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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 1.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
19.3.1963 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Piccoli e dall'Avv. Daniele Albertazzi, presso i quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. ), nato il [...] CP_1 C.F._2
a Fiorenzuola d'AR (PC), soggetto sottoposto all' Amministrazione
di Sostegno dell'Avv. Silvia Scarpioni, in questo procedimento rappresentato, assistito e difeso, giusta autorizzazione del Giudice
Tutelare in data 05.03.2025, dall' Avv. Giorgia Casazza , presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 1.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi, che vivono già separati da diversi anni, si impegneranno al reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Fiorenzuola d'AR (PC), San Protaso-
Cerè n. 305/R, è già divenuta di esclusiva proprietà della Sig.ra la quale ha provveduto ad estinguere il mutuo su di essa Parte_1
gravante già nel settembre 2023, ragione per cui la medesima rimarrà
nella sua piena e definitiva disponibilità così come gli arredi che la compongono;
3) La figlia maggiorenne, provvederà autonomamente al Per_1
proprio sostentamento essendo divenuta economicamente autosufficiente;
4) I coniugi provvederanno ognuno al proprio sostentamento e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
5) I coniugi, ad eccezione della posizione bancaria di ID n.
00000249810- rapporto di utilizzo 008/330/0008500 acceso presso
Banca di Piacenza- Filiale di Fiorenzuola d'AR intestato al Sig.
e di cui la Sig.ra risulta garante, dichiar ano di aver CP_1 Parte_1
risolto in via pacifica e transattiva ogni altra questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
6) Spese compensate. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
e matrimonio celebrato in data
[...] Controparte_1
12.2.2000 in Fiorenzuola d'AR (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 3 , parte 1,
serie , anno 2000 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fiorenzuola
d'AR (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 1.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
19.3.1963 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Piccoli e dall'Avv. Daniele Albertazzi, presso i quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. ), nato il [...] CP_1 C.F._2
a Fiorenzuola d'AR (PC), soggetto sottoposto all' Amministrazione
di Sostegno dell'Avv. Silvia Scarpioni, in questo procedimento rappresentato, assistito e difeso, giusta autorizzazione del Giudice
Tutelare in data 05.03.2025, dall' Avv. Giorgia Casazza , presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 1.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi, che vivono già separati da diversi anni, si impegneranno al reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Fiorenzuola d'AR (PC), San Protaso-
Cerè n. 305/R, è già divenuta di esclusiva proprietà della Sig.ra la quale ha provveduto ad estinguere il mutuo su di essa Parte_1
gravante già nel settembre 2023, ragione per cui la medesima rimarrà
nella sua piena e definitiva disponibilità così come gli arredi che la compongono;
3) La figlia maggiorenne, provvederà autonomamente al Per_1
proprio sostentamento essendo divenuta economicamente autosufficiente;
4) I coniugi provvederanno ognuno al proprio sostentamento e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
5) I coniugi, ad eccezione della posizione bancaria di ID n.
00000249810- rapporto di utilizzo 008/330/0008500 acceso presso
Banca di Piacenza- Filiale di Fiorenzuola d'AR intestato al Sig.
e di cui la Sig.ra risulta garante, dichiar ano di aver CP_1 Parte_1
risolto in via pacifica e transattiva ogni altra questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
6) Spese compensate. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
e matrimonio celebrato in data
[...] Controparte_1
12.2.2000 in Fiorenzuola d'AR (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 3 , parte 1,
serie , anno 2000 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fiorenzuola
d'AR (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti