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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/07/2024, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2540/2023; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Ferdinando Gelo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del e Controparte_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t.. Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: confermare nel merito quanto deciso in sede cautelare;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 25.9.2023 in uno a ricorso di merito, il sig. esponeva di essere docente a tempo indeterminato alle Parte_1 dipendenze del , in quanto vincitore di concorso Controparte_1 indetto con DDG 85/2018, titolare di cattedra di Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I grado (Classe di concorso A049) presso la Scuola Media Statale Leonardo Da Vinci di Avellino.
Riferiva che, con Nota Ministeriale n. 34778 del 14.6.2023, era stata indetta la procedura relativa alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2023/24, a cui partecipava con istanza acquisita al protocollo informatico del con n. Controparte_1
.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.9675521 del 26.6.2023, proponendo CP_4 domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2023/2024, per la provincia di NA, per il ricongiungimento alla figlia minore nata il Persona_1
1 29.03.2023, con lui residente in [...].
Affermava di aver indicato, come prima preferenza, la Parte_2
di NA (cod. mecc. NAMM8GT01Q), compresa nel distretto scolastico 040,
[...] in cui ricade la residenza del proprio nucleo familiare (Via Acate – Municipalità 10 –
Bagnoli Fuorigrotta), ed a seguire ulteriori istituti, ugualmente compresi nel distretto scolastico 040, ossia la di NA (cod. mecc. Parte_3
), la di NA (cod. Mecc. , la C.F._2 Parte_4 C.F._3
di NA (cod. mecc. , nonché la Scuola Controparte_5 C.F._4
Media RA VO di NA (cod. mecc. NAMM649004) e la Controparte_6 di NA (cod. mecc.NAMM8ER01D).
Rappresentava di aver espresso la propria preferenza sintetica per l'intero distretto scolastico n. 040 (ovvero per tutte le scuole comprese nel suddetto distretto ove è ubicata la residenza del proprio nucleo familiare), nonché la preferenza sintetica per l'intero Comune di NA (ovvero per tutte le scuole comprese nel suddetto Comune), altresì esprimendo opzione C.O.E..
Esponeva che, con decreto prot. 9674 del 21.7.2023, era stata pubblicata la graduatoria dei richiedenti l'assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di primo grado in provincia di NA, in cui egli risultava collocato, per la classe di concorso A049, con il punteggio base di 4 ed il punteggio 10,00 per il Comune di ricongiungimento. Aggiungeva che, con provvedimento prot. 10065 del 28.7.2023, era stato pubblicato l'elenco delle cattedre disponibili in organico di fatto in provincia di NA, laddove, per la classe di concorso A049, risultavano disponibili una C.O.E. con completamento nello stesso comune presso la Scuola Media Belvedere di NA, una cattedra interna presso l'Istituto Comprensivo RA VO di NA (compresa tra le preferenze indicate) ed una cattedra interna presso la Scuola Media Fava Gioia di NA.
Lamentava che, con il decreto prot. 10603 del 7.8.2023, la propria domanda era stata respinta con motivazione “manca disponibilità”, nonostante le cattedre A049 presso i tre predetti istituti non erano state assegnate per utilizzazioni ed assegnazioni provinciali ed interprovinciali.
Sottolineava che, all'esito delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisorie provinciali, erano risultate disponibili ulteriori cattedre A049 (una presso l'Istituto Comprensivo Levi di NA e due cattedre presso l'Istituto Comprensivo Sanzio
Ammaturo di NA), da considerarsi disponibili per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, che seguono nell'ordine. Riteneva che l'Amministrazione scolastica aveva ingiustificatamente disatteso la preferenza sintetica espressa per l'intero Comune di NA (ovvero per tutte le scuole situate nella città di NA), ove erano disponibili almeno 6 cattedre A049 per gli aspiranti all'assegnazione provvisoria interprovinciale, nonché le preferenze analitiche
2 e quelle sintetiche espresse per l'intero distretto A040 e per i distretti A041 e A042.
Rivendicava il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria presso una delle cattedre disponibili in scuole situate nel territorio del Comune di NA, evidenziando che, esistendo sei posti liberi, gli aspiranti suoi concorrenti erano sette, di cui uno ( Per_2
titolare di un punteggio inferiore.
[...]
Deduceva che, dall'elenco delle cattedre ancora vacanti e disponibili pubblicate dall' in data 8.9.2023, figuravano altre Controparte_7 cattedre 049 libere (Istituto e Istituto Comprensivo Controparte_8
. Controparte_9
Vano il reclamo, sosteneva di aver visto irrimediabilmente leso il proprio diritto al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, in funzione dell'esigenze lavorative dell'altro genitore, avente sede di lavoro in NA, e delle esigenze di accudimento della figlia minore. Affermava, pertanto, la sussistenza del fumus boni iuris, ai sensi dell'art. 7 C.C.N.I.
8.7.2020.
Aggiungeva, in punto di periculum in mora, la sussistenza di pregiudizi irreparabili ricollegati alla figlia minore, in ragione della distanza tra Avellino e NA (70 km) e degli impegni scolastici anche in orari pomeridiani, nonché alla durata annuale dell'assegnazione, che impedisce la soddisfazione del diritto nelle tempistiche del giudizio ordinario, precisando che l'operato dell'Amministrazione scolastica aveva pregiudicato la proprio sfera affettiva e familiare, incidendo su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale e di rilevanza costituzionale, insuscettibili di risarcimento per equivalente.
Paventando tale pericolo imminente ed irreparabile, adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo pronunciarsi provvedimento d'urgenza con cui ordinarsi l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023/2024 su cattedra A049 disponibile presso una scuola sita nella città di NA, nonché instando per l'accoglimento dell'identica domanda di merito;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti non si costituivano nel subprocedimento cautelare, benché regolarmente intimate.
Con ordinanza del 15.12.2023, che si abbia qui integralmente trascritta, veniva accolta la domanda cautelare, spese al merito.
Nella fase di merito, ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti non si costituivano in giudizio, benché regolarmente intimate e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza dell'1.2.2024.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.1.2024, parte ricorrente rappresentava che l' , in esecuzione Controparte_3 dell'ordinanza cautelare, aveva disposto la propria assegnazione provvisoria presso
3 l'istituto “NAMM8CX01L-Silio Italico” di NA, come da decreto prot. 17210 del
19.12.2023, sicché chiedeva la conferma di quanto deciso in sede cautelare. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Va dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere tra le parti. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav.,
13/03/1999, n. 2268; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2010, n.
7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
4 La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17861; sez. I, 28/07/2004, n. 14194; sez. lav., 27/04/2000, n. 5390; sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Nella fattispecie, il diritto all'assegnazione provvisoria annuale presso la sede aspirata nella predetta domanda amministrativa deve intendersi totalmente soddisfatto da parte dell'Amministrazione attraverso l'esecuzione dell'ordinanza cautelare di accoglimento dell'istanza ex art. 700 c.p.c., dichiarata come avvenuta dal ricorrente stesso e disposta con il prefato decreto.
Difatti, l'assegnazione provvisoria avviene per una durata pari a quella prevista dall'art. 74 co. 1 D. Lgs. 297/1994, ossia per un intero anno scolastico, con termine al 31 agosto.
Inoltre, il succitato decreto n. 17210 non ha stabilito alcuna riserva, per l'ipotesi di rigetto della domanda di merito, sicché esso va interpretato in termini pienamente satisfattivi del diritto in contesa, fino alla sua naturale scadenza.
In specie, l'assenza di riserva impone di escludere la natura precaria e temporanea della disposizione in questione, e di attribuirvi carattere definitivo. Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
2. Le spese di lite del presente giudizio e del subprocedimento cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con esclusione delle fasi processuali non tenutesi ed in cui non è stata espletata attività difensiva, e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
2) condanna il , in persona del ministro p. t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del subprocedimento cautelare e del presente giudizio di merito, che liquida rispettivamente in € 835,00 ed in € 1.300,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 15.7.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2540/2023; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Ferdinando Gelo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del e Controparte_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t.. Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: confermare nel merito quanto deciso in sede cautelare;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 25.9.2023 in uno a ricorso di merito, il sig. esponeva di essere docente a tempo indeterminato alle Parte_1 dipendenze del , in quanto vincitore di concorso Controparte_1 indetto con DDG 85/2018, titolare di cattedra di Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I grado (Classe di concorso A049) presso la Scuola Media Statale Leonardo Da Vinci di Avellino.
Riferiva che, con Nota Ministeriale n. 34778 del 14.6.2023, era stata indetta la procedura relativa alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2023/24, a cui partecipava con istanza acquisita al protocollo informatico del con n. Controparte_1
.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.9675521 del 26.6.2023, proponendo CP_4 domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2023/2024, per la provincia di NA, per il ricongiungimento alla figlia minore nata il Persona_1
1 29.03.2023, con lui residente in [...].
Affermava di aver indicato, come prima preferenza, la Parte_2
di NA (cod. mecc. NAMM8GT01Q), compresa nel distretto scolastico 040,
[...] in cui ricade la residenza del proprio nucleo familiare (Via Acate – Municipalità 10 –
Bagnoli Fuorigrotta), ed a seguire ulteriori istituti, ugualmente compresi nel distretto scolastico 040, ossia la di NA (cod. mecc. Parte_3
), la di NA (cod. Mecc. , la C.F._2 Parte_4 C.F._3
di NA (cod. mecc. , nonché la Scuola Controparte_5 C.F._4
Media RA VO di NA (cod. mecc. NAMM649004) e la Controparte_6 di NA (cod. mecc.NAMM8ER01D).
Rappresentava di aver espresso la propria preferenza sintetica per l'intero distretto scolastico n. 040 (ovvero per tutte le scuole comprese nel suddetto distretto ove è ubicata la residenza del proprio nucleo familiare), nonché la preferenza sintetica per l'intero Comune di NA (ovvero per tutte le scuole comprese nel suddetto Comune), altresì esprimendo opzione C.O.E..
Esponeva che, con decreto prot. 9674 del 21.7.2023, era stata pubblicata la graduatoria dei richiedenti l'assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di primo grado in provincia di NA, in cui egli risultava collocato, per la classe di concorso A049, con il punteggio base di 4 ed il punteggio 10,00 per il Comune di ricongiungimento. Aggiungeva che, con provvedimento prot. 10065 del 28.7.2023, era stato pubblicato l'elenco delle cattedre disponibili in organico di fatto in provincia di NA, laddove, per la classe di concorso A049, risultavano disponibili una C.O.E. con completamento nello stesso comune presso la Scuola Media Belvedere di NA, una cattedra interna presso l'Istituto Comprensivo RA VO di NA (compresa tra le preferenze indicate) ed una cattedra interna presso la Scuola Media Fava Gioia di NA.
Lamentava che, con il decreto prot. 10603 del 7.8.2023, la propria domanda era stata respinta con motivazione “manca disponibilità”, nonostante le cattedre A049 presso i tre predetti istituti non erano state assegnate per utilizzazioni ed assegnazioni provinciali ed interprovinciali.
Sottolineava che, all'esito delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisorie provinciali, erano risultate disponibili ulteriori cattedre A049 (una presso l'Istituto Comprensivo Levi di NA e due cattedre presso l'Istituto Comprensivo Sanzio
Ammaturo di NA), da considerarsi disponibili per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, che seguono nell'ordine. Riteneva che l'Amministrazione scolastica aveva ingiustificatamente disatteso la preferenza sintetica espressa per l'intero Comune di NA (ovvero per tutte le scuole situate nella città di NA), ove erano disponibili almeno 6 cattedre A049 per gli aspiranti all'assegnazione provvisoria interprovinciale, nonché le preferenze analitiche
2 e quelle sintetiche espresse per l'intero distretto A040 e per i distretti A041 e A042.
Rivendicava il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria presso una delle cattedre disponibili in scuole situate nel territorio del Comune di NA, evidenziando che, esistendo sei posti liberi, gli aspiranti suoi concorrenti erano sette, di cui uno ( Per_2
titolare di un punteggio inferiore.
[...]
Deduceva che, dall'elenco delle cattedre ancora vacanti e disponibili pubblicate dall' in data 8.9.2023, figuravano altre Controparte_7 cattedre 049 libere (Istituto e Istituto Comprensivo Controparte_8
. Controparte_9
Vano il reclamo, sosteneva di aver visto irrimediabilmente leso il proprio diritto al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, in funzione dell'esigenze lavorative dell'altro genitore, avente sede di lavoro in NA, e delle esigenze di accudimento della figlia minore. Affermava, pertanto, la sussistenza del fumus boni iuris, ai sensi dell'art. 7 C.C.N.I.
8.7.2020.
Aggiungeva, in punto di periculum in mora, la sussistenza di pregiudizi irreparabili ricollegati alla figlia minore, in ragione della distanza tra Avellino e NA (70 km) e degli impegni scolastici anche in orari pomeridiani, nonché alla durata annuale dell'assegnazione, che impedisce la soddisfazione del diritto nelle tempistiche del giudizio ordinario, precisando che l'operato dell'Amministrazione scolastica aveva pregiudicato la proprio sfera affettiva e familiare, incidendo su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale e di rilevanza costituzionale, insuscettibili di risarcimento per equivalente.
Paventando tale pericolo imminente ed irreparabile, adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo pronunciarsi provvedimento d'urgenza con cui ordinarsi l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023/2024 su cattedra A049 disponibile presso una scuola sita nella città di NA, nonché instando per l'accoglimento dell'identica domanda di merito;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti non si costituivano nel subprocedimento cautelare, benché regolarmente intimate.
Con ordinanza del 15.12.2023, che si abbia qui integralmente trascritta, veniva accolta la domanda cautelare, spese al merito.
Nella fase di merito, ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti non si costituivano in giudizio, benché regolarmente intimate e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza dell'1.2.2024.
Con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.1.2024, parte ricorrente rappresentava che l' , in esecuzione Controparte_3 dell'ordinanza cautelare, aveva disposto la propria assegnazione provvisoria presso
3 l'istituto “NAMM8CX01L-Silio Italico” di NA, come da decreto prot. 17210 del
19.12.2023, sicché chiedeva la conferma di quanto deciso in sede cautelare. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Va dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere tra le parti. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav.,
13/03/1999, n. 2268; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2010, n.
7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
4 La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17861; sez. I, 28/07/2004, n. 14194; sez. lav., 27/04/2000, n. 5390; sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Nella fattispecie, il diritto all'assegnazione provvisoria annuale presso la sede aspirata nella predetta domanda amministrativa deve intendersi totalmente soddisfatto da parte dell'Amministrazione attraverso l'esecuzione dell'ordinanza cautelare di accoglimento dell'istanza ex art. 700 c.p.c., dichiarata come avvenuta dal ricorrente stesso e disposta con il prefato decreto.
Difatti, l'assegnazione provvisoria avviene per una durata pari a quella prevista dall'art. 74 co. 1 D. Lgs. 297/1994, ossia per un intero anno scolastico, con termine al 31 agosto.
Inoltre, il succitato decreto n. 17210 non ha stabilito alcuna riserva, per l'ipotesi di rigetto della domanda di merito, sicché esso va interpretato in termini pienamente satisfattivi del diritto in contesa, fino alla sua naturale scadenza.
In specie, l'assenza di riserva impone di escludere la natura precaria e temporanea della disposizione in questione, e di attribuirvi carattere definitivo. Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
2. Le spese di lite del presente giudizio e del subprocedimento cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con esclusione delle fasi processuali non tenutesi ed in cui non è stata espletata attività difensiva, e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
2) condanna il , in persona del ministro p. t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del subprocedimento cautelare e del presente giudizio di merito, che liquida rispettivamente in € 835,00 ed in € 1.300,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 15.7.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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