Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 12351
CASS
Sentenza 2 ottobre 2013

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È legittimo il provvedimento del Questore che impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e, contestualmente, l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia nei confronti di soggetti responsabili di aver rivolto versi di disapprovazione a carattere razzista nei riguardi di atleti di colore, in quanto la condotta prevista dall'art. 2, comma secondo, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modd. dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 e indicata dall'art. 6, comma primo, della legge n. 401 del 1989, e succ. modd., quale possibile presupposto per l'adozione della misura preventiva, è integrata anche dalla semplice manifestazione del singolo che riconduca all'odio e alla discriminazione razziale. (Fattispecie nella quale la Corte ha giudicato corretta la decisione impugnata laddove aveva ritenuto che l'emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all'ululato delle scimmie, lungi dal costituire una forma sia pure incivile di manifestazione di dissenso o di critica, si fosse caratterizzata per evidenti connotati di discriminazione razziale).

Le dichiarazioni spontanee, rilasciate nell'immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria in assenza del difensore, sono pienamente utilizzabili per l'emissione nei confronti del dichiarante della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.

Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esistenza di una normale vita di relazione estranea ai circuiti criminali non impedisce una pericolosità sociale specifica, incidente sulla tutela dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 12351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12351
Data del deposito : 2 ottobre 2013

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