Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2006, n. 20505
CASS
Sentenza 21 settembre 2006

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In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, costituisce violazione dei compiti - doveri del P.M., soprattutto in presenza di fatti definiti "gravissimi e raccapriccianti", la mancata iscrizione immediata nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nome della persona alla quale il reato è attribuibile: si tratta infatti di un adempimento che, pur presupponendo, per gli effetti che ne derivano, la completa identificazione della persona, ai fini della quale non è sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome, non ha carattere meramente formale, e non è quindi utilmente surrogabile dall'iscrizione nel registro relativo a "persone note da identificare" (cosiddetto modello 21). Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua, la valutazione dell'idoneità di tale violazione ad integrare un illecito disciplinare, non risultando credibili le giustificazioni addotte dal magistrato, e prospettandosi l'omissione o il ritardo dell'adempimento in questione come la conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2006, n. 20505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20505
Data del deposito : 21 settembre 2006

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