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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9253 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2671/2022
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Successivamente all'udienza del 19.06.2025 ore 10.04 nella causa tra e la parte opposta tempestivamente Parte_1 CP_1 costituita è comparso l'avvocato Michele NO, il quale si riporta all'atto di opposizione e chiede l'annullamento della DDI impugnata per le ragioni evidenziate in ricorso. In subordine chiede la riduzione della sanzione a fronte del carattere bagatellare dell'infrazione giustificata da quanto rappresentato.
Il Tribunale visto l'art 281 III comma sexies c.p.c trattiene la causa in decisione, con pronuncia del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a DDI n. 35889/2021/8/1/1 emessa in data 25/10/2021 da
[...]
Controparte_2 connessi alle Entrate Extra-Tributarie e notificata a mezzo Servizio Postale in data
26/11/2021 (lasciato avviso il 15/11/2021).
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale ANNULLARE la Determinazione
Dirigenziale di Ingiunzione n. 35889/2021/8/1/1 emessa in data 25/10/2021 da
[...]
Controparte_2 connessi alle Entrate Extra-Tributarie e notificata a mezzo Servizio Postale in data
26/11/2021, in quanto ingiusta ed illegittima per il dedotto vizio di motivazione, risultante dalle stesse difese di parte resistente, consistente nell'errata indicazione del Verbale di pagina1 di 3 accertamento presupposto inficiante la motivazione per relationem dell'atto impugnato e, comunque, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa di cui al Verbale di accertamento NAS n. 1/11 del 10/01/2017. In via meramente gradata, nel merito e per i motivi di cui agli scritti difensivi allegati alle presenti note di trattazione, ridurre la sanzione amministrativa di cui al Verbale di accertamento NAS n. 1/11 del 10/01/2017 nella misura minima edittale”. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni per parte opposta: Voglia il Tribunale, - in via preliminare, accertare la tempestività del ricorso ex art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011; - nel merito, rigettare il ricorso perché infondato, con ogni conseguenza di legge.
In allegato
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e dev'esser accolta. Parte_1
E', infatti, incontestato ed incontestabile che il verbale NAS n. 1/11 sia stato notificato a mani proprie in data 10.01.2017 laddove il DD impugnato (n. 35889/2021/8/1/1 emesso in data 25/10/2021) richiama un diverso verbale quale presupposto della determinazione ingiuntiva, ovvero il n. 111.
Pure ipotizzabile uno sforzo percettivo/accertativo da parte dell'ingiunto, lo stesso non è pretendibile in senso giuridico, con la conseguenza dell'invalidità derivata della DD opposta per vizio di motivazione.
Ed infatti, l'ipotesi della sanatoria dell'errore materiale – che viene avanzato dalla difesa dell'ente - si scontra con l'evidenza che l'attuale opponente abbia avuto rituale e certa cognizione che l'ingiunzione opposta si fondasse proprio su quel verbale di accertamento (1/11) solo con la costituzione in giudizio di avvenuta nella CP_2 successiva data 04.10.2022.
La conseguenza di quanto evidenziato si riverbera nell'inefficacia - a fini interruttivi della DDI opposta - in ragione del vizio rappresentato, e posto che dalla data della notifica a mani del verbale 1/11 (10.01.2017) alla data della costituzione in giudizio di
[...]
( 4.10.2022) sono intercorsi ben più dei cinque anni di cui all'articolo 28 Legge CP_2
689/1981: la conseguenza è l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo e si liquidano – in proporzione al valore della controversia - in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il T:ribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
2671/2022:
pagina2 di 3 a) Accoglie l'opposizione proposta da e dichiara la Parte_1 nullità della DDI n. 35889/2021/8/1/1 emessa in data 25/10/2021 da
[...]
Controparte_2 connessi alle Entrate Extra-Tributarie e notificata a mezzo Servizio
[...]
Postale in data 26/11/2021 con prescrizione della pretesa avanzata da
[...]
CP_2
b) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente CP_2 giudizio che liquida nella misura di € 1500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.P.A. che distrae in favore dell'avvocato Michele
NO che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Così deciso in Roma lì 19/06/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Successivamente all'udienza del 19.06.2025 ore 10.04 nella causa tra e la parte opposta tempestivamente Parte_1 CP_1 costituita è comparso l'avvocato Michele NO, il quale si riporta all'atto di opposizione e chiede l'annullamento della DDI impugnata per le ragioni evidenziate in ricorso. In subordine chiede la riduzione della sanzione a fronte del carattere bagatellare dell'infrazione giustificata da quanto rappresentato.
Il Tribunale visto l'art 281 III comma sexies c.p.c trattiene la causa in decisione, con pronuncia del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a DDI n. 35889/2021/8/1/1 emessa in data 25/10/2021 da
[...]
Controparte_2 connessi alle Entrate Extra-Tributarie e notificata a mezzo Servizio Postale in data
26/11/2021 (lasciato avviso il 15/11/2021).
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale ANNULLARE la Determinazione
Dirigenziale di Ingiunzione n. 35889/2021/8/1/1 emessa in data 25/10/2021 da
[...]
Controparte_2 connessi alle Entrate Extra-Tributarie e notificata a mezzo Servizio Postale in data
26/11/2021, in quanto ingiusta ed illegittima per il dedotto vizio di motivazione, risultante dalle stesse difese di parte resistente, consistente nell'errata indicazione del Verbale di pagina1 di 3 accertamento presupposto inficiante la motivazione per relationem dell'atto impugnato e, comunque, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa di cui al Verbale di accertamento NAS n. 1/11 del 10/01/2017. In via meramente gradata, nel merito e per i motivi di cui agli scritti difensivi allegati alle presenti note di trattazione, ridurre la sanzione amministrativa di cui al Verbale di accertamento NAS n. 1/11 del 10/01/2017 nella misura minima edittale”. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Conclusioni per parte opposta: Voglia il Tribunale, - in via preliminare, accertare la tempestività del ricorso ex art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011; - nel merito, rigettare il ricorso perché infondato, con ogni conseguenza di legge.
In allegato
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e dev'esser accolta. Parte_1
E', infatti, incontestato ed incontestabile che il verbale NAS n. 1/11 sia stato notificato a mani proprie in data 10.01.2017 laddove il DD impugnato (n. 35889/2021/8/1/1 emesso in data 25/10/2021) richiama un diverso verbale quale presupposto della determinazione ingiuntiva, ovvero il n. 111.
Pure ipotizzabile uno sforzo percettivo/accertativo da parte dell'ingiunto, lo stesso non è pretendibile in senso giuridico, con la conseguenza dell'invalidità derivata della DD opposta per vizio di motivazione.
Ed infatti, l'ipotesi della sanatoria dell'errore materiale – che viene avanzato dalla difesa dell'ente - si scontra con l'evidenza che l'attuale opponente abbia avuto rituale e certa cognizione che l'ingiunzione opposta si fondasse proprio su quel verbale di accertamento (1/11) solo con la costituzione in giudizio di avvenuta nella CP_2 successiva data 04.10.2022.
La conseguenza di quanto evidenziato si riverbera nell'inefficacia - a fini interruttivi della DDI opposta - in ragione del vizio rappresentato, e posto che dalla data della notifica a mani del verbale 1/11 (10.01.2017) alla data della costituzione in giudizio di
[...]
( 4.10.2022) sono intercorsi ben più dei cinque anni di cui all'articolo 28 Legge CP_2
689/1981: la conseguenza è l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo e si liquidano – in proporzione al valore della controversia - in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il T:ribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
2671/2022:
pagina2 di 3 a) Accoglie l'opposizione proposta da e dichiara la Parte_1 nullità della DDI n. 35889/2021/8/1/1 emessa in data 25/10/2021 da
[...]
Controparte_2 connessi alle Entrate Extra-Tributarie e notificata a mezzo Servizio
[...]
Postale in data 26/11/2021 con prescrizione della pretesa avanzata da
[...]
CP_2
b) Condanna al pagamento delle spese processuali del presente CP_2 giudizio che liquida nella misura di € 1500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.P.A. che distrae in favore dell'avvocato Michele
NO che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Così deciso in Roma lì 19/06/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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