Sentenza 9 novembre 2011
Massime • 1
Il semplice reiterato invito, formulato nei confronti di minore infraquattordicenne, alla consumazione di un rapporto sessuale, non integra, per inidoneità degli atti, il tentativo del reato di cui all'art. 609 quater cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2011, n. 46637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46637 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/11/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2348
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 8467/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) R.T. N. IL (omesso) ;
2) S.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 537/2009 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 08/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso.
udita in PUBBLICA UDIENZA de 09/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di S.A. ed il rigetto del ricorso R.T. ;
Udito il difensore avv. Antonio Meloni in sost. dell'avv. Pietro Diaz;
avv. Giuseppe Merola del Foro di Sassari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 gennaio 2010, la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari riformava parzialmente, rideterminando la pena, la sentenza emessa il 20 gennaio 2009, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di quella città nei confronti di R.T. e S.A. per i reati di cui all'art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, in danno di M.I. e artt. 110, 56,
609 quater c.p. in danno di F.G. . Avverso tale decisione i predetti proponevano, separatamente, ricorso per cassazione.
R.T. deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge, rilevando che erroneamente i giudici del gravame avevano ritenuto che il consenso prestato dalla M. ad un rapporto sessuale consumato con il S. fosse viziato per le minacce dalla stessa subite ad opera degli imputati e per l'abuso, da parte dei medesimi, della sua condizione di inferiorità psichica. Osservava, a tale proposito, che delle minacce non v'era traccia nelle carte processuali e che le frasi alle quali era stato attribuito un significato intimidatorio erano del tutto generiche o erano state proferite dopo che il consenso al rapporto sessuale era già stato prestato, cosicché era evidente la erronea lettura dell'art. 612 c.p., quale reato costitutivo di quello complesso di cui all'art. 609 bis c.p. e la illogicità della motivazione fondata su premesse probatoriamente false.
Aggiungeva che il timore manifestato dalla minorenne e valorizzato dalla Corte territoriale era da considerare non già quale conseguenza dell'azione intimidatoria posta in essere dagli imputati quanto, piuttosto, quale giustificata reazione emotiva al compimento del primo rapporto sessuale e che il deficit mentale dal quale era affetta la vittima non era immediatamente percepibile se non da soggetto professionalmente qualificato.
Rilevava, inoltre, che la minore era risultata inattendibile e che quanto narrato dalla stessa al perito, il quale aveva peraltro analizzato solo la persona offesa, senza alcuna valutazione del comportamento degli imputati, non era comunque utilizzabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 228 c.p.p., comma 3. Asseriva poi che la sentenza mostrava una evidente contraddittorietà laddove la Corte aveva considerato che l'induzione al compimento dell'atto sessuale era stata posta in essere mediante abuso della condizione di inferiorità psichica della minore e con minacce, condotte che sotto il profilo naturalistico e giuridico risultavano tra loro alternative e non compatibili.
Con un secondo motivo di ricorso contestava la sussistenza del reato di cui agli articoli 56, 609quater C.P. ipotizzato in danno di F.G. , in quanto la condotta, concretatasi in ripetute richieste telefoniche di rapporti sessuali alle quali la minore aveva opposto un netto rifiuto, mancava dei necessari requisiti della univocità ed idoneità richiesti per la configurazione del tentativo, nonché di concreta oifensività.
S.A. deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che il consenso al rapporto sessuale prestato dalla M. era stato liberamente espresso, senza alcuna coartazione, ne' risultava in alcun modo strumentalizzata, al fine di ottenerlo, la condizione psichica della minore che non era conosciuta ne' conoscibile, come documentato dalla consulenze di parte. Il contatto tra i due soggetti si era inoltre esaurito in un arco di tempo particolarmente contenuto.
Osservava, poi, che la minore aveva prestato il consenso al rapporto sessuale sin dal giorno precedente all'incontro e che il comportamento dalla stessa tenuto nei giorni successivi all'evento deponeva inequivocabilmente nel senso di poter escludere ogni coartazione o subdola induzione, poiché la M. aveva continuato la frequentazione con gli imputati e opposto un rifiuto alla consumazione di un secondo rapporto sessuale.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge, rilevando come non vi fosse in atti alcun elemento che comprovasse una sua consapevole partecipazione ai comportamenti attribuiti alla coimputata quando ebbe a contattare la M. ne', tanto meno, una adesione preventiva o uno specifico accordo.
Con un terzo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al reato ipotizzato commesso in danno della F. , posto che i contatti avuti dalla R. con la minore non erano da lui conosciuti ed i giudici del gravame non avevano sufficientemente approfondito gli elementi giustificativi del concorso morale attribuitogli in una condotta per la quale era certamente dubitabile anche l'idoneità a configurare un tentativo. Entrambi insistevano, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono solo in parte fondati.
Occorre in primo luogo analizzare la vicenda relativa alla minore M.I. , in riferimento alla quale entrambi i ricorrenti hanno prospettato censure del medesimo tenore, ponendo l'accento sulla spontaneità del consenso prestato dalla stessa al compimento dell'atto sessuale.
Entrambi hanno infatti escluso ogni coartazione o subdola captazione della volontà, evidenziando non solo il comportamento tenuto dalla minore dopo il rapporto sessuale (la stessa aveva continuato la loro frequentazione e rifiutato un secondo rapporto), ma anche la non percepibilità delle deficitarie condizioni psichiche della stessa da parte di soggetto non esperto.
Tale assunto, tuttavia, si palesa infondato.
A tale proposito va preliminarmente ricordato che deve riconoscersi la possibilità, anche per le persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica, di autodeterminarsi al compimento di un atto sessuale quando la decisione sia consapevole e non consegua all'induzione o abuso delle condizioni di menomazione, ancorché dipendenti da fattori ambientali tali da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest'ultima un'assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni (così Sez. 3^ n. 15910, 16 aprile 2009). Inoltre in più occasioni, nel fissare i principi in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica, si è ulteriormente precisato che il legislatore ha voluto assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità (Sez. 3^ n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3^ n. 35878, 1 ottobre 2007; Sez. 4^ n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3^ n. 3971, 7 settembre 2005; Sez. 3^ n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3^ n. 47453, 11 dicembre 2003; Sez. 3^ n. 11541, 11 ottobre 1999). L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince il "partner" a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha posto in luce in modo adeguato tali elementi, osservando, in particolare, come le condizioni psichiche della minore risultassero evidenti dalla perizia espletata in sede di giudizio abbreviato.
La sentenza impugnata chiarisce, infatti, che la periziata presentava un quoziente intellettivo inferiore alla media (63 punti) con difficoltà di comprensione e di espressione, povertà di linguaggio, ridotta capacità di giudizio e di critica.
Tale condizione deficitaria assumeva, nella fattispecie, maggiore rilievo in considerazione della differenza di età rispetto agli imputati e della comprovata incapacità della minore di valutare la reale possibilità di attuazione delle minacce rivoltele. Quanto alla possibilità, per un soggetto non esperto, di percepire le condizioni psichiche della minore, la perizia chiariva che le stesse erano evidenti nello stesso atteggiamento mantenuto dalla giovane, mentre l'instaurazione di un discorso ne rendeva immediatamente individuabili la povertà espressiva e l'ingenuità ideativa.
La Corte territoriale ha coerentemente valutato tali dati obiettivi inequivocabili ai fini della valutazione della condotta posta in essere dai ricorrenti, pervenendo alla conclusione che il consenso prestato dalla M. non era stato liberamente espresso. Tale considerazione appare del tutto corretta e conforme ai principi dianzi enunciati e non presenta alcun profilo di contraddizione, ben potendo coesistere in danno del minore abusato, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, un atteggiamento allo stesso tempo subdolamente persuasivo e minaccioso, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le due condotte.
L'opera di suggestione, infatti, può plausibilmente accompagnarsi ad un atteggiamento minatorio al fine di raggiungere l'unico scopo di incidere sulla libertà di determinazione della vittima, alternando la lusinga alla minaccia anche nella consapevolezza delle difficoltà della vittima stessa a discernere la reale portata delle affermazioni dell'interlocutore e la sequenza dinamica delle due diverse condotte aumenta in modo evidente le possibilità di vincere eventuali resistenze.
Nella fattispecie, dunque, correttamente i giudici del gravame hanno valutato la situazione obiettiva nell'ambito della quale la minore ha prestato il consenso al rapporto sessuale, pervenendo alla giusta conclusione che lo stesso non era stato liberamente prestato. Le condizioni psichiche della giovane rendevano, peraltro, del tutto plausibile il comportamento da lei tenuto successivamente alla consumazione del rapporto sessuale.
Irrilevante appare inoltre la circostanza, prospettata nel ricorso della R. , che le minacce rivolte alla M. siano intervenute dopo la prestazione da parte sua del consenso al rapporto sessuale, non solo per il fatto che, in ogni caso, la condotta posta in essere dall'imputata non era limitata, come accertato dalla Corte di merito, al solo atteggiamento intimidatorio, ma sopratutto per il fatto che, dalla ricostruzione della vicenda riportata in sentenza, emerge chiaramente come, ad un primo assenso verbale da parte della giovane il giorno prima del rapporto sessuale, l'attività di coartazione della sua volontà da parte degli imputati fosse proseguita fino alla consumazione dell'atto, vincendo le ultime resistenze della ragazza. Risulta parimenti correttamente ritenuta la sussistenza del concorso tra gli imputati nel reato in questione.
La sentenza impugnata richiama, a tale proposito, le considerazioni svolte dal primo giudice, il quale aveva posto in evidenza la analogia delle modalità esecutive, la programmazione delle azioni e la ripartizione dei ruoli all'interno della coppia. Ed invero è dalla stessa sequenza dei fatti contestati che è possibile ricavare la dimostrazione che le condotte poste in essere dai ricorrenti erano finalizzate al soddisfacimento sessuale di entrambi attraverso la consumazione di un rapporto sessuale che prevedeva la partecipazione della minore.
Altrettanto corretta appare, poi, la valutazione di attendibilità della M. formulata dai giudici del gravame.
Nella sentenza viene infatti scrupolosamente analizzato il contenuto del narrato, considerando le condizioni psichiche in cui versava la minore e non rinvenendo alcun elemento significativo di incoerenza, falsità o animosità nei confronti degli autori del reato. Va poi rilevato come del tutto corretta appaia la valutazione dei risultati della perizia disposta nel corso del giudizio abbreviato da parte dei giudici del gravame.
La dedotta violazione dell'art. 228 c.p.p., comma 3, era stata già posta all'esame della Corte territoriale la quale, con articolata motivazione, ha evidenziato i limiti di utilizzabilità dei contenuti dell'elaborato, discostandosi dalla posizione assunta, sul punto, dal primo giudice sul presupposto che, essendo stata la perizia disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, essa non era compresa nel materiale d'indagine già acquisito e come tale, utilizzabile in considerazione del rito prescelto, dovendosi così attribuire all'elaborato una valenza limitata all'ambito di accertamento delegato al perito.
Entro tale ambito, dunque, il risultato dell'esame peritale viene considerato, tanto per escludere la responsabilità degli imputati con riferimento ad altro simile episodio loro contestato in danno di altra minore e che non forma oggetto dei ricorsi, quanto, con riferimento alla vicenda che vede coinvolta la M. , per dar conto della attendibilità della stessa.
Non vi è alcuna utilizzazione finalizzata alla ricostruzione del fatto storico, essendosi limitati i giudici del gravame ad osservare che le dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione protetta erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle rese al perito e che tale evenienza era sintomo ulteriore di credibilità (allo stesso modo, con riferimento all'altro episodio menzionato, la non coincidenza delle dichiarazioni era stata valutata in senso favorevole agli imputati escludendone la responsibilità a fronte dell'impossibilità di pervenire ad una adeguata e sufficiente ricostruzione dei fatti).
Ne consegue che, limitatamente alla vicenda che vede coinvolta quale persona offesa M.I. , i ricorsi risultano entrambi infondati.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda, invece, l'episodio riferibile alla minore F.G. .
Riguardo alle ipotesi di tentativo del reato di atti sessuali con minorenne, la giurisprudenza di questa Sezione è orientata nel senso di ritenere che per la configurabilità dello stesso è richiesta l'univoca intenzione dell'agente di soddisfare la propria concupiscenza e l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima e ciò anche in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa (Sez. 3^n. 12987, 25 marzo 2009; n. 35875, 1 ottobre 2007; n. 45286, 14 dicembre 2005; n. 28373, 12 luglio 2001). Tali principi condivisi appieno dal Collegio, sono in parte richiamati nell'impugnata decisione.
Va tuttavia osservato che, nella fattispecie, seppure risulta inequivocabilmente dimostrata l'univocità dell'intenzione degli agenti, non pare che i giudici del gravame abbiano adeguatamente approfondito l'ulteriore aspetto inerente la sussistenza dell'altrettanto necessario requisito della idoneità della condotta. Invero la condotta contestata agli imputati risulta consistente nella reiterazione (da tre a cinque volte) di proposte da parte della R. alla minore infraquattordicenne di avere rapporti sessuali con lei ed il suo ragazzo alle quali seguiva un immediato e netto rifiuto della stessa.
Si trattava, come è dato desumere dalla ricostruzione dei fatti riportata dai giudici del merito, di una condotta esauritasi in meri colloqui verbali, seppure connotati da insistenza, che la R. , sebbene in evidente accordo con il proprio fidanzato, ebbe da sola con la minore, senza porre in essere attività ulteriori. A tali colloqui, l'esito dei quali risulta vanificato dalla decisa reazione della giovane vittima, viene riconosciuto dai giudici del gravame il requisito della idoneità a configurare il tentativo del reato ipotizzato, senza tuttavia aggiungere alcun elemento ulteriore, soffermandosi invece la sentenza su altri elementi sintomatici di un previo accordo tra gli imputati.
La motivazione, sul punto, si presenta pertanto carente e tale lacuna motivazionale non può ritenersi colmata dai riferimenti alla decisione del giudice di primo grado, per il quale la reiterazione delle profferte, la loro serietà e la immediata possibilità di attuazione erano tali da comportare una effettiva intrusione nella sfera della libertà sessuale della vittima.
Anche tali affermazioni, come quelle della Corte territoriale, risultano del tutto apodittiche e generiche in quanto non forniscono dati obiettivi ulteriori, riferibili tanto alla vittima del reato quanto agli autori, in assenza dei quali si viene sostanzialmente ad affermare che il semplice reiterato invito alla consumazione, in futuro, di un rapporto sessuale al quale dovrebbe partecipare anche altra persona, al momento non presente, sia idoneo alla configurabilità del tentativo. Il che appare certamente inaccettabile.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio limitatamente all'episodio che vede coinvolta la minore F.G. ed il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza di ulteriori elementi atti a delineare la oggettiva idoneità della condotta posta in essere dagli imputati a compromettere la libera autodeterminazione sessuale della minore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari limitatamente al fatto in danno di F.G. . Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011