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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 6.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3559/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. ricorrente, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Monoriti;
CONTRO
, c.f. , resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ZO EL.
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.06.2023 l' esponeva: Pt_1
- che aveva presentato, con ricorso rubricato al n. 5358/2021 R.G., istanza di ATP Controparte_1 per il riconoscimento della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità e che in tale giudizio il nominato CTU aveva concluso affermando che “Il. Sign. risulta essere affetto da: Esiti di amputazione CP_1 falange distale II raggio mano sn in destrorso;
esiti frattura pilone tibiale dx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in atto in situ che determina, ad oggi, limitazione funzionale e deambulazione con zoppia di fuga ed ausilio di stampella;
sindrome depressiva reattiva mediograve in riferimento alla propria condizione fisica che vive in modo invalidante. Premesso quanto detto si può affermare che il ricorrente risulta essere affetto da infermità che determinano riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative e di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attività lavorative (manovale) dalla data di ottobre 2020”;
- che le dette conclusioni erano errate sia poiché il requisito sanitario non era presente in capo al lavoratore sia giacché il perito aveva attestato una decorrenza addirittura retrodatata rispetto alla domanda amministrativa;
- che in data 29.05.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare l'insussistenza, in capo a , dei requisiti Controparte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi di lite.
2. , costituitosi in giudizio con memoria del 15.01.2024, lamentava in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per erroneità della notificazione, essendo stata indirizzata al procuratore costituito e non alla parte personalmente. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto, con declaratoria della sussistenza del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ed avversa condanna alla relativa liquidazione, maggiorata di accessori, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, va rilevato che la costituzione in giudizio di parte resistente ha sanato eventuali vizi di notifica.
5. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Controparte_1 ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G.
5358/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che l'allora ricorrente era affetto da ““Esiti di amputazione falange distale II raggio mano sn in destrorso;
esiti frattura pilone tibiale dx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in atto in situ che determina, ad oggi, limitazione funzionale e deambulazione con zoppia di fuga ed ausilio di stampella;
sindrome depressiva reattiva mediograve in riferimento alla propria condizione fisica che vive in modo invalidante” e che, conseguentemente, lo stesso poteva essere ritenuto affetto “da infermità che determinano riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative e di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attività lavorative (manovale) dalla data di ottobre 2020”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e l' depositava l'atto in questione. Pt_1
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la non sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'avverso diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento
2 deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi dall' il Pt_1 consulente nominato ha affermato che è affetto da “Esiti amputazione falange distale II Controparte_1 dito mano sx. Esiti frattura del pilone tibiale dx, trattato chirurgicamente, con grave deficit deambulatorio e residua sub- anchilosi della art. tibio-tarsica. Condropatia ginocchio sx. Sindrome ansioso-depressivo endo-reattiva medio-grave” e che sussiste “un quadro clinico caratterizzato da “infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”. Per le minorazioni riconosciute, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, il beneficio economico dell'assegno ordinario di invalidità può essere concesso a far data dalla presentazione della domanda amministrativa”.
Inoltre in risposta ai rilievi mossi dall' il ctu ha evidenziato che “gli esiti della frattura tibiale dx, trattata Pt_1 chirurgicamente con mezzi di sintesi, hanno determinato una importante limitazione funzionale dei movimenti articolari della tibio-tarsica con deambulazione claudicante che richiede l'ausilio di stampella. Si riscontra una ipotonia dell'EPA e del TA a sinistra. La pedestazione risulta inoltre deficitaria sulle punte, impossibile sui talloni. Anche l'amputazione della falange distale del II dito della mano sx può incidere negativamente sullo svolgimento del lavoro in quanto, anche se destrorso, deve necessariamente impiegare entrambe le mani per poter espletare al meglio il proprio specifico lavoro di manovale.
E' quindi pacifico affermare che le marcate limitazioni funzionali interessanti l'apparato osteoarticolare incidano negativamente sulla capacità lavorativa e sulla specifica attività lavorativa di manovale che, come risaputo, richiede una notevole efficienza fisica ed è caratterizzato da variabili difficilmente controllabili, con elevato rischio infortunistico. Per quanto riguarda il punto c) la sindrome ansioso-depressiva reattiva medio-grave è stata diagnosticata in riferimento alla propria condizione fisica che vive in modo invalidante. Coesistono una componente dolorosa ed una componente relazionale sociale e lavorativa dovuta alla perdita del lavoro con conseguente perdita reddituale.
Per tale motivo è stata prescritta terapia specialistica farmacologica con antidepressivi (Brintellix) ed ansiolitici (Xanax). Il primo è indicato per il trattamento del disturbo depressivo maggiore negli adulti. Con tale disturbo il soggetto soffre di alterazioni dell'umore che compromettono tutte le aree della vita quotidiana. Il secondo è un farmaco ansiolitico utilizzato nel trattamento di stati di ansia e di attacchi di panico.
Non vi è quindi dubbio nell'affermare che le marcate limitazioni funzionali interessanti l'apparato osteoarticolare incidano negativamente sulla capacità lavorativa e sulla specifica attività lavorativa di manovale.”
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu -che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale-, va dichiarato che si trova nelle condizioni utili per il Controparte_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa (23.06.2021).
3 6. La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto del resistente all'erogazione delle prestazioni conseguenti.
7. Le spese di lite della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da Pt_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio.
Atteso l'esito di tale fase vanno compensate per un terzo le spese del giudizio e la restante quota viene posta a carico dell' come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. Pt_1
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell Pt_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno Controparte_1 ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa (23.06.2021);
- condanna l' in persona del proprio legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite della fase Pt_1 di A.T.P. e di due terzi delle spese di lite di tale fase, previa compensazione della restante quota, in favore di , che si liquidano complessivamente in euro in € 4.619,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese delle ctu, separatamente liquidate. Pt_1
Messina, 7 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 6.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3559/2023 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. ricorrente, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Monoriti;
CONTRO
, c.f. , resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ZO EL.
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.06.2023 l' esponeva: Pt_1
- che aveva presentato, con ricorso rubricato al n. 5358/2021 R.G., istanza di ATP Controparte_1 per il riconoscimento della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità e che in tale giudizio il nominato CTU aveva concluso affermando che “Il. Sign. risulta essere affetto da: Esiti di amputazione CP_1 falange distale II raggio mano sn in destrorso;
esiti frattura pilone tibiale dx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in atto in situ che determina, ad oggi, limitazione funzionale e deambulazione con zoppia di fuga ed ausilio di stampella;
sindrome depressiva reattiva mediograve in riferimento alla propria condizione fisica che vive in modo invalidante. Premesso quanto detto si può affermare che il ricorrente risulta essere affetto da infermità che determinano riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative e di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attività lavorative (manovale) dalla data di ottobre 2020”;
- che le dette conclusioni erano errate sia poiché il requisito sanitario non era presente in capo al lavoratore sia giacché il perito aveva attestato una decorrenza addirittura retrodatata rispetto alla domanda amministrativa;
- che in data 29.05.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare l'insussistenza, in capo a , dei requisiti Controparte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi di lite.
2. , costituitosi in giudizio con memoria del 15.01.2024, lamentava in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per erroneità della notificazione, essendo stata indirizzata al procuratore costituito e non alla parte personalmente. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto, con declaratoria della sussistenza del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ed avversa condanna alla relativa liquidazione, maggiorata di accessori, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, va rilevato che la costituzione in giudizio di parte resistente ha sanato eventuali vizi di notifica.
5. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Controparte_1 ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G.
5358/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che l'allora ricorrente era affetto da ““Esiti di amputazione falange distale II raggio mano sn in destrorso;
esiti frattura pilone tibiale dx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in atto in situ che determina, ad oggi, limitazione funzionale e deambulazione con zoppia di fuga ed ausilio di stampella;
sindrome depressiva reattiva mediograve in riferimento alla propria condizione fisica che vive in modo invalidante” e che, conseguentemente, lo stesso poteva essere ritenuto affetto “da infermità che determinano riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative e di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attività lavorative (manovale) dalla data di ottobre 2020”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e l' depositava l'atto in questione. Pt_1
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la non sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'avverso diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento
2 deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi dall' il Pt_1 consulente nominato ha affermato che è affetto da “Esiti amputazione falange distale II Controparte_1 dito mano sx. Esiti frattura del pilone tibiale dx, trattato chirurgicamente, con grave deficit deambulatorio e residua sub- anchilosi della art. tibio-tarsica. Condropatia ginocchio sx. Sindrome ansioso-depressivo endo-reattiva medio-grave” e che sussiste “un quadro clinico caratterizzato da “infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”. Per le minorazioni riconosciute, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, il beneficio economico dell'assegno ordinario di invalidità può essere concesso a far data dalla presentazione della domanda amministrativa”.
Inoltre in risposta ai rilievi mossi dall' il ctu ha evidenziato che “gli esiti della frattura tibiale dx, trattata Pt_1 chirurgicamente con mezzi di sintesi, hanno determinato una importante limitazione funzionale dei movimenti articolari della tibio-tarsica con deambulazione claudicante che richiede l'ausilio di stampella. Si riscontra una ipotonia dell'EPA e del TA a sinistra. La pedestazione risulta inoltre deficitaria sulle punte, impossibile sui talloni. Anche l'amputazione della falange distale del II dito della mano sx può incidere negativamente sullo svolgimento del lavoro in quanto, anche se destrorso, deve necessariamente impiegare entrambe le mani per poter espletare al meglio il proprio specifico lavoro di manovale.
E' quindi pacifico affermare che le marcate limitazioni funzionali interessanti l'apparato osteoarticolare incidano negativamente sulla capacità lavorativa e sulla specifica attività lavorativa di manovale che, come risaputo, richiede una notevole efficienza fisica ed è caratterizzato da variabili difficilmente controllabili, con elevato rischio infortunistico. Per quanto riguarda il punto c) la sindrome ansioso-depressiva reattiva medio-grave è stata diagnosticata in riferimento alla propria condizione fisica che vive in modo invalidante. Coesistono una componente dolorosa ed una componente relazionale sociale e lavorativa dovuta alla perdita del lavoro con conseguente perdita reddituale.
Per tale motivo è stata prescritta terapia specialistica farmacologica con antidepressivi (Brintellix) ed ansiolitici (Xanax). Il primo è indicato per il trattamento del disturbo depressivo maggiore negli adulti. Con tale disturbo il soggetto soffre di alterazioni dell'umore che compromettono tutte le aree della vita quotidiana. Il secondo è un farmaco ansiolitico utilizzato nel trattamento di stati di ansia e di attacchi di panico.
Non vi è quindi dubbio nell'affermare che le marcate limitazioni funzionali interessanti l'apparato osteoarticolare incidano negativamente sulla capacità lavorativa e sulla specifica attività lavorativa di manovale.”
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu -che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale-, va dichiarato che si trova nelle condizioni utili per il Controparte_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa (23.06.2021).
3 6. La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto del resistente all'erogazione delle prestazioni conseguenti.
7. Le spese di lite della fase di A.T.P. seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da Pt_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio.
Atteso l'esito di tale fase vanno compensate per un terzo le spese del giudizio e la restante quota viene posta a carico dell' come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. Pt_1
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell Pt_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno Controparte_1 ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa (23.06.2021);
- condanna l' in persona del proprio legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite della fase Pt_1 di A.T.P. e di due terzi delle spese di lite di tale fase, previa compensazione della restante quota, in favore di , che si liquidano complessivamente in euro in € 4.619,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese delle ctu, separatamente liquidate. Pt_1
Messina, 7 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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