Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20775
CASS
Sentenza 15 aprile 2010

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Massime1

L'obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta doppia presentazione), ove imposto con riguardo a competizioni che si svolgano in trasferta, può essere ridotto d'ufficio in sede di legittimità, annullando senza rinvio l'ordinanza di convalida, ad una sola volta nel corso della medesima manifestazione, quando lo stesso appaia, in ragione della situazione di fatto, irragionevole. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto irragionevole l'imposizione ad un tifoso della doppia presentazione per gli incontri calcistici giocati dalla sua squadra nella Regione di sua residenza e di quelle confinanti, stante l'impossibilità per l'interessato di raggiungere i luoghi degli incontri in tempi ravvicinati; conf. sez. III, n. 20778 del 2010, non massimata).

Commentario1

  • 1Stadio, incontro amichevole, cori razzisti, disapprovazione, daspoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20775
Data del deposito : 15 aprile 2010

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