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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1635 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Guerino in virtù di _1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro Via
Cortese, 21
APPELLANTE
CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Controparte_1 CP_2
Mazza in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Catanzaro, via Vincenzo De
Filippis, n. 85 APPELLATI
Nonchè contro
, e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
Sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, _1 contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, previa sospensione, ex art. 283
c.p.c., dell'efficacia esecutiva della stessa sentenza, statuire e dichiarare quanto segue:- rigettare le domande proposte dagli appellati (attori in primo grado), CP_1
e , siccome infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e
[...] CP_2 competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..In via subordinata, soltanto per la remota ipotesi in cui il presente appello sia ritenuto infondato in relazione all'azione di rivendica esperita da e Controparte_1 [...]
:- accertare e dichiarare che la convenuta ha diritto al CP_2 _1 pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al bene immobile di che trattasi, nonché al rimborso per le spese relative alle riparazioni straordinarie effettuate;
- per
l'effetto, condannare gli attori e al pagamento della Controparte_1 CP_2 somma di € 25.000,00 ciascuno in favore della convenuta , ovvero a _1 quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, a titolo di indennità per i miglioramenti apportati e di rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..
Per gli appellati e : “Previo rigetto della Controparte_1 CP_2 domanda di sospensione della esecutività della sentenza impugnata: 1) rigettarsi
l'appello proposto da;
2) confermarsi la sentenza impugnata e, per _1
l'effetto, accogliersi le domande formulate da parti attrici in primo grado, ivi comprese
-in via subordinata e, ove occorrente, in via incidentale- le domande formulate nella memoria attorea ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.; 3) condannarsi parte appellante alla refusione, in favore degli odierni appellati costituiti, delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate di spese generali, IVA e CPA, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 05.01.2015, e Controparte_1 CP_2
- premesso di essere titolari, in virtù di autonomi processi successori, di una quota ciascuno, in comunione con altri soggetti, della proprietà di un fabbricato distinto in
Catasto Fabbricati del Comune di Sorbo San Basile con la particella 142, sub 1, del foglio 7 e di un terreno censito al Catasto Terreni del medesimo comune con la particella 112, del foglio 7, nonché di quanto sovrastante i predetti terreni, assorbito per accessione nello stesso diritto di proprietà - convenivano in giudizio, innanzi al
Tribunale di Catanzaro i sig.ri , , e Controparte_3 _1 CP_4 [...] al fine di sentire accertare in loro favore la titolarità - in comunione - dei CP_6 predetti beni. Chiedevano, altresi, al giudice adito di ordinare ai convenuti di astenersi da ogni futura immissione nel compendio oggetto di causa oltrechè l'immediato rilascio del compendio stesso e la condanna alla refusione in loro favore delle spese del giudizio.
Si costituivano i sig.ri e chiedendo CP_4 Controparte_3 CP_6
l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e rilevando la loro estraneità ai fatti di causa, a loro dire riguardanti gli attori e la sig.ra _1
(moglie e madre dei predetti convenuti) la quale aveva il possesso del predetto terreno sul quale da molti anni aveva creato un'azienda agricola coltivando e allevando animali.
Si costituiva, altresì, opponendo la difesa possiedeo quia _1 possideo e deducendo che incombeva in capo all'attore l'onere della prova di un acquisto a titolo originario del bene rivendicato.
La causa veniva istruita su base documentale e prova per testi e all'udienza di precisazione delle conclusioni veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1303/22 pubblicata il 15.09.2022, definitivamente pronunciando il Tribunle di Catanzaro, in accoglimento della domanda di rivendicazione promossa da e cosi decideva “- Controparte_1 CP_2
DICHIARA il diritto di proprietà di e di sul terreno, Controparte_1 CP_2
e sugli annessi fabbricati rurali, sito nel comune di Sorbo San Basile di cui alle seguenti identificazioni catastali:1) particella 142, sub 1, foglio 7; 2) particella 3 foglio 4; 3) particella 6 foglio 4; 4) particella 6 foglio 7; 5) particella 7 foglio 7; 6) particella 21 foglio
7; 7) particella 23 foglio 7; 8) particella 85 foglio 7; 9) particella 33 foglio 8; 10) particella
24 foglio 4; 11) particella 99 foglio 7; 12) particella 100 foglio 7; 13) particella 107 foglio
7; 14) particella 108 foglio 7; 15) particella 111foglio 7; 16) particella 3 foglio 7; 17) particella 112 foglio 7. - Ordina a , e Controparte_3 CP_4 CP_6 l'immediato rilascio degli immobili predetti;
- Ordina alla Conservatoria _1 dei RR.II. competente per territorio, la cancellazione di trascrizioni e pregiudizievoli successive alla presente pronuncia;
- Condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento ex art. 96 cpc;
- Condanna i convenuti tutti in via solidale al rimborso in favore degli attori delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 17.459,00, comprensivo dell'aumento previsto per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.4, c.2) oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di _1 citazione del 3 novembre 2022 con il quale ha dedotto che il giudice del primo grado avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie e reso una motivazione insufficiente dell'accoglimento della domanda.
A fondamento della censura ha sostenuto che gli appellanti non hanno assolto all'onere della prova richiesto nell'azione di rivendicazione. Il primo Giudice, ad avviso di parte appellante, avrebbe ritenuto assolto l'onere della prova con la supposta regolarità dei titoli di trasferimento e quindi sulla base dell'acquisto a titolo derivativo. Diversamente,
a dire dell'appellante, la domanda di rivendicazione non meritava di essere accolta in quanto gli allora attori non hanno fornito la dimostrazione di un acquisto a titolo originario, ossia il compimento di un acquisto a titolo originario né in loro favore né in favore dei loro danti causa.
Sotto altro profilo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata allorchè il giudice del Tribunale non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale con la quale nel corso del primo grado di giudizio, in veste di convenuta chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento dell'azione di rivendica, il riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di indennità per le migliorie apportate ai fondi oggetto di causao
Si costituiscono nell'odierno giudizio e Controparte_1 CP_2 deducendo di aver ottemperato pienamente all'onere probatori producendo l'atto di acquisto (compravendita del 1910) dell'originario dante causa e che, pertanto, in primo grado non era necessario dimostrare un acquisto a titolo originario.
Concludono, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 Maggio 2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 17 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , e Controparte_3 CP_4
i quali sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio. Controparte_5
Passando al gravame, l'odierno appello trae origine da un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., con la quale i signori e in primo Controparte_1 CP_2 grado hanno chiesto all'adito Tribunale di dichiarare che i convenuti sigg. _1
, , e occupavano abusivamente
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 ed illegittimante un immobile di loro proprietà, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene.
In punto di diritto è prassi consolidata quella per la quale su colui che agisce in rivendicazione grava l'onere della c.d. "probatio diabolica" in base alla quale lo stesso è tenuto a provare la sua proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione
(Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10.09.2018, n. 21940).
Più precisamente l'attore in rivendica è quindi tenuto a provare che il bene rivendicato
è stato da lui acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, gli
è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo – ad esempio un contratto di vendita – ma dovendo provare che anche i suoi danti causa (l'alienante ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, ossia nessuno può trasferire un diritto che non ha o con ampiezza maggiore rispetto a quella goduta.
Nel caso di specie gli attori, odierni appellati, hanno pienamente dimostrato la sussistenza di un titolo idoneo all'acquisto e provato anche che gli stessi requisiti si ravvisino riguardo agli atti di acquisto dei loro danti causa, risalendo sino all'originario proprietario.
Ed infatti emerge dagli atti causa che i beni rivendicati dagli attori, in qualità di proprietari pro quota insieme ad altri, in origine sono stati acquistati dal sacerdote
(fu con atto per notar del 25.09.1910 sipulato SO CP_4 Persona_2 con la Sig,ra (fu . Persona_3 Per_4
In particolare risulta che di detti terreni, siti in agro di Sorbo San Basile 5/6 sono stati acquisati dal precitato sacerdote per conto proprio e 1/6 per conto e nell'interesse di fu , e che nel 1924 il fondo ha costituito oggetto di CP_7 CP_3 CP_8 un contratto di fitto.
Inoltre gli attori in primo grado, attraverso la produzione di una serie cospicua di documenti, hanno dimostrato quanto segue: di essere Controparte_1 successore legittimo di (classe 1929) il quale a sua volta succedeva al
SO padre classe 1908, che ha ereditato per successione testamentaria dal
SO sacerdote (fu ; l'altro attore (odierno appellato)
SO CP_4 CP_2 risulta essere erede di , la quale insieme alla sorella ha Persona_5 CP_9 ereditato da ossia da colui nel cui interesse, come detto, il Persona_6 sacerdote , con il cotratto del 1910 acquistò per la quota di 1/6 i terreni
SO siti in agro di Sorbo San Basile.
Nel corso del primo grado di giudizio gli attori hanno, altresì, dimostrato anche l'accettazione dell'eredità dei loro danti causa, ossia di e di SO [...]
, attraverso la produzione di più documenti, tra cui una divisione ereditaria, Per_5 la vendita di una parte di terreno all'Enel e vertenze riguardanti i fondi.
Oltre ai documenti che comprovano l'utilizzo del terreno negli anni pregressi, sono stati, inoltre, prodotti tutta una serie di documenti che attestano che i fondi in questione sono sempre stati nella disponibilità della famiglia come ad esempio CP_1 la copia di un atto di citazione promosso nel 1951 dal Signor nella SO qualità di proprietario e possessore di un fondo rustico, sito in Sorbo San Basile, denominato Forgitello, o;
la copia di una scrittura privata del 1952 Persona_7 CP_8 con la quale (classe 1908) ha venduto delle piante di pino situate in SO località , agro Sorbo San Basile;
altra copia scrittura privata, datata 23 CP_8 novembre 1952, avente ad oggetto i confini del terreno denominato , CP_8 sottoscritta dai Signori (classe 1908), e;
Persona_8 CP_10 Persona_5 la copia di un nulla osta, rilasciato nel 1957, dal Corpo Forestale avente ad oggetto l'autorizzazione al taglio delle piante di ontano.
Ed ancora altra documentazione datata 1964, relativa a lavori di sistemazione idraulico-forestale riguardanti il terreno sito nel Comune di Sorbo San Basile, Località
, della “Ditta CU Raffaele e CU Michelina”; nel 1967 al Signor CP_8 [...]
sarebbe stato riconosciuto un indennizzo per l'occupazione dovuta alla Per_1 elettrificazione della medesima contrada;
nel 1973 la concessione di contributo per la realizzazione di una casa colonica, di un porcile, un pollaio e un forno, “da realizzarsi in località del Comune di Sorbo San Basile”. Risulta prodotta una consulenza CP_8 tecnica redatta nel 1993 dal Prof. Geom. , nell'ambito del giudizio n. Persona_9
2233/1984 R.G. davanti al Tribunale di Catanzaro, al quale hanno partecipato
[...]
e (eredi di Antonio), nonché di (classe 1929) e Per_5 CP_10 Per_1 CP_4
(eredi di , classe 1908); copia verbale di riconsegna dei terreni rimboschiti, in Per_1 agro del Comune di Sorbo San Basile, di proprietà di , SO Persona_5
e ; copia di una denuncia dei terreni condotti a mezzadria o colonia CP_10 parziaria” e la notifica di accertamento (datata 15 gennaio 1961), relative al “fondo denominato Vaccaro sito in Comune Sorbo San Basile”, di proprietà del Signor
[...]
, per gli anni 1957, 1958, 1959, 1960 e 1961; copia della delibera 1966, della Per_1
Commissione Permanente per l'Agricoltura, le Foreste e l'Economia Montana, di autorizzazione al “pascolo caprino, ovino e vaccino nel fondo denominato , in CP_8 favore del Signor;
copia di ricevuta, del 1968, relativa alla denuncia dei SO salariati fissi della “azienda agricola denomina Vaccaro sita nel Comune di Sorbo San
Basile e condotta dalla ditta;
le risposte dell'Ispettorato Agrario SO
Compartimentale alla richieste con le quale nel 1974 e 1975 il Signor CU Per_1 chiedeva un contributo statale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario in agro di Sorbo San Basile;
copia delle compravendite del 1977 e 1978 avente ad oggetto una parte del più ampio appezzamento di terreno comprendente il fondo oggetto di causa.
Da ultimo risultano dei pagamenti di tasse comunale per gli anni 2004/2015 da parte di . Controparte_1
Sicchè, alla luce della copiosa documentazione prodotta non si può non ritenere assolto l'onere probatorio gravante sugli attori e pertanto nessuna censura può addebitarsi al primo decidente in merito alla valutazione fatta della prova.
Di contro, in ordine al secondo motivo, avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, non risulta che l'appellante abbia dato prova delle migliorie per le quali ha chiesto in primo grado, in via riconvenzionale, la corresponsione di un indennizzo.
Alla luce delle superiori motivazioni si impone il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte appellante soccombente e in favore degli appellati e si liquidano - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi € 3.777,80 (già aumentato del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale) per compensi professionali
(scaglione da € 5.201,00 ed € 26.000,00 valori minimi, fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass. Civ. n.
29857/2023), oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: _1
- Dichiara la contumacia di , e;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio _1 liquidandole, in favore di e Controparte_1 CP_2 in complessivi € 3.777,80, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10.02.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo