Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, il consapevole consenso, da parte della vittima del reato, di relazionarsi con un soggetto appartenente ad un'associazione di stampo mafioso non consente di escludere la sussistenza dell'aggravante in parola, in quanto ciò che rileva è la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, utilizzata dall'autore del reato, esplicitamente o implicitamente, al momento della condotta delittuosa. (Fattispecie in tema di usura nella quale la vittima del reato era consapevole del ruolo di spicco nell'ambito di un sodalizio mafioso del soggetto erogante il prestito).
Commentari • 2
- 1. Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesiLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …
Leggi di più… - 2. Le circostanze nel Diritto Penale italianoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2013, n. 37516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37516 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/06/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1559
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI GI - rel. Consigliere - N. 3346/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna;
nei confronti di:
AS IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 31 gennaio 2008;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. GI Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G.;
sentiti l'avv.to Sorrentino Stefano del foro di Torre Annunziata di fiducia per AS IN, che insiste per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso del P.G..
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna propose ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 31 gennaio 2008, della Corte d'appello di Bologna, pronunciata nei confronti di D'SS LE, D'SS IC, SP OP, RO GI e AS IN con riferimento alla L. n. n. 203 del 1991, art. 7 escluso dalla Corte territoriale nei confronti di tutti gli imputati.
Con sentenza in data 10 luglio 2009 la Corte di cassazione, sezione 5^, in accoglimento del ricorso del P.G., annullava la sentenza impugnata, nei confronti di tutti gli imputati con riferimento all'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Tuttavia in questa occasione la posizione dell'AS IN non venne valutata.
A seguito del nuovo giudizio d'appello, con sentenza in data 18 gennaio 2011, previo stralcio della posizione di D'SS IC per ragioni procedurali, la Corte di Bologna pronunciò condanna anche per l'aggravante di cui all'art. 7, L. cit., nei confronti di D'SS LE, SP TO e RO GI;
in questa circostanza la Corte, provvide a stralciare anche la posizione dell'AS, preso atto che la sua posizione era ancora pendente davanti alla Corte di cassazione, in quanto il suo ricorso nei confronti della prima sentenza della Corte d'appello di Bologna era stato inviato in epoca successiva a quello degli altri coimputati. Successivamente la Corte di cassazione, sez. 5^, in data 12 giugno 2012, rigettò il ricorso dell'AS, senza valutare però l'originario ricorso del P.G., in quanto la cancelleria della Corte d'appello, nel trasmettere il ricorso dell'imputato, non aveva provveduto a trasmettere nuovamente l'atto d'impugnazione del P.G.. L'odierno processo pertanto viene celebrato per definire la posizione dell'AS esclusivamente in relazione all'originario ricorso per cassazione del P.G. avverso la sentenza, in data 31 gennaio 2008, della Corte d'appello di Bologna, pronunciata anche nei confronti di AS IN con riferimento alla L. n. 203 del 1991, art. 7 escluso dalla Corte territoriale nei confronti di tutti gli imputati. A sostegno dell'impugnazione il P.G. ha dedotto, come nei confronti di tutti gli altri coimputati:
a)Violazione di legge e vizio di motivazione.
Il P.G. ricorrente ha evidenziato l'errore di diritto in cui, a suo giudizio, sarebbe incorsa la Corte d'appello di Bologna con l'esclusione dell'aggravante contestata, sulla base del rilievo che la parte offesa era perfettamente a conoscenza dell'appartenenza dell'AS, e degli altri coimputati ad un gruppo camorristico. Secondo il P.G. tale dato è irrilevante in quanto nello svolgimento della vicenda l'AS, come gli altri coimputati, si avvalse chiaramente del richiamo alla forza intimidatrice del gruppo camorristico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che le considerazioni già effettuate dalla Corte di cassazione nella sentenza del 10 luglio 2009, sez. 5^, stante l'identità di posizione tra tutti i coimputati, devono essere ribadite anche nella valutazione del presente ricorso. Pertanto la Corte condivide il giudizio già formulato secondo cui la soluzione adottata dalla corte d'appello di Bologna, con l'esclusione dell'aggravante di mafia fornisce un'inammissibile franchigia all'imputato, sancendo in maniera non condivisibile il valore scriminante dell'iniziale "consenso" della parte offesa, sol perché costui era consapevole di rivolgerai a personalità di spicco della camorra locale.
Deve ritenersi, infatti, che in tal modo si realizza una sorta di "interpretatio abrogans" della L. n. 203 del 1991, art. 7, poiché la p.l. non ignorando la caratura criminale di coloro che si rendono responsabili dell'attività criminosa nei suoi confronti (prestito usurario nella fattispecie) può giustamente prevedere di poter essere sottoposto a minacce e vessazioni particolarmente penetranti. In base a queste considerazioni la consapevolezza di trattare con un soggetto con caratura mafiosa non appare rilevante al fine dell'affermazione della sussistenza dell'aggravante in questione, in quanto ciò che viene in considerazione è la "mafiosità" richiamata dal soggetto attivo, al momento della costituzione del rapporto o successivamente, esplicitamente o implicitamente con riferimento alla forza del vincolo che promana dal sodalizio, di cui la vittima deve prendere piena consapevolezza. E nel caso in esame, il quadro probatorio emerso, individua una serie di comportamenti posti in essere nei confronti della parte offesa, violenti, reiterati e pubblici, che denotano in maniera inequivoca l'uso del metodo mafioso, sanzionato con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991 - integrata dalla finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso - ha natura oggettiva e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, di guisa che è sufficiente che l'aspetto volitivo - espresso nella norma con il riferimento al "fine di agevolare" l'associazione mafiosa - sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti nel medesimo reato. (Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012 - dep. 08/03/2013, Minniti, Rv. 255206)
2. La decisione impugnata va, dunque, annullata con rinvio. La corte d'appello di Bologna procederà a nuovo esame,dunque, anche della posizione dell'AS, uniformandosi al principio di diritto su enunciato. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso del PG, la sentenza impugnata va annullata nei confronti dell'AS in ordine all'aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7; con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata del 29 ottobre 2008 della Corte d'appello di Bologna nei confronti di AS IN limitatamente all'aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7, e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013