Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, costituisce violazione dei compiti - doveri del P.M., soprattutto in presenza di fatti definiti "gravissimi e raccapriccianti", la mancata iscrizione immediata nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nome della persona alla quale il reato è attribuibile: si tratta infatti di un adempimento che, pur presupponendo, per gli effetti che ne derivano, la completa identificazione della persona, ai fini della quale non è sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome, non ha carattere meramente formale, e non è quindi utilmente surrogabile dall'iscrizione nel registro relativo a "persone note da identificare" (cosiddetto modello 21). Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua, la valutazione dell'idoneità di tale violazione ad integrare un illecito disciplinare, non risultando credibili le giustificazioni addotte dal magistrato, e prospettandosi l'omissione o il ritardo dell'adempimento in questione come la conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza.
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- 1. Illecito disciplinare del magistrato e principio di correlazione tra incolpazione e condannaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2022
- 2. Interrogatorio aggressivo, mancata iscrizione della notizia di reato: magistrati condannati (Cass. 22402/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2006, n. 20505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20505 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliata in LOCALITA1, P.zza della L.n. 20, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - SEZIONE DISCIPLINARE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 61/03 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 10/05/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/06 dal Consigliere Dott. NOME3;
udito l'Avvocato NOME4per delega dell'avvocato NOME2;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME5che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel febbraio 2002 veniva promossa azione disciplinare nei confronti della Dott.ssa NOME1, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1, incolpata della violazione R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, per aver gravemente mancato al dovere di diligenza e tempestività nella trattazione di affari di natura penale rivestenti carattere di estrema gravità e delicatezza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, così compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate.
In particolare la dottoressa NOME1, delegata il 10 ottobre 2000 per la trattazione del procedimento penale a carico di "ignoti da identificare" n. 10163/00 concernente ripetuti, raccapriccianti abusi sessuali patiti da alcuni minori ad opera dei genitori e di altre persone, malgrado l'evidente gravità dei fatti e la conseguente urgenza nella trattazione, si limitava a richiedere via fax, in data 18 ottobre 2000, copia degli atti relativi ai minori al Tribunale per i minorenni di LOCALITA1, omettendo per contro, fino a tutto maggio dell'anno 2001, qualsiasi ulteriore attività di indagine, anche solo diretta ad accertare la complete generalità degli autori dei fatti. Nel corso della istruttoria l'incolpata si sottoponeva ad interrogatorio da parte del Procuratore Generale producendo memoria difensiva alla quale si riportava integralmente.
Le prospettazioni difensive della dott.ssa NOME1, quali complessivamente si evincevano dal contenuto della memoria e dalle specificazioni rese nel corso dell'interrogatorio si incentravano, sostanzialmente, sulla mancanza di incuria e negligenza e tendevano a sottolineare come il comportamento tenuto rientrasse "nella strategia processuale coscientemente adottata al caso e non nell'aver trascurato o dimenticato il procedimento". Invocava in proposito l'incolpata assunzione di testimonianze ritenute importanti come quelle dell'avv.to NOME6, al quale i minori erano stati poi affidati e dell'assistente NOME7. Richiamava altresì le non prevedibili insorte condizioni di salute (minaccia di aborto) che le avevano impedito, secondo la postulazione difensiva "di chiedere direttamente l'incidente probatorio".
Sentito il teste avv.to NOME6, interrogata l'incolpata ed acquisita documentazione, sulle conclusioni delle parti (la difesa instava per l'assoluzione ed il P.g. chiedeva l'affermazione di responsabilità in ordine alla contestata incolpazione con irrogazione della sanzione della censura) la sezione Disciplinare del CSM, con sentenza del 6 giugno 2003, depositata il 10 maggio 2005, riconosciuta la responsabilità della dott.ssa NOME1 nei limiti di cui in motivazione, le infliggeva la sanzione disciplinare dell'ammonimento. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la dott.ssa NOME1 sulla base di quattro motivi.
Il ricorso è stato notificato al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia (previa rinnovazione di quest'ultima notifica con ordinanza di queste Sezioni Unite in data 9 febbraio 2006). Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art.360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione del R.D.Lgs.31 maggio 1946, n. 511, art. 18 e dell'art. 335 c.p.p., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Contesta la ricorrente di aver omesso l'immediata iscrizione del procedimento dedotto in incolpazione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., avendo essa effettuato tale iscrizione il 10.10.2000 nel registro Mod. 21 "persone note da identificare" o di "noti da identificare" (senza materiale annotazione delle generalità) secondo una prassi consolidata e legittima, del tutto ignorata dalla impugnata sentenza, e ritualmente produttiva di tutti gli effetti giuridici previsti dalla legge processuale penale. Tal che il successivo ordine di iscrizione del Procuratore Aggiunto Dott. NOME8 del 14 giugno 2001 costituiva in realtà un semplice ordine di integrazione di una pregressa iscrizione con le generalità complete delle persone iscritte come "noti da identificare" (id est, i genitori delle persone offese).
Osserva che la omissione in discorso, irragionevolmente enfatizzata nella motivazione della decisione della Sezione Disciplinare, configurerebbe una colpa lieve, dato il carattere meramente formalistico dell'adempimento, il che escluderebbe la rilevanza disciplinare del fatto, essendo la responsabilità disciplinare del magistrato limitata, in caso di violazione di norme processuali, alle ipotesi di dolo e di colpa grave. La doglianza non può essere accolta.
È insegnamento costante di questa Suprema Corte in sede di interpretazione dell'art. 335 c.p.p. (vedi Cass. Pen. n. 4795 del 23.11.1996) che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito postula, per gli effetti che ne derivano, la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome, indicazione peraltro pure mancata nella fattispecie che ne occupa.
È evidente, pertanto, che la Sezione Disciplinare, pur in presenza della prassi indicata dalla incolpata della iscrizione nel registro "noti da identificare" dei procedimenti concernenti persone già conosciute, anche se non completamente generalizzate, abbia posto l'accento su tale obbligo di legge, ritenendo che esso rientrasse tra i compiti-doveri primari del Pubblico Ministero Dott.ssa NOME1, vieppiù in presenza di fatti proprio da quest'ultima definiti "gravissimi e raccapriccianti".
E costituisce d'altronde apprezzamento di merito, insindacabile nell'attuale sede, in quanto sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici, sia l'affermazione che la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione "ben può essere apprezzata dal Giudice disciplinare", allorquando l'omissione o il ritardo "costituiscano conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza", sia quella secondo cui la circostanza che l'obbligo in questione sia rimasto immotivatamente ed inspiegabilmente inevaso e negletto, fosse sufficiente ad integrare estremi di responsabilità disciplinare, non ponendosi le giustificazioni addotte dal magistrato in termini di accoglibilità e credibilità.
Con il secondo motivo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del R.D.Lgs. n.511 del 1946, art. 18, del principio di insindacabilità delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie, enucleabile dall'art. 101 Cost., comma 2 e art. 107 Cost., comma 4, ed altresì del principio di colpevolezza, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Rileva la ricorrente, in ordine all'esplicito rimprovero contenuto nella motivazione dell'impugnata decisione (più che nell'atto d'incolpazione) della omessa tempestiva individuazione ed identificazione (ai fini dell'iscrizione ex art. 335 c.p.p.) di uno dei compartecipi dei genitori nei reati di violenza sessuale in danno dei figli minori (tale "NOME9"), che il sindacato giurisdizionale disciplinare non può estendersi sino al punto di esigere dal magistrato incolpato risultati investigativi improbabili (come il rintraccio di persone in base ad un soprannome). La censura non ha pregio giacché all'incolpata non è ascritta di certo dall'impugnata sentenza la mancata identificazione dell'individuo chiamato "NOME9", bensì l'incontestata assenza di qualsiasi attività investigativa al riguardo per l'arco degli otto mesi in cui la stessa si occupò delle indagini preliminari, fino alla sua sostituzione ad opera del Procuratore aggiunto. Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione del R.D.Lgs. n.511 del 1946, art. 18, del principio di offensività e di quello di colpevolezza, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Osserva la ricorrente che l'impugnata sentenza, erroneamente aderendo ad una concezione dell'illecito disciplinare giudiziario in termini di illecito di mera condotta (illecito formale) e non già di illecito di evento (illecito materiale), non aveva esaminato e valutato adeguatamente circostanze emergenti dagli atti del processo e decisive ai fini dell'esclusione dell'addebito disciplinare, quantomeno per difetto di offensività materiale della condotta contestata (inerzia investigativa), quali:
a) il termine di legge per il compimento delle indagini era ancora pendente ed utilmente consistente quando l'incolpata si era assentata per motivi di salute (gravidanza a rischio) ed era stata sostituita dal Procuratore della Repubblica aggiunto Dott. NOME8;
b) durante gli otto mesi di contestata inattività (dal 10.10.2000 fino a tutto maggio 2001) nessuna iniziativa diretta alla avocazione delle indagini per inerzia era stata posta in essere dal Procuratore Generale di LOCALITA1 ai sensi dell'art. 412 c.p.p. ne' dagli altri soggetti legittimati di cui all'art. 413 c.p.p. (indagati e persone offese);
c) durante i predetti otto mesi non si era verificata la scadenza del termine di prescrizione dei reati;
d) l'inattività dell'incolpata durante tale periodo integrava non già una ipotesi di inerzia, frutto di negligenza e trascuratezza professionale, bensì di sospensione, frutto di consapevoli, responsabili e discrezionali determinazioni della medesima, improntate a sensibilità professionale in una materia, come quella delle violenze sessuali minorili, che richiedeva equilibrati contemperamenti tra il principio di speditezza dei procedimenti e quello di protezione dei testi vulnerabili;
sospensione accordata e prorogata sul punto dalla NOME1 su espressa richiesta dell'affidatario dei minori, avv.to NOME6;
e) l'incolpata continuava ad occuparsi a casa, ove era costretta per malattia, dei fascicoli più delicati, tanto che quello relativo al procedimento dedotto in incolpazione era stato prelevato dalla sua abitazione.
Il motivo è infondato.
Pur potendosi dare atto alla ricorrente della compiutezza dell'analisi ermeneutica sul tema in esso trattato, non può non evidenziarsi, come emerge dalla decisione della Sezione Disciplinare, che a fronte della incontestabile estrema gravità delle ipotesi criminose oggetto delle indagini, del tutto pacificamente la ricorrente, per l'intero arco di tempo suindicato, rimase sostanzialmente inerte, atteso che le uniche iniziative dalla stessa adottate risultano essere state la richiesta via fax in data 18 ottobre 2000 di copia degli atti relativi ai minori al Tribunale per i Minorenni di LOCALITA1, come si legge nell'incolpazione, e i tre contatti telefonici con l'avv.to NOME6 di LOCALITA2, affidatario dei minori in questione, di cui non vi era traccia scritta nelle carte di quel processo, ma emersi soltanto dalla deposizione resa dal sunnominato professionista in dibattimento.
Pertanto, non apparendo concludenti ai fini del dedotto difetto di offensività materiale della condotta contestata (inerzia investigativa) le circostanze elencate in ricorso nei capi da a) ad e), ritiene il Collegio che il semplice confronto tra le ipotesi criminose oltremodo gravi e la modestia delle innanzi accennate attività della NOME1, supporti l'affermata in sentenza lesione al bene costituito dalla considerazione professionale della stessa incolpata e dal prestigio della funzione giudiziaria, l'una e l'altra richiedenti una ben maggiore dose di diligenza.
Con il quarto motivo, si deduce, infine, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4 violazione del principio di correlazione tra incolpazione e sentenza di addebito disciplinare enucleabile dall'art. 477 c.p.p. 1930, art. 521 c.p.p. 1988 e art. 112 c.p.c.. Rileva la ricorrente che il fatto contestato in incolpazione della omessa attività investigativa era essenzialmente diverso da quello ritenuto in sentenza della omessa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., essendo tale attività non un atto investigativo, ma un mero atto di garanzia previsto dalla legge a favore dell'indagato, dal quale originano facoltà e scansioni processuali.
Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti giacché è innegabile una sostanziale corrispondenza tra l'incolpazione - che in tema fa riferimento all'inerzia dell'incolpata anche in ordine all'accertamento delle complete generalità degli autori dei fatti criminosi - e la motivazione dell'accertata responsabilità della NOME1 per violazione dell'art.335 c.p.p.. Nessuna statuizione sulle spese del presente procedimento non avendo gli intimati svolto in questa sede attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006