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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 666/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'11.12.2024 e vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv. Emanuela
Rocchi del foro di Pescara, presso il cui studio in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II, n. 129 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in LI SE AI (Te),
[...]
viale Umberto I°, rappresentata e difesa, in virtù di mandato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Tartagliozzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in ES (PE), alla via Gabriele D'Annunzio, 33
APPELLATA
NONCHE'
società per azioni con sede legale a Controparte_2
Napoli, Via Santa Brigida, n. 39, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di talune banche facenti parte del tra le quali la Controparte_3 [...]
Controparte_4
sede legale in LI SE AI (TE), Viale Umberto I, 13- 64032, e
[...] per essa quale mandataria sita in LZ OM (BG), in via Controparte_5
Daniele Pesenti 16, in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. e del Controparte_6
suo e del suo Consigliere delegato con potere di rappresentanza giusta verbale del CP_7 consiglio di amministrazione dell'01.03.2023, a tanto abilitata in virtù di procura conferita da CP_2
con atto autenticato per AR in data 09.08.2022, repertorio 55.554, raccolta n. 25.808 Persona_1 registrato a Milano presso l'agenzia delle entrate di Milano 1 il giorno 10 agosto 2022, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maccallini ed elettivamente domiciliata presso il medesimo indirizzo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello Email_1
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 694/2023 pubblicata il 17.5.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia la Ecc. ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in totale riforma della sentenza n. 694/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Pescara, Dott.ssa Valeria
Battista, pronunciata in data 17.05.2023, pubblicata mediante deposito in Cancelleria addì
17.05.2023, notificata il 18.05.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendano integralmente riportate e ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto:
1) accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto, accogliere integralmente le richieste avanzate dall'esponente, e, per l'effetto annullare l'atto di precetto e dichiarare che il creditore procedente non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi esposti in premessa, con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alla condanna di controparte alla restituzione in favore dell'esponente delle somme riscosse in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della riscossione fino al soddisfo;
2) condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da porre a carico dello Stato, giusta adottanda delibera del OA di L'LA , come da relativa istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 14.06.2023 ed iscritta al numero
698/2023, protocollo n. 3171 del 15-06-2023.>> Appellata Controparte_8
:
[...]
<< … voglia, contrariis reiectis:
- a) confermare il rigetto la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- b) rigettare in toto l'appello, confermando la sentenza n. 694/2023 Rep. n. 1256/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 17/05/2023;
- c) per l'effetto accertare e dichiarare che il mutuo fondiario per AR , con sede in Persona_2
Pianella (PE), del 05 novembre 2015, rep. n. 939 e racc. n. 650, spedito in forma esecutiva il 20 novembre 2015, costituisce legittimo, efficace e valido titolo esecutivo e di conseguenza l'atto di precetto redatto in virtù dello stesso è legittimo, perfettamente valido ed efficace;
- d) condannare l'appellante alle spese e compensi anche del presente giudizio. … >>
Appellata Controparte_2
<< Piaccia all'On.le Corte adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare 1) respingere la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza appellata, non sussistendone i presupposti di cui all'art 283 c.p.c. e comunque per palese infondatezza dei motivi di appello sollevati come dedotto in narrativa;
2) dichiarare la inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello sotto tutti i profili evidenziati, ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e l'acquiescenza dell'appellante ai sensi dell'art
329 c.p.c. alle parti di sentenza non impugnate con ogni conseguente statuizione, con condanna dell'appellante al pagamento di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio.
Nel merito
-Respingere il gravame e tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
In subordine:
1) Accertare e dichiarare che il mutuo fondiario per AR , con sede in Pianella Persona_2
(PE), del 05 novembre 2015, rep. n. 939 e racc. n. 650, spedito in forma esecutiva il 20 novembre
2015, costituisce legittimo, efficace e valido titolo esecutivo;
2) accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato alla controparte è legittimo, valido ed efficace;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame, e/o declaratoria di nullità del mutuo e/o di singole clausole e/o inesistenza del titolo esecutivo,
- accertata e dichiarata la avvenuta erogazione delle somme di cui all'atto di mutuo ed il conseguente obbligo restitutorio a carico della mutuataria;
-condannare l'appellante al pagamento in favore della degli importi che risulteranno dovuti CP_1 all'esito di una eventuale rideterminazione e/o di qualsivoglia pronuncia o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della precedente richiesta, condannare l'appellante alla restituzione delle medesime somme a titolo di arricchimento senza causa anche ai sensi dell'art.2041 codice civile.
Con condanna dell'appellante al pagamento di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata ordinanza, il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da il quale, in relazione all'atto di precetto notificato Parte_1
il 9.7.2022 dalla Controparte_8
e avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 83.874,22, oltre
[...]
interessi, quale esposizione debitoria riveniente dal contratto di mutuo fondiario (rep. 939 e racc. 650) dell'originario importo di € 85.000,00 stipulato in data 5.11.2015 per IO , aveva Persona_2 lamentato (a) la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva con conseguente violazione dell'art. 654 c.p.c., (b) la illegittimità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo per non essere la parte mutuataria stata immessa in via immediata nella disponibilità giuridica della somma in quanto vincolata in deposito cauzionale e, infine, (c) l'erroneità della somma indicata in precetto determinata senza tener conto delle rate già pagate da esso mutuatario.
2. Avverso tale decisione, l'opponente ha proposto appello sulla base del seguente unico, per quanto articolato, motivo di seguito riassunto.
2.1. Inidoneità del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti ad essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474, comma 1, n. 2 c.p.c..
Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che il contratto di mutuo fondiario avesse natura di titolo esecutivo malgrado l'importo concesso a mutuo fosse stato trattenuto in “deposito cauzionale” infruttifero presso l'istituto mutuante, a garanzia dell'espletamento degli obblighi posti a carico del mutuatario in occasione della stipula del finanziamento. All'adempimento di tali obblighi,
(come, ad esempio, la verifica della valida iscrizione ipotecaria e priorità del grado ipotecario o della produzione di documenti), è stato subordinato il successivo svincolo, in favore del mutuatario, delle somme erogate. Da una lettura complessiva delle clausole del contratto di mutuo stipulato tra le parti, si ricava, dunque, che, nonostante la formale dichiarazione di quietanza contenuta nel contratto,
l'effettiva consegna della somma è stata differita ad un momento successivo, in quanto l'importo erogato è restato espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario, che ha costituito il deposito cauzionale infruttifero per il quale era previsto lo svincolo all'esito dell'adempimento di tutte le condizioni elencate nel contratto stesso. Il deposito cauzionale delle somme erogate ed i connessi adempimenti a carico del mutuatario, fungono da condizione sospensiva del perfezionamento del contratto e portano ad escludere la concreta disponibilità degli importi da parte del medesimo. In mancanza di traditio il contratto non costituisce, di conseguenza, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c..
3. Mediante il deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la
[...]
(di seguito, per Controparte_8 brevità, “ ) contestando la fondatezza del gravame. CP_1
4. Si è, altresì, costituita, depositando comparsa, la Controparte_2
di seguito, per brevità, , cessionaria del credito e, nel corso del giudizio di
[...] CP_2 primo grado intervenuta volontariamente, la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza.
5. Con ordinanza depositata il 9.11.2023 è stata respinta l'istanza d'inibitoria dell'appellante ex art. 283 c.p.c.. Indi, sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza dell'11.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
Invero, quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di impugnazione consente di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
7. L'unico motivo di appello, relativo alla mancanza del requisito della realità, è infondato. 7.1. Infatti, l'effettiva erogazione della somma il 5.11.2015 contestualmente alla stipulazione per atto pubblico del mutuo risulta dall'art. 1 del contratto (ove, tra l'altro si legge: “ … L'importo del mutuo, contestualmente al presente atto, viene erogato alla parte mutuataria la quale con la sottoscrizione in calce ne dà ampia quietanza … >>; come è noto, la quietanza incontestata costituisce prova del trasferimento della disponibilità del denaro;
v. Cass. ord. 28526/2019) e dalla circostanza che l'importo mutuato, al netto di talune spese, veniva, in pari data, girocontato sul c/c del mutuatario
(v. estratto c/c al 31.12.2015 in atti).
7.2. La circostanza della costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante, da svincolarsi all'esatto e tempestivo adempimento delle condizioni e degli obblighi posti a carico della parte mutuataria, risulta, sotto il profilo in esame, irrilevante alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tal caso, il mutuatario riconsegna alla banca mutuante le somme ricevute, con modalità proprie della dematerializzazione del denaro che è alla base delle transazioni commerciali moderne, con atto dispositivo che presuppone la disponibilità giuridica delle somme stesse e, quindi, la realità del mutuo medesimo che, pertanto, ha natura di titolo esecutivo (v. Cass. ord. 9229/2022 <Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari); nello stesso senso, Cass. ord. 5654/2023 ed, in passato, tra le altre, Cass. ord. 25632/2017; conforme l'orientamento di questa Corte territoriale, cfr., tra le altre, sentenza n. 215/2023 del 13.2.2023; il Collegio, sulla base delle predette plurime pronunce, non condivide, quindi, l'indirizzo espresso da Cass. sent. 12007/2024, allo stato, isolata e, tra l'altro, neppure citata dall'appellante).
8. In conclusione, l'appello va respinto a conferma della sentenza impugnata.
8.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del d.m. 55/2015, aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto della documentazione versata in atti, scaglione conforme al petitum, valori minimi per tutte le fasi vista la modestia, in fatto e in diritto, delle (esigue) questioni trattate. 8.2. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame. Ai fini di tale attestazione, è irrilevante che la parte appellante, sulla base della documentazione versata in atti, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando all'amministrazione giudiziaria e non alla Corte l'accertamento dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale. Sul punto, si richiama la sentenza 4315/2020 delle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo cui <La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria>>; nella motivazione della pronuncia è anche affermato che il giudice può formulare l'attestazione “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto rendendo esplicita la distinzione tra i due predetti ambiti aventi distinta competenza, distinzione che è implicita nella norma, fermo restando che lo stesso giudice ben può esimersi dalla attestazione in parola ove, a differenza del caso in esame, appaia ictu oculi evidente che l'iniziale pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del
2001 o disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello
Stato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare in favore di ciascuna delle parti appellate le spese del grado che liquida, per ciascuna di esse, in € 7.160,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente (dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)