Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 2
In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
Nei casi in cui un soggetto, dovendo essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, sia stato avvertito di tale sua qualità, ed abbia reso, in assenza del difensore, dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina del secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. - con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli imputati di reato connesso o collegato -, bensì la regola di cui al comma settimo dell'art. 350 stesso codice, di talché le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 503, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2006, n. 24679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24679 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/07/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 1482
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 25213/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Trapani, pronunciata in data 7.5.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Carlo Di Casola;
letta la richiesta del P.G. in persona del sostituto procuratore generale, Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il P.M. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto operato dalla p.g. nei confronti di DA IO ed CC IN.
2. Il P.M. lamenta inosservanza delle norme processuali, carenza ed illogicità della motivazione. Rappresenta che il g.i.p. abbia erroneamente ritenuto di non convalidare l'arresto, fondando la decisione sull'erroneo presupposto che le spontanee dichiarazioni rese da altro coindagato agli agenti operanti fossero stare rese in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, perché rese da chi fin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il giudice per le indagini preliminari ha erroneamente adottato profili valutativi, riguardanti questioni di utilizzabilità di dichiarazioni spontanee rese dinanzi alla p.g., non pertinenti rispetto alla fase procedimentale della convalida dell'arresto.
5. L'orientamento giurisprudenziale costantemente assunto dalla corte di legittimità segnala che, poiché il giudizio sulla legittimità dell'arresto deve essere effettuato ex ante, il giudice della convalida deve limitarsi ad accertare il rispetto delle condizioni previste dagli art. 380 c.p.p., e ss., motivando in ordine alla sussistenza degli estremi della flagranza, alla configurabilità di una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto ed all'osservanza dei termini imposti dalla procedura, ma non anche riguardo alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, che devono essere valutati in altra sede.
6. Va, in secondo luogo, segnalato l'orientamento giurisprudenziale anche recentemente riaffermato dalla sesta sezione penale della corte di cassazione, condiviso da questo collegio, secondo cui nel caso in cui un soggetto, dovendo essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, sia stato avvertito di tale sua qualità, ed abbia reso in assenza di difensore dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina del secondo comma dell'art. 63 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli imputati di reato connesso o collegato, bensì la regola di cui all'art. 350 c.p.p., comma 7, di talché le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dell'art. 503, comma 3, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare (Cass. sez. VI, 2.12.2004, n. 4152, Bertoldi ed altri, RIV. 231304).
7. Così fissati in diritto i termini della questione sottoposta all'esame del collegio, occorre rilevare, altresì, che l'impugnazione viene espressamente circoscritta al solo provvedimento di convalida, non anche al rigetto della domanda di emissione della misura cautelare. Il ricorso, rivolgendosi verso la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta quale è quella della convalida, è, dunque, finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di p.g.
8. L'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe, pertanto, una pronuncia meramente formale da parte del giudice del rinvio, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici, e determinerebbe una evidente diseconomia procedimentale.
9. Per scongiurare simili effetti - ed indubbiamente innovando rispetto ad una prassi giurisprudenziale consolidata - sembra al collegio si attagli al caso in esame una pronuncia di annullamento senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006