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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/09/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa Francesca Tosi in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 194 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 12.09.2025 vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Poggio Mirteto, Via Provinciale Finocchieto 3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Mei del Foro di Rieti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.09.2021, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir dichiarare l'annullamento della ordinanza n. 2/2021, emessa dall'ente resistente, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad € 1.728,02.
Deduceva il ricorrente che in data 6 maggio 2021 gli veniva notificato il verbale di contestazione n.
043047/39/2021, redatto il medesimo giorno da personale appartenente alla Stazione Carabinieri
Forestale di Contigliano;
che in detto verbale si contestava la violazione degli artt. 131, 89 comma 3 del R.R. 7/05, così come sanzionata dall'art. 84 della L.R. 39/2002, per avere il ricorrente, in assenza di autorizzazione, proceduto alla riapertura di una pista forestale in zona boscata e soggetta a vincolo idrogeologico;
che la ordinanza ingiunzione era illegittima per insussistenza della violazione contestata. Il non si costituiva e non depositava la documentazione relativa Controparte_1 all'accertamento.
Il Tribunale di Rieti, iscritto a ruolo il ricorso al numero 1401/21 RG, in accoglimento della domanda, con sentenza n. 552/22 del 2.12.2022, annullava l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Il dichiarato contumace in primo grado, impugnava la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Rieti presso la Corte di Appello di Roma con procedimento avente RG 75/2023 sostenendo che non gli fosse mai stato notificato dalla Cancelleria del Tribunale il ricorso introduttivo.
La Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, con sentenza del 21 novembre 2024 n.
7318, statuiva: “...Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Rieti n. 552/2022 e rimette gli atti al Tribunale di Rieti…”.
Con ricorso in riassunzione il ricorrente chiedeva al Tribunale di: “annullare l'ordinanza ingiunzione n. 2/2021 adottata in data 30 agosto 2021 dal Sindaco del Comune di Casperia, accertando l'insussistenza della violazione amministrativa contestata. In via subordinata, voglia il
Tribunale, per quanto espresso in ricorso, rideterminare l'importo della sanzione irrogata nella misura del minimo edittale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché di quelli precedentemente svolti, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne consegue che "ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, legge n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta" (Cass. 26 maggio 1999, n. 5095).
Nel caso di specie, il al fine di provare la responsabilità del ricorrente, avrebbe Controparte_1
dovuto dimostrare la fondatezza del proprio atto impositivo il che non è avvenuto in quanto ha scelto di non costituirsi ed è rimasto contumace senza adempiere al deposito della documentazione relativa.
Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.lgs. 150/11, infatti, con il decreto di fissazione dell'udienza, il
Giudice ordina all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare entro il termine di giorni dieci prima della udienza fissata per la comparizione delle parti e discussione della causa, copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento e alla contestazione della violazione. Pertanto, l'incertezza del quadro probatorio comporta ai sensi dell'art. 6, comma 11, D.Lgs.
150/2011, l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22 con distrazione in favore dell'Avv. Stefano Mei dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza n. 2/2021 del 30.08.2021;
- Condanna il in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore della parte ricorrente in riassunzione che liquida in Euro
2.126,00 per compensi professionali oltre IVA, CAP e rimborso spese al 15% come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Stefano Mei dichiaratosi antistatario.
Rieti, 12 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa Francesca Tosi in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 194 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 12.09.2025 vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Poggio Mirteto, Via Provinciale Finocchieto 3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Mei del Foro di Rieti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.09.2021, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir dichiarare l'annullamento della ordinanza n. 2/2021, emessa dall'ente resistente, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma pari ad € 1.728,02.
Deduceva il ricorrente che in data 6 maggio 2021 gli veniva notificato il verbale di contestazione n.
043047/39/2021, redatto il medesimo giorno da personale appartenente alla Stazione Carabinieri
Forestale di Contigliano;
che in detto verbale si contestava la violazione degli artt. 131, 89 comma 3 del R.R. 7/05, così come sanzionata dall'art. 84 della L.R. 39/2002, per avere il ricorrente, in assenza di autorizzazione, proceduto alla riapertura di una pista forestale in zona boscata e soggetta a vincolo idrogeologico;
che la ordinanza ingiunzione era illegittima per insussistenza della violazione contestata. Il non si costituiva e non depositava la documentazione relativa Controparte_1 all'accertamento.
Il Tribunale di Rieti, iscritto a ruolo il ricorso al numero 1401/21 RG, in accoglimento della domanda, con sentenza n. 552/22 del 2.12.2022, annullava l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Il dichiarato contumace in primo grado, impugnava la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Rieti presso la Corte di Appello di Roma con procedimento avente RG 75/2023 sostenendo che non gli fosse mai stato notificato dalla Cancelleria del Tribunale il ricorso introduttivo.
La Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, con sentenza del 21 novembre 2024 n.
7318, statuiva: “...Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Rieti n. 552/2022 e rimette gli atti al Tribunale di Rieti…”.
Con ricorso in riassunzione il ricorrente chiedeva al Tribunale di: “annullare l'ordinanza ingiunzione n. 2/2021 adottata in data 30 agosto 2021 dal Sindaco del Comune di Casperia, accertando l'insussistenza della violazione amministrativa contestata. In via subordinata, voglia il
Tribunale, per quanto espresso in ricorso, rideterminare l'importo della sanzione irrogata nella misura del minimo edittale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché di quelli precedentemente svolti, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne consegue che "ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, legge n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta" (Cass. 26 maggio 1999, n. 5095).
Nel caso di specie, il al fine di provare la responsabilità del ricorrente, avrebbe Controparte_1
dovuto dimostrare la fondatezza del proprio atto impositivo il che non è avvenuto in quanto ha scelto di non costituirsi ed è rimasto contumace senza adempiere al deposito della documentazione relativa.
Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.lgs. 150/11, infatti, con il decreto di fissazione dell'udienza, il
Giudice ordina all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare entro il termine di giorni dieci prima della udienza fissata per la comparizione delle parti e discussione della causa, copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento e alla contestazione della violazione. Pertanto, l'incertezza del quadro probatorio comporta ai sensi dell'art. 6, comma 11, D.Lgs.
150/2011, l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22 con distrazione in favore dell'Avv. Stefano Mei dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza n. 2/2021 del 30.08.2021;
- Condanna il in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore della parte ricorrente in riassunzione che liquida in Euro
2.126,00 per compensi professionali oltre IVA, CAP e rimborso spese al 15% come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Stefano Mei dichiaratosi antistatario.
Rieti, 12 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi