Sentenza 24 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2019, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2019 |
Testo completo
03508-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1560 - Presidente - Andrea Tronci Massimo Ricciarelli -relatore- Angelo Capozzi C.C. 24/10/2019 Antonio Costantini R.G.N. 32354/2019 Marino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ND US, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2019 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv. US Ricciulli e Avv. Leopoldo Perone, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/7/2019 il Tribunale di Napoli ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 30/4/2019, con la quale è stata applicata nei confronti di ND US la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione camorristica, denominata clan Contini, di estorsione aggravata, di partecipazione ad associazione ? аб45 finalizzata al narcotraffico e di tentata importazione di stupefacenti, contestati ai capi 2, 99, 100, 117, 126 e 127 dell'incolpazione provvisoria.
2. Ha presentato ricorso l'ND tramite i suoi difensori. Deduce violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria riferita ai reati contestati ai capi suindicati e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente e alla ritenuta gravità indiziaria. Premesso che la gravità indiziaria deve desumersi da indizi non solo gravi ma anche precisi e concordanti, il ricorrente segnala che indebitamente era stato fatto riferimento ai collaboratori di giustizia, le cui propalazioni erano limitate e generiche, e alla sentenza di condanna pronunciata per la partecipazione al clan fino al 2010, non utilizzabile con riferimento al periodo successivo. Quanto al coinvolgimento in plurime azioni delittuose, parimenti valorizzato per il giudizio di gravità indiziaria, il ricorrente sottolinea l'inidoneità e illogicità della valutazione riguardante la sua identificazione nel Peppe evocato nelle conversazioni intercettate. Il Tribunale, diversamente dal primo giudice, non aveva correlato tale identificazione al coinvolgimento in una vicenda estorsiva degli apicali dei AR, ma tale disallineamento aveva finito per rendere il ragionamento privo di sostrato giustificativo. Illogica avrebbe dovuto ritenersi inoltre la valorizzazione del riferimento fatto in una conversazione tra IS e EL DO al parente di SI, sia perché non era spiegato il motivo per cui in precedenza il ricorrente sarebbe stato indicato come il fiscalista, sia perché non avrebbe avuto senso che il IS padre di SI alludesse all'ND, descrivendo la figlia come parente del ricorrente. Altrettanto inidonei avrebbero dovuto reputarsi i riferimenti al consuocero, non potendosi dunque affermare che il soggetto apicale cui gli altri indagati dovevano rendere conto fosse identificabile proprio nell'ND. Quanto al controllo delle piazze di spaccio, già in precedente ordinanza del 2016 il G.I.P. aveva negato la possibilità di individuare il Peppe nel ricorrente. L'ordinanza impugnata era risultata assertiva sia in merito alla ritenuta partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico sia in merito al traffico di stupefacenti, a fronte di quella precedente ordinanza in cui era stata negata la gravità indiziaria sia con riguardo al reato associativo sia con riguardo alla condotta concorsuale specificamente ascritta al ricorrente, con valutazione non limitata al tema dell'identificazione, ma estesa alla ricostruzione del fatto storico prospettata dall'accusa. 2 4 A Quanto alla partecipazione all'importazione della droga dall'Olanda, il Tribunale si era limitato a richiamare un'informativa del RONI dei Carabinieri di Napoli, ma non si era confrontato con la precedente ordinanza emessa dal G.I.P. nel 2016. Inoltre apoditticamente il Tribunale aveva affermato che il ricorrente grazie al EL aveva venduto ingenti quantitativi senza che nell'ambito della conversazione valorizzata fossero emersi riferimenti individualizzanti. Ed ancora illogicamente si era ritenuto di poter dare rilievo all'assunto che all'interno del clan solo il ricorrente fosse in grado di dare direttive a EL, affermazione viziata dalla circolarità del ragionamento, che muoveva dall'ipotizzato ruolo apicale del ricorrente. Inoltre nell'ordinanza figuravano vari soggetti aventi lo stesso nome, non potendosi neppure escludere l'esistenza di altri indagati con lo stesso nome, cosicché avrebbe dovuto escludersi un quadro indiziario preciso e concordante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. In particolare va rimarcata l'inidoneità degli argomenti esposti per contrastare la valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e della precedente sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente per la partecipazione in posizione apicale al clan Contini. Il Tribunale ha invero correttamente attribuito a tali elementi la capacità di delineare il quadro alla stregua del quale interpretare le risultanze più specificamente poste a fondamento della gravità indiziaria con riguardo al periodo oggetto di verifica. Deve del resto ribadirsi che «in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione» (Cass. Sez. 2, n. 43094 del 26/6/2013, Floccari, rv. 257427): ben si comprende dunque che sia stata valorizzata l'attribuzione al ricorrente, in base al precedente giudicato, di un determinato ruolo, idoneo a consentire una più lineare interpretazione dell'ulteriore compendio indiziario. Ed in tale prospettiva dunque risultano valutati tutti gli elementi che hanno consentito di associare al ricorrente il perdurante svolgimento di un ruolo analogo nell'ambito della stessa articolazione criminale. 3 き 3. Va del resto osservato che le censure formulate nel ricorso sono primariamente rivolte all'individuazione nell'ND del soggetto menzionato nel corso di plurime conversazioni con il nome di PE o PE o' guaglione». Ma proprio il complessivo quadro indiziario ha consentito al Tribunale di ricollegare quel riferimento al ricorrente, sia perché il predetto aveva quel preciso soprannome sia perché il PE è venuto in rilievo con riguardo allo svolgimento di un ruolo sovraordinato rispetto a quello di chi in varia guisa lo evocava, per lo più i EL, IT e IS.
4. Ma deve aggiungersi che il Tribunale ha anche valorizzato ulteriori elementi idonei ad una compiuta identificazione. Va infatti rimarcato che è stato fatto riferimento allo stato di latitanza del soggetto menzionato con il nome di PE, elemento fra l'altro decisivo al fine di ravvisare il coinvolgimento dell'ND nella gestione dell'attività di spaccio con l'ausilio del EL (secondo quando esposto dal Tribunale a pag. 10 dell'ordinanza impugnata), ed è stato valorizzato il linguaggio criptico utilizzato da IS in conversazioni con EL DO, nel quadro della vicenda estorsiva in danno di Marchi. A questo riguardo il Tribunale ha sottolineato come dopo il riferimento allusivo al fiscalista», volto ad indicare il soggetto primariamente interessato alla vicenda, in grado di fornire cogenti direttive, si fosse fatta menzione del parente di SI», proprio per indicare l'ND, il cui figlio era fidanzato con SI, figlia del IS. Vane risultano le obiezioni esposte nel motivo di ricorso in ordine alla valenza di tale elemento identificativo: va infatti rimarcato che il IS non avrebbe avuto ragione di far riferimento in quel contesto a sua figlia, se non per fornire un preciso elemento identificativo del parente»>, univocamente identificabile nell'ND, tanto più alla luce del successivo riferimento, fatto in altra conversazione, al «consuocero» (cfr. ordinanza impugnata a pagg. 8 e 9).
5. In tale prospettiva risultano infondate le deduzioni volte a contestare il ragionamento che ha condotto il Tribunale all'identificazione del ricorrente e nel contempo risultano infondati anche gli argomenti con cui è stata censurata l'attribuzione di un ruolo attivo del ricorrente nella vicenda estorsiva in danno di Rescigno. 4 A prescindere dall'identificazione di IA con AR IA e dal conseguente coinvolgimento dei AR, il Tribunale ha comunque all'evidenza inteso sottolineare che l'intera vicenda aveva fatto emergere il ruolo primario rivestito dal soggetto chiamato PE, che era in grado di prendere le decisioni rilevanti, ruolo peraltro manifestatosi anche nella vicenda estorsiva in danno di Ottaviano, ed ha dunque non illogicamente concluso che il PE>> avrebbe dovuto identificarsi proprio nell'ND, quale soggetto in grado di dirimere le questioni legate al recupero di quel credito.
6. Generiche risultano le deduzioni difensive volte a contestare il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio dedito al narcotraffico e in operazioni di importazione di droga o di gestione di piazze di spaccio. Ed invero il ricorrente ha invocato una precedente ordinanza nella quale erano stati formulati dubbi in ordine all'identificazione del ricorrente come soggetto coinvolto, ma ha omesso di considerare come il quadro indiziario sia stato nel suo complesso riletto alla luce di elementi in grado di fornire una specifica chiave di lettura in merito al ruolo rivestito dal ricorrente nel traffico di stupefacenti. In tale prospettiva, come si è già rilevato, sono state interpretate le conversazioni riferite all'ausilio fornito da EL all'ND e quelle riferite alla posizione di vertice rivestita da quest'ultimo, indicato come PE o' guaglione», nella gestione delle piazze di spaccio (pag, 11 dell'ordinanza impugnata). Ma altrettanto deve dirsi per la vicenda dell'importazione dall'Olanda, giacché la stessa è stata rivalutata per intero nell'ordinanza genetica, con analisi che è stata recepita dal Tribunale, senza che sia stata in alcun modo vulnerata la ricostruzione del compendio indiziario, se non attraverso il richiamo di un singolo passaggio della precedente ordinanza, peraltro isolatamente prospettato ed avulso dal complessivo quadro ricostruttivo offerto in questa sede dai Giudici di merito, anche alla luce della suffragata identificazione del soggetto coinvolto nel ricorrente.
7. Proprio la diversa chiave di lettura del compendio indiziario utilizzata dal Tribunale, che ha fatto riferimento in primo luogo al pregresso accertamento, consacrato in una sentenza di condanna, consente infine di respingere la deduzione difensiva incentrata sull'asserita circolarità del ragionamento probatorio: infatti l'identificazione del PE ha trovato riscontro nel pregresso riconoscimento del ruolo apicale, peraltro evocato anche dai collaboratori di giustizia, fermo restando che nel nuovo compendio indiziario sono stati rinvenuti 5 gli elementi idonei a dare conferma sia dell'identificazione, sia del concreto esercizio di poteri decisionali. Generiche risultano infine le deduzioni incentrate sulla pluralità di personaggi coinvolti nel clan Contini aventi il medesimo nome, giacché l'identificazione è stata operata sulla base di una complessiva disamina degli elementi disponibili, specificamente contestualizzati in relazione alle singole vicende, ciò che ha consentito al Tribunale di pervenire non illogicamente alla conclusione che il personaggio coinvolto fosse da identificare proprio nell'ND.
8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. C.p.p. Così deciso il 24/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Andrea Tronci Audus drove DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 GEN 2020 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni 6