Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2013, n. 37516
CASS
Sentenza 11 giugno 2013

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Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, il consapevole consenso, da parte della vittima del reato, di relazionarsi con un soggetto appartenente ad un'associazione di stampo mafioso non consente di escludere la sussistenza dell'aggravante in parola, in quanto ciò che rileva è la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, utilizzata dall'autore del reato, esplicitamente o implicitamente, al momento della condotta delittuosa. (Fattispecie in tema di usura nella quale la vittima del reato era consapevole del ruolo di spicco nell'ambito di un sodalizio mafioso del soggetto erogante il prestito).

Commentari2

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    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna[1] commendevolmente a riaffermare la necessità di un solido impianto motivazionale alla base della contestazione della circostanza aggravante “del metodo mafioso” di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, conv. in l. 201/1991[2], ed opera un'importante ricognizione delle evidenze oggettive da porsi alla base della stessa. Nonostante tale sforzo, tuttavia, come vedremo la circostanza in parola continua a risultare intrisa di ambiguità. Nel presente caso la Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale del Riesame di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2013, n. 37516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37516
Data del deposito : 11 giugno 2013

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