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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8634/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
UDIENZA DEL 18 febbraio 2025
Tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 18 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Elena Fondrieschi
Rilevato che sono state depositate note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con le precisazioni delle conclusioni
Per dall'avv. POLETTO ANDREA Parte_1
Per all'avv. ZADRA MASSIMILIANO Parte_2
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8634/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLETTO ANDREA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZADRA Parte_2 P.IVA_2
MASSIMILIANO
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 08 luglio 2024 la società notificava alla società Parte_1 Parte_2
l'atto di citazione in opposizione al D.I. emesso dal Tribunale di Brescia n. 1951/24, R.G.
[...]
6212/24, regolarmente notificato il 28.05.2024, con cui veniva ingiunto il pagamento di Euro
20.334,08= oltre gli interessi di legge dalla mora al saldo, nonché Euro 850,00 per compensi ed Euro
145,50 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre alle spese successive occorrende (all.to n. 2).
L'opponente eccepisce un asserito accordo transattivo con pagamento consistente in consegna di merce in compensazione.
La società ritualmente costituita in giudizio, contesta in fatto ed in Parte_2 diritto le affermazioni avversarie, chiede la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
pagina 2 di 4 *
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
A luglio 2020, durante la Pandemia per Covid-19, parte opponente richiedeva con urgenza alla a consegna di album e libri da colorare, oggetto delle fatture n. 4534 e Parte_2
5952 (all.ti 4 e 5) e le parti convenivano che in cambio avrebbe a sua volta fornito Parte_1 degli articoli di interesse di a compensazione per le fatture emesse entro la fine dell'anno Pt_2
2020 al massimo inizio 2021 come concordato direttamente tra il dr. legale Persona_1 rappresentante della società opposta e allora Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione della opponente (cfr. visura camerale società opponente all.to 8 Parte_1 procedura monitoria ed all.to n. 9), poi deceduto in data 19.11.2022 (all.to n. 10).
Parte opposta ritiene che la mail del 14.7.2020 in cui si fa riferimento all'accordo transattivo di cui sopra senza riportarlo nello specifico si pone solo come conferma della disponibilità a compensare i pagamenti delle fatture dei prodotti con l'acquisto di prodotti commercializzati da Sip Tpoys previo accordo sui prezzi presupponendo le tempistiche verbalmente concordate tra i due legali rappresentanti.
Parte opponente ritiene che il contenuto di tale comunicazione integri una manifestazione della volontà novativa del rapporto di credito originario vantato da e quindi sostiene che non Parte_2 vi sia alcun termine per la consegna dei prodotti da parte di non soggetta ad alcun vincolo Pt_1 specifico. Se così fosse, non essendo stabilito alcun termine, dall'insegnamento della Corte di
Cassazione si ricava la consolidata regola iuris che in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente eseguibile e per esigerla non sono indispensabili né la diffida ad adempiere né il ricorso al giudice ex art. 1183 c.c. comma 2, poiché il giudice chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, può apprezzare ex post la congruità del tempo trascorso tra la pattuizione e la pretesa dell'adempimento (Cass. n.21647 del
23.8.2019).
È incontestato che l'opponente dopo aver regolarmente ricevuto la merce nel luglio ed ottobre 2020 non si è tempestivamente attivato per fornire i cataloghi o a prospettare i possibili articoli e/o prodotti da fornire in compensazione per il pagamento delle due fatture emesse. Trascorso il 2020, a partire dalla fine del 2021 pertanto la sollecitava a parte opponente una proposta concreta onde Pt_2 definire la partita aperta costituita dalle due fatture emesse ancora ad agosto ed ottobre 2020.
Per contro, la non avanzava alcuna proposta concreta e rimaneva inerte di fronte alle Parte_1 legittime richieste di parte opposta.
Trascorsi oltre due anni dalla consegna della merce, comunicava che non era più disposta Pt_2 ad aspettare, in considerazione al fatto che nel contempo sia le esigenze aziendali sia gli stessi articoli prodotti erano mutati e pertanto non rispondevano più agli interessi commerciali diversi rispetto a quelli in essere nel 2020, cioè ben tre anni prima, come formalizzato tramite l'avv. Levori il quale in data 18.09.2023 trasmetteva una diffida di pagamento alla debitrice ove veniva richiesto il pagamento delle due fatture originaria rimaste impagate (all.to n. 6).
Successivamente in data 28.2.2024 e poi in data 14.5.2024 parte opposta, tramite il proprio legale, dava atto che: “le proposte fino ad ora pervenute sono poco concrete, non prospettando, né tempi né termini
pagina 3 di 4 di pagamento e/o consegna” e formulata una proposta transattiva cui non veniva dato seguito.
In assenza di concrete offerte da parte di di merce da offrire in compensazione al credito Pt_1 azionato in via monitoria e del tempo ormai trascorso dalla pattuizione e consegna della merce portata dalle fatture (oltre 4 anni) è evidente l'inadempimento di parte opponete e quindi la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.921,00 di cui euro 2.540,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività e delle argomentazioni concretamente svolte) ed euro 381,00 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando il decreto ingiuntivo n. 1951/2024 già esecutivo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
UDIENZA DEL 18 febbraio 2025
Tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 18 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Elena Fondrieschi
Rilevato che sono state depositate note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con le precisazioni delle conclusioni
Per dall'avv. POLETTO ANDREA Parte_1
Per all'avv. ZADRA MASSIMILIANO Parte_2
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8634/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLETTO ANDREA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZADRA Parte_2 P.IVA_2
MASSIMILIANO
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 08 luglio 2024 la società notificava alla società Parte_1 Parte_2
l'atto di citazione in opposizione al D.I. emesso dal Tribunale di Brescia n. 1951/24, R.G.
[...]
6212/24, regolarmente notificato il 28.05.2024, con cui veniva ingiunto il pagamento di Euro
20.334,08= oltre gli interessi di legge dalla mora al saldo, nonché Euro 850,00 per compensi ed Euro
145,50 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre alle spese successive occorrende (all.to n. 2).
L'opponente eccepisce un asserito accordo transattivo con pagamento consistente in consegna di merce in compensazione.
La società ritualmente costituita in giudizio, contesta in fatto ed in Parte_2 diritto le affermazioni avversarie, chiede la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
pagina 2 di 4 *
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
A luglio 2020, durante la Pandemia per Covid-19, parte opponente richiedeva con urgenza alla a consegna di album e libri da colorare, oggetto delle fatture n. 4534 e Parte_2
5952 (all.ti 4 e 5) e le parti convenivano che in cambio avrebbe a sua volta fornito Parte_1 degli articoli di interesse di a compensazione per le fatture emesse entro la fine dell'anno Pt_2
2020 al massimo inizio 2021 come concordato direttamente tra il dr. legale Persona_1 rappresentante della società opposta e allora Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione della opponente (cfr. visura camerale società opponente all.to 8 Parte_1 procedura monitoria ed all.to n. 9), poi deceduto in data 19.11.2022 (all.to n. 10).
Parte opposta ritiene che la mail del 14.7.2020 in cui si fa riferimento all'accordo transattivo di cui sopra senza riportarlo nello specifico si pone solo come conferma della disponibilità a compensare i pagamenti delle fatture dei prodotti con l'acquisto di prodotti commercializzati da Sip Tpoys previo accordo sui prezzi presupponendo le tempistiche verbalmente concordate tra i due legali rappresentanti.
Parte opponente ritiene che il contenuto di tale comunicazione integri una manifestazione della volontà novativa del rapporto di credito originario vantato da e quindi sostiene che non Parte_2 vi sia alcun termine per la consegna dei prodotti da parte di non soggetta ad alcun vincolo Pt_1 specifico. Se così fosse, non essendo stabilito alcun termine, dall'insegnamento della Corte di
Cassazione si ricava la consolidata regola iuris che in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente eseguibile e per esigerla non sono indispensabili né la diffida ad adempiere né il ricorso al giudice ex art. 1183 c.c. comma 2, poiché il giudice chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, può apprezzare ex post la congruità del tempo trascorso tra la pattuizione e la pretesa dell'adempimento (Cass. n.21647 del
23.8.2019).
È incontestato che l'opponente dopo aver regolarmente ricevuto la merce nel luglio ed ottobre 2020 non si è tempestivamente attivato per fornire i cataloghi o a prospettare i possibili articoli e/o prodotti da fornire in compensazione per il pagamento delle due fatture emesse. Trascorso il 2020, a partire dalla fine del 2021 pertanto la sollecitava a parte opponente una proposta concreta onde Pt_2 definire la partita aperta costituita dalle due fatture emesse ancora ad agosto ed ottobre 2020.
Per contro, la non avanzava alcuna proposta concreta e rimaneva inerte di fronte alle Parte_1 legittime richieste di parte opposta.
Trascorsi oltre due anni dalla consegna della merce, comunicava che non era più disposta Pt_2 ad aspettare, in considerazione al fatto che nel contempo sia le esigenze aziendali sia gli stessi articoli prodotti erano mutati e pertanto non rispondevano più agli interessi commerciali diversi rispetto a quelli in essere nel 2020, cioè ben tre anni prima, come formalizzato tramite l'avv. Levori il quale in data 18.09.2023 trasmetteva una diffida di pagamento alla debitrice ove veniva richiesto il pagamento delle due fatture originaria rimaste impagate (all.to n. 6).
Successivamente in data 28.2.2024 e poi in data 14.5.2024 parte opposta, tramite il proprio legale, dava atto che: “le proposte fino ad ora pervenute sono poco concrete, non prospettando, né tempi né termini
pagina 3 di 4 di pagamento e/o consegna” e formulata una proposta transattiva cui non veniva dato seguito.
In assenza di concrete offerte da parte di di merce da offrire in compensazione al credito Pt_1 azionato in via monitoria e del tempo ormai trascorso dalla pattuizione e consegna della merce portata dalle fatture (oltre 4 anni) è evidente l'inadempimento di parte opponete e quindi la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.921,00 di cui euro 2.540,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività e delle argomentazioni concretamente svolte) ed euro 381,00 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando il decreto ingiuntivo n. 1951/2024 già esecutivo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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