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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 820/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 820 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021,
Avente ad oggetto: pagamento di prestazioni sanitarie in regime di convenzione
Avverso la sentenza n. 1238/2020 resa dal Tribunale Civile di Nola, nel procedimento recante R.G. n. 8319/2010, pubblicata il 3.09.2020, non notificata pendente
TRA
, con sede in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, in Parte_1
persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Ing. (P. I.V.A. Parte_2
), rappresentata e difesa, in forza di Deliberazione del Direttore Generale P.IVA_1
p.t. n. 968 del 18.12.2020, giusta mandato su foglio allegato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Augusto Chiosi (c.f.: ) e Rosa Anna C.F._1
Peluso (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E con sede in Acerra al C.so Italia 157 (c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del rappresentante legale ing. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Sergio Turra' (c.f.: ) C.F._3
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte a mezzo pec in data 2 18.02.2021, la appellante ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe, con la quale veniva condannata a pagare alla società ricorrente la somma di €
406.931,84, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello.
Fissata la comparizione per il 27 luglio 2021, la causa è stata rinviata d'ufficio prima al
28.09.2022 poi al 13.11.2024.
Introitata in decisione è stata rimessa sul ruolo.
All'udienza del 5.02.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti costituite non sono comparse.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
22.01.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza in data 5.02.2025, pubblicata e comunicata ritualmente, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 10 febbraio 2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
R.G. n. 820/2021 Sentenza --dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente 3 dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 820/2021 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 820 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021,
Avente ad oggetto: pagamento di prestazioni sanitarie in regime di convenzione
Avverso la sentenza n. 1238/2020 resa dal Tribunale Civile di Nola, nel procedimento recante R.G. n. 8319/2010, pubblicata il 3.09.2020, non notificata pendente
TRA
, con sede in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, in Parte_1
persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Ing. (P. I.V.A. Parte_2
), rappresentata e difesa, in forza di Deliberazione del Direttore Generale P.IVA_1
p.t. n. 968 del 18.12.2020, giusta mandato su foglio allegato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Augusto Chiosi (c.f.: ) e Rosa Anna C.F._1
Peluso (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E con sede in Acerra al C.so Italia 157 (c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del rappresentante legale ing. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Sergio Turra' (c.f.: ) C.F._3
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte a mezzo pec in data 2 18.02.2021, la appellante ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe, con la quale veniva condannata a pagare alla società ricorrente la somma di €
406.931,84, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello.
Fissata la comparizione per il 27 luglio 2021, la causa è stata rinviata d'ufficio prima al
28.09.2022 poi al 13.11.2024.
Introitata in decisione è stata rimessa sul ruolo.
All'udienza del 5.02.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti costituite non sono comparse.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
22.01.2025 che disponeva la trattazione scritta, con ordinanza in data 5.02.2025, pubblicata e comunicata ritualmente, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4, c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 10 febbraio 2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
R.G. n. 820/2021 Sentenza --dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente 3 dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 820/2021 Sentenza