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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.6288/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(c.f ), in persona del Curatore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA Vincenzo Giuffrida 2B CATANIA, presso lo studio dell'Avv.
UA CO, che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione del G.D., per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
), (c.f. ) e C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
( ) in Catania, Via Musumeci, 160 presso lo studio dell'Avv. Antonino CodiceFiscale_4
Malaponte, che li rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha convenuto in Parte_1 giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 chiedendo di accertare la nullità del testamento pubblico del 3.3.2021 di l'apertura CP_5 della successione legittima in favore dell'erede nonchè di dichiarare Controparte_1 inefficace l'atto di donazione del 5 aprile 2022.
I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
1 All'ultima udienza del 29.10.2025, le parti presenti personalmente hanno dichiarato di volere rispettivamente rinunciare agli atti del giudizio e accettare la rinuncia con intervenuto accordo sulla compensazione delle spese di lite, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio e di ordinare al
Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 11.7.23 ai nn.reg. generale 33957 e reg. part. 25647.
Ciò premesso, in punto di fatto, ai sensi dell'art.306 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, attesa la rinuncia agli atti da parte dell'attore e l'accettazione della controparte, da cui appunto si evince la volontà abdicativa di entrambe le parti.
Le spese restano compensate come da accordo delle parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dei convenuti in solido.
Va infine ordinata al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 11.7.23 ai nn.reg. generale 33957 e reg. part. 25647.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, visto l'art.306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in solido;
ordina al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data
11.7.23 ai nn. 33957 registro generale e 25647 registro particolare.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 30/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(c.f ), in persona del Curatore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA Vincenzo Giuffrida 2B CATANIA, presso lo studio dell'Avv.
UA CO, che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione del G.D., per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
), (c.f. ) e C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
( ) in Catania, Via Musumeci, 160 presso lo studio dell'Avv. Antonino CodiceFiscale_4
Malaponte, che li rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha convenuto in Parte_1 giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 chiedendo di accertare la nullità del testamento pubblico del 3.3.2021 di l'apertura CP_5 della successione legittima in favore dell'erede nonchè di dichiarare Controparte_1 inefficace l'atto di donazione del 5 aprile 2022.
I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
1 All'ultima udienza del 29.10.2025, le parti presenti personalmente hanno dichiarato di volere rispettivamente rinunciare agli atti del giudizio e accettare la rinuncia con intervenuto accordo sulla compensazione delle spese di lite, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio e di ordinare al
Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 11.7.23 ai nn.reg. generale 33957 e reg. part. 25647.
Ciò premesso, in punto di fatto, ai sensi dell'art.306 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, attesa la rinuncia agli atti da parte dell'attore e l'accettazione della controparte, da cui appunto si evince la volontà abdicativa di entrambe le parti.
Le spese restano compensate come da accordo delle parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dei convenuti in solido.
Va infine ordinata al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 11.7.23 ai nn.reg. generale 33957 e reg. part. 25647.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, visto l'art.306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in solido;
ordina al Conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data
11.7.23 ai nn. 33957 registro generale e 25647 registro particolare.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 30/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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