TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. NC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4614 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Carollo, presso il cui studio C.F._1
a Palermo, via PE TI n. 222, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Liliana Abenavoli, presso il cui studio a Palermo, via
PE TI n. 222, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 03/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/10/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 28/01/1989 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1086/2011, emesso da questo Tribunale il 28/01/2011;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto del
03/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“II signor verserà alla signora , a titolo di Controparte_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento della IG (19/05/1998), la somma di € 250,00, fintantoché la stessa non sarà economicamente autosufficiente.
La suddetta somma sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat”.
Con decreto del 20/10/2025 il Giudice delegato ha onerato le parti ad integrare le condizioni, evidenziando “considerato che le parti nell'accordo non hanno previsto la quota di Per_ compartecipazione alle spese straordinarie per la IG ”.
Le parti hanno depositato note integrative in data 28/11/2025, con cui hanno precisato che:
” Il signor verserà alla signora , a titolo di Controparte_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento della IG , la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni Per_ mese a titolo di contributo al mantenimento della IG , con la stessa convivente, fintanto che la ragazza, che è laureata in odontoiatria, non si renderà economicamente autosufficiente.
La suddetta somma sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- Il signor si obbliga a versare alla signora Controparte_1 Parte_1
Per_ il 20 % delle spese straordinarie per la IG ”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 28/01/1989 da , nata a [...] il Parte_1
04/08/1960 ( e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
2 02/01/1955 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
03/10/2025 e nelle note integrative del 28/11/2025, come riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 16, parte II, serie A, dell'anno 1989).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA NO NC IC
3