza della contestata aggravante, evidenziando sia la finalità di imporre la supremazia del gruppo di MB CO sulla fazione scissionista, sia il metodo - di chiara matrice mafiosa - adoperato nella commissione dei fatti contestati, sia la volontà di agevolare la prosecuzione dell'operatività della cosca CO. Quanto alla contestazione sub 49), si segnala adeguatamente come gli autori delle condotte delittuose si siano - seppure in maniera implicita - avvalsi della particolare forza di intimidazione, derivante dall'intraneità all'organizzazione di stampo mafioso, così evidentemente adoperando il relativo metodo. 5.3. In definitiva, la struttura argomentativa dell'ordinanza oggetto del presente ricorso appare ampia, solida e coerente, oltre che priva della pur minima falla sul versante della logicità; si tratta, quindi, di un provvedimento destinato a restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue 11 altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.