Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 20429
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 600-quater cod. pen. in relazione agli artt. 3, 27 e 117 Cost. e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, laddove assoggetta a sanzione penale le condotte consistenti nella mera detenzione di materiale pedopornografico a fini di consultazione personale e senza divulgazione a terzi, in quanto la fattispecie incriminatrice non si pone in contrasto con gli obblighi internazionali, che si limitano a fissare un livello "minimale" di tutela, e lungi dall'essere irragionevole, si inserisce in un sistema organico che punisce, in via decrescente, ogni condotta relativa allo sfruttamento sessuale dei minori; né, ai fini della dedotta illegittimità costituzionale, può assumere rilievo la mancata inclusione nel catalogo degli illeciti dei comportamenti di consultazione senza detenzione di immagini di identica natura.

Le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto carente di motivazione la confisca di un "personal computer", di alcuni "hard-disk" esterni e di altri supporti di memorizzazione all'interno dei quali erano stati promiscuamente archiviati materiali leciti e immagini pedopornografiche).

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  • 1L´art. 600 quater 1 c.p. e la diffusione end - to - end
    Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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    https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 10 ottobre 2022

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    Integra il delitto di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione di un profilo su social network, utilizzando per proprio vantaggio abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole. E' reato richiedere fotografie a sfondo erotico minacciando altrimenti di diffondere in rete immagini già possedute. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ha imposto l'adozione di norme più incisive, volte al contrasto del fenomeno della pornografia minorile in ogni sua forma al fine di "proteggere i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, indipendentemente da chi ne è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 20429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20429
Data del deposito : 2 aprile 2014

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