Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3311
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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Massime1

In tema di contribuzione previdenziale è, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 389/1989 in relazione agli artt. 18 e 39 Cost. nella parte in cui fissa la misura dei contributi previdenziali sulla base delle retribuzioni minime fissate dalla contrattazione collettiva e non di quelle effettivamente corrisposte ai dipendenti; infatti, la norma, stabilendo un parametro comune, intende garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale, senza che ciò comporti estensione della contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro stipulati dai datori che non aderiscono alle OO.SS. stipulanti e che restano liberi, nei limiti di cui all'art. 36 Cost., di non attenersi ai minimi contrattuali.

Commentario1

  • 1Consiglio Nazionale Forense, procedimento, natura di sentenza, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3311
Data del deposito : 7 marzo 2002

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