Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso ricorresse l'aggravante per il solo fatto che l'imputato era sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e perché fosse presente nella zona un gruppo facente capo a "Cosa Nostra").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2013, n. 28861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28861 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/06/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1413
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 6850/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AL IO N. IL 19/10/1951;
avverso l'ordinanza n. 1812/2012 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 31/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. FIORILLO Giuseppe che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 31 dicembre 2012, il Tribunale di Palermo accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la ordinanza reiettiva sul punto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 10 dicembre 2012, ha affermato la sussistenza a carico di DE QU ON della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in riferimento al delitto di estorsione di cui al capo A), in relazione al quale e ad altri reati era stata emessa nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere con la medesima ordinanza del 10 dicembre 2012. Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale lamenta che il Tribunale si sarebbe fondato esclusivamente su un presupposto di "territorialità", articolato sulla base di una asserita presenza in loco di un sodalizio mafioso, che la giurisprudenza più recente avrebbe invece ridimensionato. Sarebbe dunque carente la descrizione di condotte tipiche e si sarebbe fatto ricorso a formule stereotipate prive di elementi circostanziali. I fatti sarebbero scaturiti da libera contrattazione, non essendo state poste in essere ne' violenze nè minacce. D'altra parte, per un verso le forniture erano cessate prima della richiesta di misura cautelare e, sotto altro profilo, gli impianti delle persone offese si avvalevano anche di altri fornitori. Sono fondate le doglianze relative alla motivazione offerta per suffragare l'esistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, giacché i giudici del merito si sono attestati esclusivamente sul fatto che l'imputato era stato sottoposto a procedimento penale quale imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., dal quale sarebbe stato peraltro assolto, e dalla asserita
- ma per la verità non motivatamente attestata - presenza di "Cosa Nostra" a Licata, senza peraltro porre in luce elementi concreti dai quali desumere che, nella specie, si sarebbe fatto ricorso alle specifiche condizioni cui il D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ancora l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della relativa aggravante ad effetto speciale. Il "metodo mafioso", infatti, riceve definizione normativa attraverso il riferimento all'impiego "delle condizioni previste dall'art. 4l6 bis c.p." vale a dire dell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
il che, evidentemente, evoca, non il modo di atteggiarsi del fatto-reato in sè e per sè considerato, e la cui realizzazione, in forme anche particolarmente eclatanti, risulta - sul piano della struttura della aggravante in questione - elemento del tutto neutro, quanto la particolare efficacia intimidatrice che deriva dalla esistenza - concreta e percepibile - di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416 bis c.p. e la relativa condizione di assoggettamento ed omertà che la presenza territoriale di quella associazione è in grado di generare: elementi, questi, dei quali gli autori del fatto devono avvalersi, per rendere il reato aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Questa Corte, d'altra parte, non ha mancato di sottolineare che ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura maliosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non configurabile l'aggravante in un'ipotesi di tentata estorsione nell'ambito della quale gli indagati avevano fatto generico riferimento ad un non identificato "gruppo napoletano", senza evocare un specifico intervento di questo gruppo nell'attività intimidatoria nè indurre la persona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale di spessore mafioso). (Sez. 6^, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250357). La verifica, in concreto, circa la sussistenza di siffatti requisiti sarà compito del giudice del rinvio, il quale dovrà analizzare le emergenze acquisite senza limitarsi ad un generico riscontro circa l'esistenza o meno di una propaggine locale di "Cosa Nostra", ove di tale cosca non sia stata in concreto sfruttata la condizione dell'assoggettamento di cui innanzi si è detto da parte degli autori del reato cui l'aggravante accede.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013