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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 208/2018 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Natalino Sapone Presidente
Dott. ssa Rosa Maria Bova – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 208/2018 R.G.A.C. vertente
TRA con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo 156, Parte_1 capitale sociale euro 10.084.445.147,92 i.v., iscritta nel registro delle imprese ufficio di Torino al n. , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_1
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e Capogruppo del Bancario CP_1 Parte_1 iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo, incorporante di in forza di atto del 26/3/2021, a rogito del Controparte_2
Notaio notaio in Milano rep. 16080/racc. 86381, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, CF , pec C.F._1
presso il cui studio, in Reggio Calabria Via Email_1
Castello n. 5, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
in persona del Controparte_3 liquidatore e socio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
CC JO (RC), via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serafino, CF , pec che la C.F._2 Email_2 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Vittorio Manti, CF
, pec C.F._3 Email_3 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n.
1206/2017, pubblicata il 23.11.2017.
Visti gli atti del procedimento in epigrafe, instaurato su appello proposto da
[...]
, incorporante , contro Controparte_4 Controparte_5
, avvero la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Locri, Sezione civile, n. 1206/2017, pubblicata il 23.11.2017; rilevato che, con sentenza parziale n. 555/2024, pubblicata il 29.7.2024, ha accolto in parte l'appello e rimesso la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, riservando di provvedere sulle spese al definitivo;
rilevato che successivamente, in data 4.1.2025, il C.T.U. Dott. , Persona_2 nominato come in atti, ha depositato verbale di conciliazione tra le suddette parti, con il quale, all'art. 4, gli attori hanno dichiarato di rinunciare alle domande proposte nel procedimento avanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, con contestuale rinuncia di entrambe le parti a qualsivoglia futura pretesa in ordine a tutti i rapporti intercorsi tra le parti e, all'art.5 ( Rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma VII Legge
247/2012) hanno stabilito di compensare le spese di lite, precisando che ciascuna parte sosterrà il costo del proprio legale e consulente tecnico,
che, nello stesso verbale si legge che “Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di niente altro avere a pretendere e domandare l'una, dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione dedotto nel presente giudizio. Con riguardo alle competenze relative al
C.T.U. risultano versate per come liquidate dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con le
Ordinanze emesse, che le parti convengono di accettare”;
rilevato altresì che, con rispettive note di trattazione in sostituzione di udienza, le parti hanno confermato quanto sopra ribadendo la rinuncia di parte attrice agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., accettata da parte appellata;
ritenuto che, pertanto, il presente giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo;
pag. 2/3 precisato che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Alessandro Liprino Dott. Natalino Sapone
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 208/2018 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Natalino Sapone Presidente
Dott. ssa Rosa Maria Bova – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 208/2018 R.G.A.C. vertente
TRA con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo 156, Parte_1 capitale sociale euro 10.084.445.147,92 i.v., iscritta nel registro delle imprese ufficio di Torino al n. , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_1
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e Capogruppo del Bancario CP_1 Parte_1 iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo, incorporante di in forza di atto del 26/3/2021, a rogito del Controparte_2
Notaio notaio in Milano rep. 16080/racc. 86381, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, CF , pec C.F._1
presso il cui studio, in Reggio Calabria Via Email_1
Castello n. 5, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
in persona del Controparte_3 liquidatore e socio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
CC JO (RC), via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serafino, CF , pec che la C.F._2 Email_2 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Vittorio Manti, CF
, pec C.F._3 Email_3 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n.
1206/2017, pubblicata il 23.11.2017.
Visti gli atti del procedimento in epigrafe, instaurato su appello proposto da
[...]
, incorporante , contro Controparte_4 Controparte_5
, avvero la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Locri, Sezione civile, n. 1206/2017, pubblicata il 23.11.2017; rilevato che, con sentenza parziale n. 555/2024, pubblicata il 29.7.2024, ha accolto in parte l'appello e rimesso la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, riservando di provvedere sulle spese al definitivo;
rilevato che successivamente, in data 4.1.2025, il C.T.U. Dott. , Persona_2 nominato come in atti, ha depositato verbale di conciliazione tra le suddette parti, con il quale, all'art. 4, gli attori hanno dichiarato di rinunciare alle domande proposte nel procedimento avanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, con contestuale rinuncia di entrambe le parti a qualsivoglia futura pretesa in ordine a tutti i rapporti intercorsi tra le parti e, all'art.5 ( Rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma VII Legge
247/2012) hanno stabilito di compensare le spese di lite, precisando che ciascuna parte sosterrà il costo del proprio legale e consulente tecnico,
che, nello stesso verbale si legge che “Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di niente altro avere a pretendere e domandare l'una, dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione dedotto nel presente giudizio. Con riguardo alle competenze relative al
C.T.U. risultano versate per come liquidate dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con le
Ordinanze emesse, che le parti convengono di accettare”;
rilevato altresì che, con rispettive note di trattazione in sostituzione di udienza, le parti hanno confermato quanto sopra ribadendo la rinuncia di parte attrice agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., accettata da parte appellata;
ritenuto che, pertanto, il presente giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo;
pag. 2/3 precisato che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Alessandro Liprino Dott. Natalino Sapone
pag. 3/3