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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
09.10.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter ult. co.
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 174/2025, con motivazione contestuale
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Aldo Arena ricorrente in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 in Roma, via dei Mille n. 32, rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Massimo Leva e Nicola Messina convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento e sanzione conservativa
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.01.2025 e ritualmente notificato, agiva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della impugnando sanzione disciplinare CP_1 dell'ammonizione scritta comminata dalla società in data
31.07.2024 per ingiustificata assenza dal lavoro in data 13.07.2024
e per non essere stato autorizzato alla sostituzione con altro collega per la copertura del turno nella suddetta data;
impugnava, altresì, il successivo licenziamento per giusta causa comminato in data
27.08.2024 per insubordinazione (comportamento minaccioso ai danni del superiore gerarchico) e rifiuto a svolgere straordinario, se non a fronte dell'annullamento dell'ammonizione scritta.
Il ricorrente, in particolare, relativamente all'ammonizione scritta, deduceva di aver comunicato la propria indisponibilità al lavoro per la giornata del 13.07.2024 e di aver, altresì, concordato una sostituzione con un collega, AZ GI, presentatosi effettivamente a lavoro il 13.07.2024; l'istante sosteneva, ad ogni modo, che vi era la prassi in azienda di procedere alle sostituzioni sulla base di accordi tra il personale per la copertura del turno senza autorizzazione dei responsabili.
Relativamente al licenziamento, il ricorrente sosteneva il carattere ritorsivo dello stesso, l'insussistenza del fatto contestato e la sproporzione della sanzione, non avendo mai proferito parole sconvenienti e/o minacciose all'indirizzo del responsabile
; insisteva, pertanto, affinché fosse dichiarata Parte_2
l'illegittimità del licenziamento con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie come per legge;
in via subordinata, chiedeva la corresponsione in proprio favore dell'indennità sostitutiva del preavviso riqualificando la giusta causa come giustificato motivo soggettivo.
Con memoria depositata in data 14.03.2025, si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso CP_1 sostenuto ed argomentato;
ribadiva la legittimità della misura espulsiva adottata, stante la netta recisone del legame fiduciario per il comportamento posto in essere dal ricorrente, considerate anche le condotte assunte in passato dal ricorrente;
insisteva, dunque, per il rigetto della domanda avversaria in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto e in diritto. Il Giudice, tentata invano la conciliazione della lite alla prima udienza (proposta conciliativa accettata solo dal ricorrente), disponeva l'audizione dei testi e, all'esito, rimetteva la causa in decisione con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con il consenso delle parti. Esaminate le note pervenute, il giudice, all'odierna udienza di discussione, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito indicati.
***
Con lettera del 07.08.2024 (doc. 9 fasc. ricorrente) al ricorrente veniva contestato che “…In data 1agosto 2024, alle ore 08:00 circa, il sig. Responsabile di stabilimento Parte_3 produttivo… consegnava alla S.V. una nota di irrogazione di sanzione disciplinare conservative quale epilogo di precedente procedimento disciplinare. In tale frangente, il sig. Pt_2 impartiva alla S.V. la direttiva di prestare attività lavorativa in regime di straordinario nella giornata del 3 agosto 2024. Tanto avveniva alla presenza del sig. Responsabile di Parte_4 produzione logistica... La S.V. - alla presenza del sig. - CP_2 opponeva immediato rifiuto alla richiesta formulata, manifestando la determinazione di eseguire le direttive impartite dal superiore gerarchico, per di più subordinando il dovuto adempimento alla condizione dell'accoglimento di richiesta non pertinente, proferendo le seguenti parole: “mi togliete la lettera di richiamo e io vengo sabato”… In data 6.08.2024 alle 08:00 circa il signor
- nella qualità su indicata - alla presenza del Parte_2 signor rappresentava alla S.V. ed al signor Parte_4
, quale personale addetto al reparto Produzione Parte_5
Liquidi in turno, la necessità di prolungare l'orario di lavoro oltre le ore contrattualmente previste e di effettuare, pertanto, attività lavorativa in regime di orari di lavoro straordinario, in considerazione di sopravvenute ed in procrastinabili necessità produttive… la S.V. - anche alla presenza del signor - CP_2 opponeva il proprio rifiuto e, all'indirizzo del preposto, sig.
, proferiva testualmente quanto segue: “non può Pt_2 obbligarmi a fare straordinari”, rappresentando con tono minaccioso che, ove l'Azienda avesse adottato provvedimenti disciplinari, la S.V. avrebbe adottato “provvedimenti” contro la persona dello stesso sig. , non già della datrice di Pt_2 lavoro…”.
Secondo la prospettazione di parte convenuta “Le distinte condotte osservate dalla S.V., singolarmente considerate valutate nel loro complesso, si pongono in evidente negazione degli obblighi di subordinazione, di diligenza e correttezza, ma anche delle regole del vivere comune che pure permeano i doveri e gli obblighi rivenienti dal rapporto di lavoro per effetto della legge e della contrattazione collettiva. Le condotte contestate, infatti, denotano la determinazione della S.V. di non collaborare, con le dovuta diligenza e correttezza, all'organizzazione datoriale, che in persona dei collaboratori è fatta oggetto di palese insubordinazione e di espressioni volte persino ad intimorire
l'interlocutore aziendale” (v. contestazione disciplinare di cui al cit. doc. 9 fasc. ricorrente). Al lavoratore veniva anche contestata la recidiva rappresentata da un precedente disciplinare del
31.07.2024 (ammonizione scritta – doc. 8 fasc. ricorrente, per non essersi presentato sul posto di lavoro il giorno 13.07.2024, senza essere stato a ciò autorizzato e senza giustificare l'assenza (v. infra).
Nonostante le difese spiegate dal ricorrente, l'istruttoria orale ha confermato la fondatezza dell'addebito mosso al lavoratore.
In particolare, il teste ha riferito: “Poi c'è stata Parte_2 un'altra richiesta di straordinario ma il ricorrente ha risposto che se gli veniva annullata la lettera di richiamo sarebbe venuto. In quell'occasione, mi pare fosse lo stesso giorno della consegna della lettera di richiamo o forse il giorno dopo non ricordo bene, mi disse additandomi che avrebbe preso provvedimenti non contro
l'azienda ma contro di me, era presente in quel frangente. CP_2
Ho percepito questo comportamento come minaccia nei miei confronti”.
L'assunto è stato confermato con dovizia di particolari dal responsabile della produzione, , che ha ribadito: “so CP_3 che ] è stato licenziato per comportamento non idoneo. Parte_1
Ha più volte minacciato il dott. alla mia presenza… da Pt_2 giugno ad agosto si lavora di più, eravamo impegnati a fare degli straordinari prestabiliti come da programma approntato almeno una settimana prima… Chiedevo sempre conferma della presenza delle persone vista l'attività intensa e ricordo del rifiuto del ricorrente, avvisai di questa difficolta nel lavoro e Pt_2
ci ha raggiunto nel gabbiotto e lì c'è stato il confronto di Pt_2
con il ricorrente, questi ha iniziato ad alzare la voce;
nel Pt_2 particolare non ricordo cosa si dissero, non erano cose carine, il ricorrente disse che nessuno poteva obbligarlo a fare straordinari ma nessuno lo obbligava se ne prese atto. Il ricorrente aveva detto
a che se veniva tolta una lettera di richiamo precedente Pt_2 lui avrebbe lavorato il sabato, ma lui non poteva minacciare un'azienda così, poi successivamente ha minacciato più volte
dicendo che gliel'avrebbe fatta pagare visto tutto quello Pt_2 che gli stava capitando e che non riteneva corretto. Era particolarmente nervoso nei confronti del D'Angelo, D'Angelo si limitava ad ascoltare”.
La testimonianza del collega non rileva dal Testimone_1 momento che, in argomento, ha riferito solo circostanze de relato
(“so per via indiretta… Queste erano le voci di corridoio”).
La condotta tenuta dal ricorrente, dunque, integra gli estremi dell'insubordinazione che giustifica la massima delle misure espulsive e rappresenta giusta causa di recesso. Si rammenta, in proposito, che la nozione di insubordinazione deve essere interpretata estensivamente, ricomprendendo, oltre al rifiuto di adempiere alle direttive ricevute, la violazione di qualsivoglia dovere posto in capo al lavoratore. Doveri che riguardano non solo l'osservanza diligente delle direttive impartite in rapporto alla natura della prestazione, ma anche l'osservanza di tutte le disposizioni per la disciplina del lavoro ricevute dal datore e dai suoi collaboratori in rapporto all'organizzazione in cui il dipendente è inserito (v. Cass. n. 13411/2020).
Ancora: “La nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma estendendosi a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne
l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale, deve rilevarsi che la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che
l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi
e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli” (Cass. n. 9635/2026).
In applicazione di queste coordinate ermeneutiche, pertanto, è possibile ritenere del tutto proporzionata la reazione sanzionatoria del datore di lavoro rispetto al fatto commesso dal lavoratore, rappresentato dall'aver disatteso una direttiva datoriale
(svolgimento di lavoro straordinario nella giornata del sabato) subordinandone l'adempimento alla rimozione di una precedente sanzione conservativa;
ad aggravare la posizione del lavoratore vi è
l'episodio del 06.08.2024, confermato dai testi escussi, consistente nell'essersi rivolto con fare minaccioso al proprio superiore gerarchico, paventando di adottare provvedimenti contro la sua persona nell'ipotesi di inflizione di ulteriori provvedimenti disciplinari. Contegno chiaramente inopportuno e sconveniente che basta ex se ad integrare la giusta causa di licenziamento.
Anche il fatto contestato come recidiva (il non essersi presentato sul posto di lavoro il giorno 13.07.2024, senza essere stato a ciò autorizzato e senza aver giustificato l'assenza) ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria orale.
Secondo la prospettazione attorea, in data 11.07.2024, il ricorrente avrebbe negato la propria disponibilità a svolgere il turno lavorativo aggiuntivo previsto il 13.07.2024 e si sarebbe accordato con il collega GI AZ per la sostituzione in quella data.
Ora, benché sia provato che il collega AZ effettivamente avesse coperto il turno del 13.07.2024 (doc. 5 ricorrente e deposizione
, è comunque emerso che il ricorrente non aveva Pt_2 ottenuto alcuna autorizzazione alla sostituzione e che “non aveva dichiarato la sua indisponibilità” a prestare servizio nella giornata del 13.07.2024 (v. deposizione ). Pt_2
Oltretutto, dalle chat di cui al doc. 4 fasc. ricorrente, appare evidente che sin dal 12.07.2024 (il giorno precedente l'assenza ingiustificata) era noto al ricorrente che il collega AZ non avrebbe potuto sostituirlo:
Ciononostante, non si presentava a lavoro e non informava il responsabile che il turno sarebbe rimasto sguarnito.
Proprio il responsabile, il direttore di stabilimento Parte_2
, ha chiarito che: “Quando ho saputo che il ricorrente non
[...] sarebbe venuto (da un suo collega , ho dovuto Parte_6 contattare il sig. AZ GI la sera del venerdì per il lavoro del sabato al posto del ricorrente, AZ ha dovuto modificare i suoi pregressi impegni ed effettivamente il sabato si era poi presentato
a prestare servizio in sostituzione del ricorrente. AZ mi aveva detto che non aveva dato alcuna disponibilità di sostituzione al ricorrente, doveva ritirare una moto se non ricordo male, lo pregai di venire perché avevamo necessità produttive ed in effetti ha fatto di tutto per essere presente”.
Ad ogni modo, pur ammettendo in astratto che fosse consentito ai dipendenti accordarsi per le eventuali sostituzioni, ciò non toglie che occorresse avvisare la datrice di lavoro del cambio, al fine di ottenere un'autorizzazione. Dalle chat di cui al doc. 4 emerge anche che ai lavoratori – compreso il ricorrente – era nota la regola di avvisare il responsabile:
Nel caso in esame, non vi è evidenza che il ricorrente avesse comunicato l'indisponibilità a lavorare il 13.07.2024 e neppure – ad ogni modo – che il collega AZ avesse dato il suo consenso al cambio:
(doc. 4 fasc. ricorrente cit.)
L'ammonizione scritta, contestata anche a titolo di recidiva, appare, pertanto, una misura congrua e proporzionata al contegno negligente del ricorrente.
Ulteriore elemento a sostegno della legittimità della misura espulsiva ai danni del ricorrente.
Da ultimo, per completezza espositiva, va evidenziato come non si ravvisino elementi per poter sostenere la ritorsività del licenziamento. Solo il teste ha riferito che “gli hanno Testimone_1 comminato la sanzione dell'ammonizione scritta perché era stato preso di mira”, senza ulteriori circostanze a precisazione dell'assunto; né elementi ulteriori emergono dalle deposizioni degli altri testi o a livello documentale.
Si rammenta che nel licenziamento ritorsivo (che consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore – essenzialmente, quindi, di natura vendicativa – a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi – v. Cass. 14928/2015) la prova della discriminatorietà/ritorsività dello stesso è posta interamente a carico di parte ricorrente, come da granitica giurisprudenza in argomento (v. ex multis, Cass. n. 11705/2020 secondo cui “l'onere della prova della sussistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale, grava sul lavoratore che lo deduce in giudizio;
si tratta di una prova spesso difficile, ma il lavoratore può giovarsi anche di presunzioni tra cui, non secondaria, la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole”).
Se ne desume, poi, che il licenziamento per ritorsione è colpito con nullità solo quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e non è il caso che qui interessa, considerata la grave condotta del ricorrente per i fatti del 06.08.2024.
In considerazione di tutto quanto appena esposto, valutati i fatti nel loro complesso per effetto di una interpretazione sistematica delle condotte negligenti realizzate dal lavoratore, si reputa congrua la sanzione del licenziamento per giusta causa, essendo condivisibile il giudizio sull'irreparabilità della recisione del vincolo fiduciario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, il 10.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta