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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 321/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Grabo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e (c.f. ), rappresentate e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 P.IVA_2
difese in giudizio dall'avv. Don Dolawattage Saparamadu Yohan Kalhara, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carlo Alberto Giovanardi e dall'avv. Cristiano
Ruspi, con domicilio presso, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
appellata
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1921 emessa il 3/10/23 dal Tribunale di OV
(Giudice: dott. Alberto Stocco).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
I) Accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di gravame di cui in narrativa;
II) Accogliere tutti i motivi di gravame dedotti nel presente atto, effettuato l'esplicito richiamo ex art. 346 c.p.c. a tutte le domande, deduzioni, eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, come richiamate nella parte narrativa del presente atto;
III) Accertata l'intervenuta violazione delle norme del codice civile di cui agli artt. 2729, 2901
c.c. e le norme processuali di cui agli artt. 14, 15, 91 c.p.c., nonché del D.M. n. 55/2014, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 1921/2023 resa in data 06.10.2023 dal
Tribunale di OV per i motivi spiegati nel presente atto, statuendo come segue:
i) Accertare la validità ed efficacia dell'atto di compravendita del 02.11.2017 n. 429.555 di repertorio del notaio di OV, trascritto a OV il 06.11.2017 ai nn. Persona_1
42840/27593, stipulato tra e avente ad Controparte_2 Controparte_3
oggetto due appartamenti del condominio sito a OV in via Jacopo d'Avanzo n. 41, censiti al catasto fabbricati Comune di OV, f. 65, mapp. 73, subb. 13 e 15;
ii) Accertare la validità e l'efficacia dell'atto di compravendita autenticato in date 23-
24.04.2018 dal notaio di OV al n. 430.849 di suo repertorio, trascritto a Persona_1
OV il 30.04.2018 ai nn. 16102/10564, stipulato tra Parte_3 avente ad oggetto l'appartamento del condominio sito a OV in via Jacopo
[...]
d'Avanzo n. 41 censito al catasto fabbricati Comune di OV, f. 65, mapp. 73, sub. 15;
iii) Accertare la validità e l'efficacia dell'atto di compravendita del 28.05.2018 n. 431.073 di repertorio del notaio di OV, stipulato tra e avente Persona_1 Parte_2 CP_4 ad oggetto l'appartamento del condominio sito a OV in via Jacopo d'Avanzo n. 41 censito al catasto fabbricati Comune di OV, f. 65, mapp. 73, sub. 13; iv) Determinare il corretto valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite;
v) Condannare al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio CP_1
ex art. 91 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da e in sede di Pt_2 Pt_1 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata dall'avv. Antonio Castellini il
16.03.2022.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello perché inammissibile e comunque perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza n. 1921/2023 del Tribunale di OV, in persona del Giudice Dott. Alberto Stocco, depositata in data 06.10.2023, nella causa iscritta al R.G. n. 5179/2021;
IN OGNI CASO: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da
[...]
nel primo grado di giudizio e di seguito, per quanto occorra, Controparte_5
ritrascritte:
1.NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto Controparte_5
di compravendita in data 2 novembre 2017, a rogito notaio di OV, rep. n. Persona_1
429555, racc. n. 51073, con il quale il sig. ha venduto a Controparte_2 Controparte_3
i beni immobili censiti al catasto fabbricati Comune di OV, f. 65, mapp. 73,
[...]
subb. 13 e 15; con ogni ulteriore conseguente statuizione di accertamento e di condanna derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione ai predetti immobili e, per l'effetto, ordinare l'annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c., e di ogni altro provvedimento conseguente all'azione revocatoria promossa con il presente giudizio, nei registri immobiliari della competente Conservatoria, in margine alla trascrizione del predetto atto di disposizione e dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
2. NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 Controparte_5
c.c., dell'atto di compravendita in data 23-24 aprile 2018, autenticato dal notaio Persona_1
di OV, rep. n. 430849, racc. n. 51885, con il quale ha Controparte_3
venduto il bene immobile censito al catasto fabbricati Comune di OV, f. 65, Parte_1
mapp. 73, sub 15; con ogni ulteriore conseguente statuizione di accertamento e di condanna derivante dall'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione al predetto immobile e, per l'effetto, ordinare l'annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c., e di ogni altro provvedimento conseguente all'azione revocatoria promossa con il presente giudizio, nei registri immobiliari della competente Conservatoria, in margine alla trascrizione del predetto atto di disposizione e dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
3. NEL MERITO, IN SUBORDINE: rispetto alla domanda principale di cui al punto 2, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 37.500 corrisposta da per l'acquisto CP_1 Pt_1 dell'immobile censito al catasto fabbricati Comune di OV, f. 65, mapp. 73, sub 15, oltre interessi legali e rivalutazione;
4. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: condannare , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma CP_1 di € 80.000 corrisposta dal sig. per l'acquisto dell'immobile censito al catasto CP_4
fabbricati Comune di OV, f. 65, mapp. 73, sub 13, oltre interessi legali e rivalutazione;
IN VIA ISTRUTTORIA: respingere le istanze istruttorie avversarie, siccome inammissibili, irrilevanti ovvero ininfluenti per le ragioni esposte in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.07.2021, Controparte_5
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di OV, Controparte_2 Parte_3 chiedendo la declaratoria d'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di
[...]
compravendita del 2 novembre 2017 (n. 429.555 di repertorio del notaio di Persona_1
OV) stipulato tra e nonché dell'atto di compravendita Controparte_2 CP_3 autenticato in date 23-24 aprile 2018 dal notaio di OV (al n. 430.849 di suo Persona_1
repertorio) stipulato tra e chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento CP_3 Parte_1
del danno a fronte del successivo trasferimento degli immobili.
Si costituivano in giudizio, con separati atti, e Controparte_2 Parte_1 CP_3
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, con sentenza n. 1921/2023 emessa il 03/10/2023 il
Tribunale di OV, in composizione monocratica, accoglieva le domande nei seguenti termini:
1. DICHIARA l'inefficacia nei confronti di Controparte_5 dell'atto di compravendita del 2 novembre 2017 n. 429.555 di repertorio del notaio Per_1
di OV, trascritto a OV il 6 novembre ai nn. 42840/27593, stipulato tra
[...] [...]
e avente ad oggetto due appartamenti del CP_2 CP_3 Controparte_3 condominio sito a OV in via Jacopo D'Avanzo n. 41 censiti al catasto fabbricati Comune di OV, f. 65, mapp. 73, subb. 13 e 15.
2. DICHIARA l'inefficacia nei confronti di Controparte_5 dell'atto di compravendita autenticato in date 23-24 aprile 2018 dal notaio di Persona_1
OV al n. 430.849 di suo repertorio, trascritto a OV il 30 aprile 2018 ai nn.
16102/10564, stipulato tra e avente ad CP_3 Controparte_3 Parte_1 oggetto l'appartamento del condominio sito a OV in via Jacopo D'Avanzo n. 41 censiti al catasto fabbricati Comune di OV, f. 65, mapp. 73, sub. 15.
3. CONDANNA la società al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di euro 98.508,89, oltre agli Controparte_5
interessi al tasso 16 legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
4. CONDANNA e , in solido Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_5
spese che si liquidano in: euro 1.713,00 per spese specifiche ed euro 37.951,00 per
[...]
compensi; oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine,
IVA e Cassa professionale, come per legge.” Con atto di citazione in appello notificato in data 24.02.2024, e Parte_1 CP_3
impugnavano la sentenza n. 1921/2023 del Tribunale di OV, chiedendone la totale riforma con rigetto delle domande.
Si costituiva tempestivamente , resistendo al gravame. Controparte_5
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato Controparte_2
contumace con ordinanza del 25.06.2024.
Il Presidente Istruttore assegnava, quindi i termini per il deposito di note conclusionali e fissava udienza ex art. 350 bis cpc per il 4/2/25, in cui le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e si riportavano ai rispettivi scritti depositati nei termini assegnati.
All'esito della discussione orale, la Corte tratteneva la causa in decisione e pronunciava la sentenza che segue.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto la domanda attorea sul presupposto che vantasse un credito di € 1.449.209,46 verso originato dalla truffa CP_1 Controparte_2
contrattuale accertata sia in sede penale con sentenza n. 2487 di data 23.09.2019 del Tribunale di Milano e sia in sede civile con sentenza n. 5557 di data 21.09.2020 del medesimo Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato. Dato atto dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, anteriore agli atti di disposizione oggetto di causa, il primo giudice ha esaminato ciascuna domanda revocatoria riscontrandone il fondamento nei seguenti termini:
- circa la prima domanda revocatoria, avente ad oggetto l'atto di compravendita del 2 novembre 2017 stipulato tra e , con cui Controparte_2 Controparte_3
il primo aveva trasferito alla società acquirente la proprietà di due appartamenti siti in
OV, via Jacopo d'Avanzo 41 (mapp. 73 sub 13 e sub 15), a fronte del corrispettivo di € 75.000,00, di cui € 40.138,00 pagati mediante compensazione con il credito vantato dalla parte acquirente nei confronti della parte venditrice e € 35.000,00 da pagarsi mediante 5 rate mensili di € 7.000,00 ciascuna. Il primo giudice ha ritenuto sussistenti gli elementi necessari per la revoca dell'atto, posto che, quanto all'eventus damni, la dismissione di due appartamenti, per un corrispettivo inferiore al valore di mercato versato con modalità particolarmente favorevoli. aveva arrecato un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie ed aveva determinato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, debitore che non aveva dimostrato la sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le pretese creditorie dell'attrice; quanto alla scienza damni, tale requisito era ricavabile dal fatto che il debitore aveva compiuto l'atto di dismissione immobiliare in data 2 novembre 2017, dopo il compimento dei fatti illeciti posti in essere a danno di tra il 2016 e l'agosto 2017, ben sapendo CP_1
che l'atto di disposizione avrebbe arrecato pregiudizio al diritto di credito già sorto in capo al soggetto truffato;
quanto al consilium fraudis del terzo acquirente, il primo giudice ha osservato che l'atto di disposizione si inseriva in una più ampia operazione di dismissione immobiliare posta in essere dal in cui la società e il suo CP_2 Pt_2
legale rappresentante erano stati coinvolti in più occasioni e sotto Controparte_3 diversi profili, oltre al fatto della evidente eccessiva convenienza dell'affare;
- circa la seconda domanda revocatoria, avente ad oggetto l'atto di compravendita del
24 Aprile 2018 stipulato tra e riguardante la proprietà di uno dei CP_3 Parte_1
due appartamenti del condominio ceduto dal a (mapp. 73 sub 15), a CP_2 Pt_2 fronte del corrispettivo di € 37.500,00 da pagarsi al termine pattuito di 30 giorni dalla stipulazione. Al riguardo, il primo giudice, richiamato l'art. 2901 cc quarto comma, ha riconosciuto nel terzo sub acquirente la malafede, integrata dalla conoscenza del pregiudizio alla realizzazione delle pretese creditorie di , dato che il legale CP_1
rappresentante della sub acquirente era , socio Parte_1 Controparte_3
accomandatario di avente causa dal nel primo atto di disposizione, CP_3 CP_2
oltre al fatto che l'immobile era stato trasferito a fronte di un prezzo di gran lunga inferiore al suo valore di mercato, pari a € 72.000,00, differenza di valore ben conosciuta dalle società interessate proprio perché dedite all'attività di compravendita di immobili e di gestione di patrimoni immobiliari;
- circa la domanda c.d. revocatoria risarcitoria nei confronti di per avere questa CP_3
venduto ad un successivo terzo ( uno dei due appartamenti del Parte_4 condominio sito a OV in via D'Avanzo, già oggetto della compravendita tra e e da , detta domanda era fondata, sussistendone i CP_2 Pt_2 CP_6 Pt_1
presupposti per avere consapevole della revocabilità dei due atti precedenti, Pt_2 impedito il fruttoso esperimento dell'azione revocatoria esperita dal creditore di con condanna di al risarcimento del danno, non essendoci prova CP_2 CP_3
della malafede del , acquirente finale;
quanto all'ammontare del danno subito, Pt_4 questo è stato quantificato in € 80.000,00, pari al prezzo versato dal terzo sub acquirente di buona fede, che, con la rivalutazione, era pari a € 98.508,89, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sulla base di tali premesse, il primo giudice ha accolto le domande attoree e ha condannato alla rifusione delle spese di lite. Controparte_2 Parte_3
Avverso la sentenza, hanno proposto appello Parte_3 lamentando l'erroneità della sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
1. insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'azione revocatoria, mancando il pregiudizio delle ragioni creditorie nonché la malafede del debitore e del terzo acquirente;
2. erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti per la sussistenza del requisito soggettivo;
3. mancato rinnovo della consulenza tecnica per la valutazione degli immobili;
4. non corretta determinazione del valore della controversia ai fini della
regolamentazione delle spese di lite.
***
In primo luogo, devono essere esaminati i profili di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, come sostenuto dalla parte appellata. Infatti, in modo piuttosto confuso e poco coerente,
l'impugnazione non consente sempre di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata con la necessità di verificare, per ciascun punto di doglianza, se la parte appellante ha illustrato con chiarezza il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass.
SU 27199/17). riepilogano i punti della sentenza impugnata (v. Parte_3
pag. 7 atto appello) in apparente ossequio all'art. 342 cpc, per poi sviluppare le proprie argomentazioni prescindendo completamente dal ragionamento del primo giudice. Con il primo motivo, definito “Sull'error in judicando: l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc “(v. punto 4. atto appello, pag. 7 e ss), le appellanti illustrano i presupposti astratti dell'art. 2901 cc e ricostruiscono i fatti di causa secondo la propria impostazione circa:
-il pregiudizio alle ragioni del creditore. Al riguardo, le appellanti addebitano a la CP_1
leggerezza con cui avrebbe concluso nel 2016 il contratto di factoring con TWS srl, società riconducibile al rispetto al quale nessuno nutriva dubbio alcuno data la sua notorietà, CP_2
e sostengono che le conseguenze di quella leggerezza non potevano ricadere sulle acquirenti dei due modesti appartamenti di OV;
-la malafede del debitore. Le appellanti manifestano il dubbio che gli atti dispositivi compiuti dal fossero finalizzati a sottrarre le garanzie patrimoniali al creditore e non, come CP_2
sostenuto dal per acquisire liquidità per la campagna elettorale, quale candidato alle CP_2
elezioni politiche del 2018;
-la malafede del terzo acquirente. Le appellanti sostengono che non abbia provato che CP_1
fosse a conoscenza del pregiudizio derivante dagli atti dispositivi per le sue Controparte_3
ragioni creditorie, di cui il , consulente immobiliare, nulla sapeva come desumibile CP_3 dall'esperienza professionale del stesso che mai avrebbe acquistato da un truffatore CP_3
come si è rivelato il CP_2
Tali argomentazioni, destinate a ripercorrere il contenuto delle difese di primo grado e fondate su mere deduzioni di parte nemmeno strettamente giuridiche, non attingono alcuna parte della sentenza impugnata, se non per la decisione finale contrastante con le aspettative delle appellanti;
inoltre, non sono accompagnate da alcuna specifica indicazione della censura proposta alla ricostruzione compiuta dal primo giudice o delle violazioni di legge in cui questi sarebbe incorso nella interpretazione offerta, e, ciò, in chiaro contrasto con le previsioni di cui all'art. 342 cpc.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo.
Con il secondo motivo, le appellanti sostengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui la presunzione di mala fede è stata tratta dal fatto che il prezzo di vendita degli immobili era notevolmente inferiore al prezzo di mercato, dal fatto che i beni erano stati rivenduti in un breve lasso temporale e dal titolo di consulente immobiliare del , legale rappresentante CP_3 sia di che di , mentre, a dire delle appellanti, bisognava tenere conto di altri Pt_2 Pt_1
elementi indiziari contrapposti, quali la notorietà del come imprenditore, la sua CP_2
necessità di vendere per la campagna elettorale e il prezzo interamente pagato dalle acquirenti, come avvenuto in relazione ad altra vicenda analoga, riguardante altro atto dispositivo del nei confronti di un terzo. CP_2
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Non c'è alcuna censura al ragionamento del giudice, posto che l'esistenza degli elementi indiziari valorizzati non è contestata (es. valore inferiore immobili, modalità di pagamento mediante parziale compensazione, breve intervallo tra gli atti, competenza in materia immobiliare del legale rappresentante delle società acquirenti), ma viene messa in discussione la mancata considerazione di altri elementi (qualità di imprenditore del esigenza di CP_2
liquidità per la campagna elettorale ed avvenuto pagamento del prezzo), tutti indimostrati o, comunque, irrilevanti. Né può trarsi qualche argomento critico nel fatto che lo stesso giudice ha deciso in modo opposto altra causa, riguardante un soggetto che non rivestiva il titolo di consulente immobiliare, posto che manca qualsiasi collegamento con quella vicenda, attinente a tutt'altra fattispecie e per la quale il documento nuovo prodotto in questa sede è irrilevante.
Tantomeno è stato dimostrato che il , quale legale rappresentante di e , sia CP_3 Pt_2 Pt_1 stato vittima inconsapevole dell'attività illecita del CP_2
In ogni caso, va ricordato che ha acquistato, nello stesso periodo, quale Controparte_3
legale rappresentante di e di ben tre immobili da (due CP_3 Parte_1 Controparte_2
immobili con atto di compravendita del 02.11.2017 e un appartamento con atto di compravendita del 24.01.2018 rep. 430.122 Notaio di OV – doc. 23 allegato Persona_1 all'atto di citazione in primo grado), di talché trova applicazione il principio secondo cui: “in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza
e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, mentre, per i subacquirenti, la prova della "scientia fraudis" può essere desunta come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati.” (Cass. 18034/2013).
Con il terzo motivo, le appellanti affermano che la determinazione del valore degli immobili da parte del Ctu, quantificato in € 144.000,00 non ha tenuto conto del forte degrado dello stabile ove erano ubicati i due appartamenti e del contesto socio-economico in cui erano inseriti, per cui il giudice avrebbe dovuto disporre il rinnovo della Ctu, considerando che “il prezzo di euro 75.138,00 corrisposto dalla al per i due appartamenti, è stato Pt_2 CP_2
sicuramente un affare vantaggioso - come ne ha fatti tanti il nel corso della propria Pt_5 carriera da consulente immobiliare - ma nulla di più” (v. pag.22 atto appello).
Il motivo è inammissibile.
Infatti, il generico riferimento alla mancata pronuncia del primo giudice sulla richiesta di rinnovare la consulenza tecnica non costituisce ammissibile motivo di doglianza posto che “il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass.
22799/17; ed anche Cass. 21525/19; 2103/19). Del resto, dalla relazione peritale depositata in primo grado, si evince che il ctu ha specificamente dato risposta alle osservazioni del consulente di parte circa il contesto degli immobili e la scarsa appetibilità degli stessi, giungendo a confermare la valutazione espressa. Da qui, l'irrilevanza e la superfluità dell'ulteriore indagine richiesta, senza alcuna necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dovesse dare conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di parte che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.
Con il quarto motivo, le appellanti lamentano la violazione degli artt. 14, 15, 91 c.p.c. sulla corretta determinazione del valore della controversia e delle conseguenti spese di lite. In particolare, sostengono che la condanna al pagamento delle spese di lite doveva essere disposta a carico di ma non anche a carico di e di in Controparte_2 CP_3 Parte_1 buona fede rispetto all'attività illecita del primo. Inoltre, sostengono una errata quantificazione di dette spese, calcolata non sul valore della controversia, commisurata al corrispettivo delle compravendite revocate, complessivi € 192.638,00, bensì, sul valore del credito di cui era titolare. CP_1
Il motivo è infondato.
Quanto al primo rilievo, non è ravvisabile alcuna violazione alla regola della soccombenza da parte del primo giudice, specie tenendo conto dell'esito dell'appello.
Per quanto riguarda la determinazione del valore della controversia, va tenuto conto che il primo giudice ha correttamente motivato sul punto, facendo applicazione del principio secondo cui: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. 3697/2020; Cass. 10089/2014).
Pertanto, considerato che ha agito in primo grado per la tutela del proprio credito di € CP_1
1.449.209,46, accertato giudizialmente e passato in giudicato sia in sede civile che in sede penale per la truffa contrattuale posta in essere da il primo giudice ha Controparte_2 correttamente preso a riferimento lo scaglione corrispondente (€ 1.000.001 - € 2.000.000).
Il convincimento espresso rende superflua l'indagine istruttoria richiesta dalle appellanti.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1921 emessa il 03/10/2023 dal Tribunale di OV.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di e secondo la CP_3 Parte_1
regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (scaglione € 1.000.001 ed € 2.000.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1921 emessa il
03/10/2023 dal Tribunale di OV;
2. condanna in solido tra loro, alla rifusione Parte_3
a favore di delle spese processuali del presente Controparte_5 giudizio, liquidate in € 24.064,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di e di in solido fra loro. Controparte_3 Parte_1
Venezia, 4/2/25
Il Presidente
Caterina Passarelli