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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, promossa da
Parte 1 in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Peticca, del foro di Cassino elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Sora, via Marsicana, giusta procura allegata alla citazione.
-Attrice-
CONTRO
Controparte 1 , in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Chiarolanza, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Frosinone, via Po n. 5, in forza di delega in calce alla comparsa.
-Convenuto-
Controparte_2 in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Peticca del foro di
Cassino, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Sora (FR) Via Marsicana n. 128 03039, giusta procura allegata al presente atto.
-Convenuto-
'Controparte_3 in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Rea, elett.te dom.ta presso indirizzo Pec, come da procura allegata alla presente.
-Convenuto-
,in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Bellano, Controparte_4 elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Frosinone, Via Po n. 5, come da nomina in calce al presente atto.
ER Chiamato-
Oggetto divisione beni caduti in successione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone le Sig.re Controparte_1 La Sig.ra Parte 2
Controparte_2 e Controparte_3 chiedendo, per le motivazioni spiegate Controparte_3 e nell'atto di citazione, al predetto Tribunale di riconoscere la qualità di erede, di ricostruire l'asse ereditario e disporre la divisione ereditaria in favore di tutti gli eredi. Invocava, altresì, la dichiarazione di indegnità, con risarcimento dei danni e dei valori sottratti a carico dei responsabili, con condanna alle spese e compensi.
Si costituivano ritualmente in giudizio tutte le convenute Controparte 1 Controparte_3 e [...] riportandosi ai rispettivi atti difensivi;
Quest'ultima veniva autorizzata a chiamare in giudizio la CP 2
Controparte_4 per accogliere la domanda di revoca/invalidità dell'atto di vitalizio, previo sig.ra accertamento della nullità/inesistenza del testamento olografo del de cuius, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva quindi in giudizio la sig.ra Controparte_4 impugnando e contestando le pretese di controparte e chiedendo il rigetto della domanda avanzata. Preliminarmente, in rito, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al giudizio, non avendo nulla a che vedere con le ragioni successorie del patrimonio del nonno Persona 1 atteso che era destinataria di un atto di
,
vitalizio, con il quale venivano conferiti beni che erano di legittima proprietà della mamma CP_1
[...] ·
All'udienza del 15/07/25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
A tale riguardo, si osserva che le conclusioni rassegnate nella citazione sono del tutto diverse da quanto rappresentato in citazione.
Parte attrice, infatti, chiede a questo Tribunale di ricostruire l'asse ereditario del de cuius, al fine di provvedere poi alla divisione in suo favore e degli altri aventi diritto, previo riconoscimento della sua qualità di erede, facendo intendere che siamo in presenza di una successione legittima tra figlie e madre.
In realtà, per stessa ammissione della parte attrice, nella fattispecie in esame non si è aperta una successione legittima, bensì di tipo testamentario, avendo il de cuius nominato erede universale la di lui moglie, sig.ra Controparte 2 (pag. 2 della citazione). L'attrice, quindi, consapevole della " non legittimità ordinaria del testamento paterno", avrebbe dovuto impugnare il predetto atto mortis causa allo scopo di ottenerne l'accertamento della falsità della sottoscrizione e/o nullità- annullamento per lesione di legittima e, poi, agire per la tutela dei propri diritti di erede legittimaria.
Parte attrice, peraltro, in corso di giudizio, anche su sollecitazione di questo Tribunale, conscia dell'" anomalia giuridica", aveva deciso di rinunciare agli atti di causa, anche con l'adesione delle altre parti, salvo ripensarci e chiedere la decisione del Tribunale.
La conseguenza non può che essere il rigetto della domanda, in quanto completamente infondata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta la domanda proposta.
Condanna la sig.ra Parte 1 alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessive € 1000,00 per ciascuna parte processuale, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Frosinone, il 18/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, promossa da
Parte 1 in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Peticca, del foro di Cassino elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Sora, via Marsicana, giusta procura allegata alla citazione.
-Attrice-
CONTRO
Controparte 1 , in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Chiarolanza, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Frosinone, via Po n. 5, in forza di delega in calce alla comparsa.
-Convenuto-
Controparte_2 in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Peticca del foro di
Cassino, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Sora (FR) Via Marsicana n. 128 03039, giusta procura allegata al presente atto.
-Convenuto-
'Controparte_3 in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Rea, elett.te dom.ta presso indirizzo Pec, come da procura allegata alla presente.
-Convenuto-
,in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Bellano, Controparte_4 elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Frosinone, Via Po n. 5, come da nomina in calce al presente atto.
ER Chiamato-
Oggetto divisione beni caduti in successione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone le Sig.re Controparte_1 La Sig.ra Parte 2
Controparte_2 e Controparte_3 chiedendo, per le motivazioni spiegate Controparte_3 e nell'atto di citazione, al predetto Tribunale di riconoscere la qualità di erede, di ricostruire l'asse ereditario e disporre la divisione ereditaria in favore di tutti gli eredi. Invocava, altresì, la dichiarazione di indegnità, con risarcimento dei danni e dei valori sottratti a carico dei responsabili, con condanna alle spese e compensi.
Si costituivano ritualmente in giudizio tutte le convenute Controparte 1 Controparte_3 e [...] riportandosi ai rispettivi atti difensivi;
Quest'ultima veniva autorizzata a chiamare in giudizio la CP 2
Controparte_4 per accogliere la domanda di revoca/invalidità dell'atto di vitalizio, previo sig.ra accertamento della nullità/inesistenza del testamento olografo del de cuius, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva quindi in giudizio la sig.ra Controparte_4 impugnando e contestando le pretese di controparte e chiedendo il rigetto della domanda avanzata. Preliminarmente, in rito, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al giudizio, non avendo nulla a che vedere con le ragioni successorie del patrimonio del nonno Persona 1 atteso che era destinataria di un atto di
,
vitalizio, con il quale venivano conferiti beni che erano di legittima proprietà della mamma CP_1
[...] ·
All'udienza del 15/07/25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
A tale riguardo, si osserva che le conclusioni rassegnate nella citazione sono del tutto diverse da quanto rappresentato in citazione.
Parte attrice, infatti, chiede a questo Tribunale di ricostruire l'asse ereditario del de cuius, al fine di provvedere poi alla divisione in suo favore e degli altri aventi diritto, previo riconoscimento della sua qualità di erede, facendo intendere che siamo in presenza di una successione legittima tra figlie e madre.
In realtà, per stessa ammissione della parte attrice, nella fattispecie in esame non si è aperta una successione legittima, bensì di tipo testamentario, avendo il de cuius nominato erede universale la di lui moglie, sig.ra Controparte 2 (pag. 2 della citazione). L'attrice, quindi, consapevole della " non legittimità ordinaria del testamento paterno", avrebbe dovuto impugnare il predetto atto mortis causa allo scopo di ottenerne l'accertamento della falsità della sottoscrizione e/o nullità- annullamento per lesione di legittima e, poi, agire per la tutela dei propri diritti di erede legittimaria.
Parte attrice, peraltro, in corso di giudizio, anche su sollecitazione di questo Tribunale, conscia dell'" anomalia giuridica", aveva deciso di rinunciare agli atti di causa, anche con l'adesione delle altre parti, salvo ripensarci e chiedere la decisione del Tribunale.
La conseguenza non può che essere il rigetto della domanda, in quanto completamente infondata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta la domanda proposta.
Condanna la sig.ra Parte 1 alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessive € 1000,00 per ciascuna parte processuale, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Frosinone, il 18/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani