Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2013, n. 28861
CASS
Sentenza 14 giugno 2013

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Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso ricorresse l'aggravante per il solo fatto che l'imputato era sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e perché fosse presente nella zona un gruppo facente capo a "Cosa Nostra").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2013, n. 28861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28861
    Data del deposito : 14 giugno 2013

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