Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
In tema di contribuzione previdenziale è, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 389/1989 in relazione agli artt. 18 e 39 Cost. nella parte in cui fissa la misura dei contributi previdenziali sulla base delle retribuzioni minime fissate dalla contrattazione collettiva e non di quelle effettivamente corrisposte ai dipendenti; infatti, la norma, stabilendo un parametro comune, intende garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale, senza che ciò comporti estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro stipulati dai datori che non aderiscono alle OO.SS. stipulanti e che restano liberi, nei limiti di cui all'art. 36 Cost., di non attenersi ai minimi contrattuali.
Commentario • 1
- 1. Consiglio Nazionale Forense, procedimento, natura di sentenza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RI ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO ZAMPARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1387/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 17/04/99 R.G.N. 1313/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Palermo l'Inps otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di NA RI, titolare di una scuola materna privata, per la complessiva somma di lire 174.430.326, a titolo di parziale recupero di contributi previdenziali per i dipendenti, corrisposti in misura inferiore al dovuto, perché non calcolati sulla base dei minimi previsti dai CCNL, oltre interessi e sanzioni civili.
Con ricorso dell'8.8.1994 la NA proponeva opposizione deducendo in primo luogo la incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989, per contrasto con gli articoli 3, 18, 23 e 39 Cost., nella parte in cui detta norme dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
assumendo in secondo luogo che le dipendenti ZI AU e AR RI avevano iniziato a lavorare solo dal marzo 1991 e non dal novembre 1990.
L'Inps si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza del 14.5.1997, rigettava l'opposizione. L'appello proposto dalla soccombente veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Palermo con la sentenza qui impugnata. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che la norma in esame, utilizzando i contratti collettivi esclusivamente quali parametri ai fini della determinazione della contribuzione e della parità di trattamento previdenziale per i lavoratori dello stesso settore, non estendeva l'efficacia della contrattazione collettiva ai datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti, sicché non violava le norme costituzionali richiamate. Per quanto concerne poi le dipendenti ZI e AR, il Tribunale osservava che mentre la pretesa dell'INPS si fondava sulle dichiarazioni delle due lavoratrici raccolte in sede di ispezione, la NA in primo grado aveva rinunciato alla prova testimoniale richiesta al fine di provare la diversa data di inizio del rapporto di lavoro.
Avverso questa sentenza NA RI ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'INPS ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia omessa contraddittoria motivazione e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989; la ricorrente, con un primo profilo di censura, ribadisce che la norma in questione si pone in contrasto con l'art. 38 Cost. estendendo l'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di diritto comune anche ai datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti;
sostiene altresì che per tale motivo detta norma contrasta anche con gli articoli 18 e 23 Cost. violando i principi costituzionali che garantiscono la libertà
di associazione;
ritiene, infine, che la norma in questione contrasti anche con l'art. 3 Cost. in quanto, attesa la diversa struttura sul piano economico dei vari contratti, essa determinerebbe una disparità di trattamento tra datori di lavoro della stessa o di diversa categoria. Con un secondo profilo di censura ribadisce, poi, che il rapporto di lavoro l'efficacia della contrattazione collettiva ai datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti, sicché non violava le norme costituzionali richiamate. Per quanto concerne poi le dipendenti ZI e AR, il Tribunale osservava che mentre la pretesa dell'INPS si fondava sulle dichiarazioni delle due lavoratrici raccolte in sede di ispezione, la NA in primo grado aveva rinunciato alla prova testimoniale richiesta al fine di provare la diversa data di inizio del rapporto di lavoro.
Avverso questa sentenza NA RI ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'INPS ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989; la ricorrente, con un primo profilo di censura, ribadisce che la norma in questione si pone in contrasto con l'art. 38 Cost. estendendo l'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di diritto comune anche ai datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti;
sostiene altresì che per tale motivo detta norma contrasta anche con gli articoli 18 e 23 Cost. violando i principi costituzionali che garantiscono la libertà di associazione;
ritiene, infine, che la norma in questione contrasti anche con l'art. 3 Cost. in quanto, attesa la diversa struttura sul piano economico dei vari contratti, essa determinerebbe una disparità di trattamento tra datori di lavoro della stessa o di diversa categoria. Con un secondo profilo di censura ribadisce, poi, che il rapporto di lavoro con le dipendenti ZI e AR è iniziato nel marzo 1991. L'INPS nel costituirsi ha eccepito la inammissibilità del ricorso, perché con esso viene prospettata soltanto una questione di legittimità costituzionale, senza alcuna richiesta relativa al merito della causa.
L'eccezione è infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione che riproponga soltanto una questione di legittimità costituzionale non accolta dai giudici di merito i quando possa presumersi - in forza del suo rapporto di strumentalità con il merito della controversia - che la questione sia stata dedotta al fine di rimuovere la norma applicata, sicché, in sostanza, l'impugnazione venga ad investire, sia pure per implicito, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica sospettata di incostituzionalità (cfr. Cass. n. 3922 del 1987, Cass. n. 10850 del 1990, Cass. n. 4937 del 1995, Cass. n. 10742 del 1996). Nella specie la questione sollevata dalla ricorrente mira chiaramente ad ottenere la rimozione della norma di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389, e quindi la corresponsione dei contributi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti, ancorché inferiori a quelle fissate dalla contrattazione collettiva nazionale. Il ricorso, pertanto, deve ritenersi ammissibile.
Il primo profilo di censura, che ripropone la suddetta questione di legittimità costituzionale, è comunque manifestamente infondato. La norma in questione, nel disporre che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale" ha inteso stabilire un parametro comune di riferimento per la determinazione dell'entità dell'obbligazione contributiva, al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale. Detta norma, pertanto, non ha alcuna incidenza sul piano del rapporto di lavoro, che resta distinto ed autonomo, e non comporta l'estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro stipulati da datori non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti, restando liberi questi ultimi, nei limiti posti dall'art. 36 Cost., di non attenersi ai minimi contrattuali;
ne' comporta alcun obbligo per i datori di lavoro di associarsi ad una qualche organizzazione sindacale. Di conseguenza la norma in esame non implica alcun "vulnus" ai principi posti dagli articoli 39 e 18 Cost. Per il resto, mentre la lamentata violazione dell'art. 23 Cost. è rimasta priva di adeguata motivazione, infondata si rivela anche la violazione dell'art. 3 Cost.; la norma in esame, infatti, sul piano della ragionevolezza, trova adeguata giustificazione nell'esigenza di equa ripartizione del carico contributivo tra i datori di lavoro. Sotto altro aspetto la questione di legittimità della norma per pretesa disparità di trattamento si rivela inammissibile, non avendo la ricorrente indicato ne' le situazioni da mettere a confronto, ne' il necessario terzo elemento di raffronto, indispensabile per valutare la effettiva diversità di trattamento di identiche situazioni.
Il secondo profilo di censura è parimenti destituito di fondamento, risolvendosi in una mera affermazione, priva di qualsiasi elemento di critica al "decisum" del Tribunale.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002