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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice ET di OB, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 756/2024 R.G.A.C., promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vittorio Briganti
Parte attrice
C o n t r o nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Pianini C.F._2
Parte convenuta sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale della Spezia dichiarare che l'immobile di proprietà del sig.
[...]
sito in Castelnuovo Magra, Via di Mezzo, 6, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1
Castelnuovo Magra al foglio 9, mappale 30, subalterno 2, categoria A/5, classe 3, vani 3,5 e rendita
€ 234,99, è intercluso nell'accesso alla pubblica strada e di conseguenza, in forza dell'art. 1051 del
Codice Civile, disponga la creazione di una servitù di passaggio promiscuo sulla strada privata della sig.ra presente sui mappali 685 e 686 (o su altro ritenuto eventualmente Controparte_1 più comodo per la convenuta) stabilendo l'indennità ritenuta equa e giusta. In caso di opposizione si chiede la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare che l'immobile di proprietà del Sig. , sito Parte_1 in Castelnuovo Magra (SP), Via di Mezzo n. 6, censito all'N.C.E.U. del menzionato Comune al fg. 9, mapp. 30, sub. 2, cat. A/5, classe 3, di vani 3,5, non è intercluso, e per l'effetto respingere la domanda proposta dall'attore. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 L'attore ha agito nella presente sede quale proprietario, dal 13.12.2010, dell'immobile sito in
Castelnuovo Magra, Via di Mezzo n. 6; bene identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 9, mappale 30, subalterno 2.
Nel proprio atto introduttivo ha dedotto: che per accedere al fabbricato ove è ubicato il suo Pt_1 appartamento non esiste pubblica via;
di non poter utilizzare allo scopo la strada privata presente sui mappali 685 e 686 di proprietà della convenuta, spesso chiusa da un cancello automatico, stante il diniego ricevuto al riguardo;
che in origine l'accesso all'immobile era esercitato di fatto anche carrabilmente, attraverso un passaggio posto sull'argine del Torrente Bettigna, fino in prossimità della corte comune all'edificio; che dal novembre 2012 il passaggio carrabile è divenuto impossibile, per via di alcuni blocchi di cemento posizionati in loco dal a seguito di un'esondazione; che il CP_2 sentiero in questione in ogni caso è poco praticabile quando piove ed è totalmente privo di protezioni e illuminazione;
che l'accesso a tale sentiero, inoltre, dal 2016 viene vietato in caso di diramazione di allerta meteorologico o idrogeologico, per ordine dell'amministrazione locale, in conformità alla normativa nazionale di riferimento.
Sul presupposto della sussistenza di una situazione di interclusione assoluta, è stata così formulata domanda ex art. 1051 c.c., al fine di ottenere, previa determinazione dell'indennità del caso, il diritto di passaggio promiscuo sulla strada privata di proprietà della convenuta (peraltro già gravata da servitù in favore di altri immobili vicini). si è opposta con comparsa di costituzione del 10.9.2024, evidenziando come la presenza del CP_1 sentiero indicato dallo stesso attore, percorribile a piedi, contraddica l'assunto posto a fondamento della domanda di citazione e come eventuali difficoltà di accesso siano piuttosto da inquadrare ai sensi dell'art. 1052 c.c.; norma la cui applicazione, tuttavia, renderebbe necessaria la valutazione di profili neppure trattati da . Pt_1
In ogni caso, la convenuta ha contestato la circostanza per cui l'accesso in questione non sarebbe facilmente praticabile, trattandosi di parte della rete dei sentieri CAI di Val di Magra, quotidianamente frequentata da molte persone;
deducendo, infine, di non aver mai negato la propria disponibilità a garantire il passaggio attraverso la propria strada in situazione di forza maggiore, in ossequio ai doveri di buon vicinato.
L'attore non ha depositato le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
La causa non è stata istruita (cfr. ordinanza del 23.2.2025) e viene ora in decisione a seguito di discussione orale.
Preliminarmente, come eccepito all'ultima udienza da va rilevata l'inammissibilità dell'atto CP_1 depositato in data 18.7.2025 da , laddove, oltre alle conclusioni precisate, è stata predisposta Pt_1 una vera e propria memoria conclusionale non autorizzata;
così come inutilizzabili ai fini di decisione,
2 in quanto tardivi, sono i nuovi documenti allegati a quell'atto (
1. Nuovo percorso sentiero CAI;
2.
Cartelli posizionati all'ingresso del viottolo;
3. Regolamento Comuni Luni, Castelnuovo Magra,
Sarzana, Santo Stefano Magra).
Va, peraltro, osservato che parte attrice ha comunque potuto svolgere le proprie argomentazioni difensive in sede di discussione d'udienza.
Nel merito, si tratta di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1051 c.c.; precisandosi che non ha formulato anche domanda ai sensi dell'art. 1052 c.c. Pt_1
Va quindi richiamato, come da precedente ordinanza, l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui “la costituzione di un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, prevista dall'art. 1051 c.c., e quella di costituzione di passaggio coattivo in favore di un fondo non intercluso, disciplinata dall'art. 1052 c.c., pur avendo presupposti in parte identici, si distinguono sia per il petitum che per la causa petendi e rispondono ad esigenze diverse dell'agricoltura e dell'industria, tutelando la previsione dell'art. 1051 c.c., l'interesse individuale del proprietario del fondo intercluso ed obbedendo, invece, quella dell'art. 1052 c.c., ad un concreto interesse della collettività”; con la conseguenza che il giudice adito per la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso non può, a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione, pronunciare senza domanda della parte la costituzione della medesima servitù in favore del medesimo fondo risultato non intercluso
(cfr. Cass. n. 6270/2008; si veda, altresì, Cass. n. 30317/2017).
Ciò detto, l'attore, come visto, sostiene che il proprio bene sia assolutamente intercluso in quanto il sentiero pur esistente e percorribile pedonalmente sarebbe “incomodo, pericoloso, buio”, oltre che interdetto per ordinanza comunale in caso di allerta.
Il Tribunale ritiene che tali assunti non possano essere condivisi.
L'art. 1051 c.c. equipara l'ipotesi in cui il fondo non abbia uscita sulla via pubblica a quella in cui il proprietario non possa procurarsi detta uscita “senza eccessivo dispendio o disagio”.
La preferibile giurisprudenza, anche di legittimità, ha dunque chiarito che la norma si applica anche in caso di passaggio assolutamente impraticabile, purché in forza di una situazione non meramente transitoria o accidentale (cfr. Cass. n. 1012/1992).
Ora, nella specie il sentiero in oggetto, in quanto posto sull'argine di un torrente, non può in effetti essere percorso durante l'allerta meteo (cfr. doc. 2 fasc. p. att.).
Ebbene, a parere dello scrivente tale circostanza configura un impedimento (oltre che eventuale, comunque) di natura sola transitoria, essendo nel caso limitato a quelle ore della giornata per le quali la pubblica amministrazione abbia diramato l'allerta.
Essa, pertanto, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza appena richiamata è qui irrilevante.
3 Per il resto, sono state dedotte circostanze relative alla presunta incomodità del passaggio, che al più avrebbero potuto rilevare nell'ambito di un giudizio in cui fosse stata formulata domanda ex art. 1052
c.c. (c.d. interclusione relativa).
Tali circostanze, ad ogni modo, a fronte delle puntuali contestazioni della convenuta, non possono ritenersi adeguatamente provate in giudizio sulla scorta delle sole fotografie allegate all'atto di citazione.
In tale quadro, è esplorativa e quindi inammissibile la richiesta di CTU pure formulata da . Pt_1
Infine, va rilevata la tardività dell'allegazione conclusiva in merito al possibile divieto regolamentare di utilizzo del sentiero de quo durante le ore serali o notturne o di scarsa visibilità, rispetto alla quale nulla era stato dedotto in atto citazione (ove è stato fatto unicamente riferimento a una condizione dei luoghi caratterizzata da assenza di illuminazione); allegazione che qui non viene presa in alcun modo in considerazione.
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia, inferiore a 5.200,00 euro e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella (la n. 2) per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in 1.701,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La Spezia, 6.10.2025
Il Giudice
ET Di OB
4
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice ET di OB, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 756/2024 R.G.A.C., promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vittorio Briganti
Parte attrice
C o n t r o nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Pianini C.F._2
Parte convenuta sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale della Spezia dichiarare che l'immobile di proprietà del sig.
[...]
sito in Castelnuovo Magra, Via di Mezzo, 6, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1
Castelnuovo Magra al foglio 9, mappale 30, subalterno 2, categoria A/5, classe 3, vani 3,5 e rendita
€ 234,99, è intercluso nell'accesso alla pubblica strada e di conseguenza, in forza dell'art. 1051 del
Codice Civile, disponga la creazione di una servitù di passaggio promiscuo sulla strada privata della sig.ra presente sui mappali 685 e 686 (o su altro ritenuto eventualmente Controparte_1 più comodo per la convenuta) stabilendo l'indennità ritenuta equa e giusta. In caso di opposizione si chiede la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare che l'immobile di proprietà del Sig. , sito Parte_1 in Castelnuovo Magra (SP), Via di Mezzo n. 6, censito all'N.C.E.U. del menzionato Comune al fg. 9, mapp. 30, sub. 2, cat. A/5, classe 3, di vani 3,5, non è intercluso, e per l'effetto respingere la domanda proposta dall'attore. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 L'attore ha agito nella presente sede quale proprietario, dal 13.12.2010, dell'immobile sito in
Castelnuovo Magra, Via di Mezzo n. 6; bene identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 9, mappale 30, subalterno 2.
Nel proprio atto introduttivo ha dedotto: che per accedere al fabbricato ove è ubicato il suo Pt_1 appartamento non esiste pubblica via;
di non poter utilizzare allo scopo la strada privata presente sui mappali 685 e 686 di proprietà della convenuta, spesso chiusa da un cancello automatico, stante il diniego ricevuto al riguardo;
che in origine l'accesso all'immobile era esercitato di fatto anche carrabilmente, attraverso un passaggio posto sull'argine del Torrente Bettigna, fino in prossimità della corte comune all'edificio; che dal novembre 2012 il passaggio carrabile è divenuto impossibile, per via di alcuni blocchi di cemento posizionati in loco dal a seguito di un'esondazione; che il CP_2 sentiero in questione in ogni caso è poco praticabile quando piove ed è totalmente privo di protezioni e illuminazione;
che l'accesso a tale sentiero, inoltre, dal 2016 viene vietato in caso di diramazione di allerta meteorologico o idrogeologico, per ordine dell'amministrazione locale, in conformità alla normativa nazionale di riferimento.
Sul presupposto della sussistenza di una situazione di interclusione assoluta, è stata così formulata domanda ex art. 1051 c.c., al fine di ottenere, previa determinazione dell'indennità del caso, il diritto di passaggio promiscuo sulla strada privata di proprietà della convenuta (peraltro già gravata da servitù in favore di altri immobili vicini). si è opposta con comparsa di costituzione del 10.9.2024, evidenziando come la presenza del CP_1 sentiero indicato dallo stesso attore, percorribile a piedi, contraddica l'assunto posto a fondamento della domanda di citazione e come eventuali difficoltà di accesso siano piuttosto da inquadrare ai sensi dell'art. 1052 c.c.; norma la cui applicazione, tuttavia, renderebbe necessaria la valutazione di profili neppure trattati da . Pt_1
In ogni caso, la convenuta ha contestato la circostanza per cui l'accesso in questione non sarebbe facilmente praticabile, trattandosi di parte della rete dei sentieri CAI di Val di Magra, quotidianamente frequentata da molte persone;
deducendo, infine, di non aver mai negato la propria disponibilità a garantire il passaggio attraverso la propria strada in situazione di forza maggiore, in ossequio ai doveri di buon vicinato.
L'attore non ha depositato le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
La causa non è stata istruita (cfr. ordinanza del 23.2.2025) e viene ora in decisione a seguito di discussione orale.
Preliminarmente, come eccepito all'ultima udienza da va rilevata l'inammissibilità dell'atto CP_1 depositato in data 18.7.2025 da , laddove, oltre alle conclusioni precisate, è stata predisposta Pt_1 una vera e propria memoria conclusionale non autorizzata;
così come inutilizzabili ai fini di decisione,
2 in quanto tardivi, sono i nuovi documenti allegati a quell'atto (
1. Nuovo percorso sentiero CAI;
2.
Cartelli posizionati all'ingresso del viottolo;
3. Regolamento Comuni Luni, Castelnuovo Magra,
Sarzana, Santo Stefano Magra).
Va, peraltro, osservato che parte attrice ha comunque potuto svolgere le proprie argomentazioni difensive in sede di discussione d'udienza.
Nel merito, si tratta di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1051 c.c.; precisandosi che non ha formulato anche domanda ai sensi dell'art. 1052 c.c. Pt_1
Va quindi richiamato, come da precedente ordinanza, l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui “la costituzione di un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, prevista dall'art. 1051 c.c., e quella di costituzione di passaggio coattivo in favore di un fondo non intercluso, disciplinata dall'art. 1052 c.c., pur avendo presupposti in parte identici, si distinguono sia per il petitum che per la causa petendi e rispondono ad esigenze diverse dell'agricoltura e dell'industria, tutelando la previsione dell'art. 1051 c.c., l'interesse individuale del proprietario del fondo intercluso ed obbedendo, invece, quella dell'art. 1052 c.c., ad un concreto interesse della collettività”; con la conseguenza che il giudice adito per la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso non può, a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione, pronunciare senza domanda della parte la costituzione della medesima servitù in favore del medesimo fondo risultato non intercluso
(cfr. Cass. n. 6270/2008; si veda, altresì, Cass. n. 30317/2017).
Ciò detto, l'attore, come visto, sostiene che il proprio bene sia assolutamente intercluso in quanto il sentiero pur esistente e percorribile pedonalmente sarebbe “incomodo, pericoloso, buio”, oltre che interdetto per ordinanza comunale in caso di allerta.
Il Tribunale ritiene che tali assunti non possano essere condivisi.
L'art. 1051 c.c. equipara l'ipotesi in cui il fondo non abbia uscita sulla via pubblica a quella in cui il proprietario non possa procurarsi detta uscita “senza eccessivo dispendio o disagio”.
La preferibile giurisprudenza, anche di legittimità, ha dunque chiarito che la norma si applica anche in caso di passaggio assolutamente impraticabile, purché in forza di una situazione non meramente transitoria o accidentale (cfr. Cass. n. 1012/1992).
Ora, nella specie il sentiero in oggetto, in quanto posto sull'argine di un torrente, non può in effetti essere percorso durante l'allerta meteo (cfr. doc. 2 fasc. p. att.).
Ebbene, a parere dello scrivente tale circostanza configura un impedimento (oltre che eventuale, comunque) di natura sola transitoria, essendo nel caso limitato a quelle ore della giornata per le quali la pubblica amministrazione abbia diramato l'allerta.
Essa, pertanto, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza appena richiamata è qui irrilevante.
3 Per il resto, sono state dedotte circostanze relative alla presunta incomodità del passaggio, che al più avrebbero potuto rilevare nell'ambito di un giudizio in cui fosse stata formulata domanda ex art. 1052
c.c. (c.d. interclusione relativa).
Tali circostanze, ad ogni modo, a fronte delle puntuali contestazioni della convenuta, non possono ritenersi adeguatamente provate in giudizio sulla scorta delle sole fotografie allegate all'atto di citazione.
In tale quadro, è esplorativa e quindi inammissibile la richiesta di CTU pure formulata da . Pt_1
Infine, va rilevata la tardività dell'allegazione conclusiva in merito al possibile divieto regolamentare di utilizzo del sentiero de quo durante le ore serali o notturne o di scarsa visibilità, rispetto alla quale nulla era stato dedotto in atto citazione (ove è stato fatto unicamente riferimento a una condizione dei luoghi caratterizzata da assenza di illuminazione); allegazione che qui non viene presa in alcun modo in considerazione.
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia, inferiore a 5.200,00 euro e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella (la n. 2) per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in 1.701,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La Spezia, 6.10.2025
Il Giudice
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