Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
L'obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta doppia presentazione), ove imposto con riguardo a competizioni che si svolgano in trasferta, può essere ridotto d'ufficio in sede di legittimità, annullando senza rinvio l'ordinanza di convalida, ad una sola volta nel corso della medesima manifestazione, quando lo stesso appaia, in ragione della situazione di fatto, irragionevole. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto irragionevole l'imposizione ad un tifoso della doppia presentazione per gli incontri calcistici giocati dalla sua squadra nella Regione di sua residenza e di quelle confinanti, stante l'impossibilità per l'interessato di raggiungere i luoghi degli incontri in tempi ravvicinati; conf. sez. III, n. 20778 del 2010, non massimata).
Commentario • 1
- 1. Stadio, incontro amichevole, cori razzisti, disapprovazione, daspoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20775 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/04/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 606
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 27713/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO MO, N. IL 21/08/1986;
avverso l'ordinanza n. 4272/2009 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 01/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: inammissibilità del ricorso. OSSERVA
RC OM propone, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il gip del tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del questore di Roma emesso in data 15.5.2009 con cui si obbligava il predetto a presentarsi al commissariato di PS di Chiavari 15 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 15 minuti dopo l'inizio del secondo tempo per ogni incontro che la squadra della Sampdoria deve sostenere in Italia e 15 minuti dopo l'inizio del primo tempo di ogni incontro che la medesima disputerà all'estero a qualsiasi livello agonistico, amichevole, per beneficenza, tranne quelli extra europei, per la durata di anni due. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura;
2) difetto di motivazione in ordine alla pericolosità dell'interessato;
3) difetto di motivazione sulla necessità della misura di prevenzione;
4) difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla prescrizione all'interessato di presentarsi presso la PS due volte in occasione delle partite della Sampdoria;
5) difetto di motivazione e violazione di legge sulle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la P.S. anche in occasione delle partite amichevoli e di beneficenza;
6) violazione di legge difetto di motivazione in merito al principio di gradualità della sanzione in relazione al provvedimento del questore nonché di quello del gip in relazione alla congruità della stessa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In relazione al primo motivo se ne rileva l'infondatezza in quanto, come affermato dal PG della Corte, i requisiti di necessità e urgenza sono richiesti soltanto nel caso in cui la misura di prevenzione abbia avuto esecuzione nel periodo compreso tra la notifica del decreto del questore e la convalida.
Per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo la necessità della misura viene dedotta dalla pericolosità della condotta del RC trovato in possesso di un pirotecnico a cipolla.
In relazione ai rimanenti motivi il ricorso appare invece fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Il provvedimento impugnato effettivamente difetta, infatti, di qualsiasi indicazione sulla estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli e di beneficenza per le quali, in assenza di una certa preventiva pubblicizzazione, non può esigersi che l'interessato abbia sicura conoscenza dell'obbligo stesso (Sez. 3, n. 17875 del 8/04/2009 Rv. 243654). Quanto alle partite giocate fuori dalla regione Liguria dalla Sampdoria, il provvedimento impugnato sembra limitare la presentazione ad una sola volta nel corso dell'incontro solo per le partite disputate all'estero. Se ne deve dedurre quindi che per le partite giocate in trasferta dalla Sampdoria in Italia, l'obbligo debba intendersi di doppia presentazione nel corso della partita stessa.
L'imposizione della doppia firma per le trasferte della Sampdoria al di fuori della regione Liguria e di quelle con essa confinanti, appare tuttavia priva di ragione stante l'impossibilità per l'interessato di raggiungere i luoghi degli incontri in tempi ravvicinati. L'obbligo di presentazione in questi ultimi casi può essere ridotto ad una volta nel corso della partita.
Pertanto, fermo restando l'obbligo di presentazione, legittimamente adottato, l'ordinanza va annullata senza rinvio limitatamente ai punti sopraindicati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione anche nel corso delle partite amichevoli e di beneficenza disputate dalla squadra della Sampdoria, nonché all'obbligo di doppia presentazione nel corso delle partite che la stessa squadra disputerà fuori dalla regione Liguria e dalle regioni con essa confinanti, partite per le quali l'obbligo di presentazione è di una sola volta. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al questore di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010