Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
L'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve motivare in ordine al requisito dell'urgenza con riferimento non già agli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma all'attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive.
Commentario • 1
- 1. Stadio, incontro amichevole, cori razzisti, disapprovazione, daspoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 33532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33532 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 682
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 41023/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS AN, nato a [...] il [...], indagato L. n. 401 del 1989, art. 6;
avverso l'ordinanza del G.i.p. di Siena in data 22.10.08;
Sentita la relazione del Cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Visto il parere scritto del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Osserva:
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E MOTIVI DEL RICORSO
Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. ha convalidato il provvedimento del Questore con cui è stato imposto al OS di presentarsi, per la durata di tre anni, a firmare presso il Commissariato in concomitanza con le partite della squadra di calcio "Roma". Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore deducendo:
1) violazione di legge e difetto di motivazione sull'urgenza cosa tanto più grave se si considera che il provvedimento del questore ha avuto esecuzione prima della convalida del G.i.p..
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La ratio di una disposizione normativa che facoltizza l'autorità amministrativa (nella specie il Questore) a limitare - salvo controllo successivo e tempestivo della A.G. - la libertà di movimento del cittadino, in questa materia è rappresentata proprio dalla necessità di intervenire in situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza della collettività di imminente verificazione sì da rendere impossibile attendere una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
La decisione, ovviamente, deve essere motivata ed è pienamente, e definitivamente, legittima una volta che sia ratificata dal G.i.p. sia pure - come è il caso che occupa - con motivazione implicita desumibile dal richiamo alla gravità dei fatti puntualmente illustrati sì da rendere l'urgenza in re ipsa.
D'altro canto, come giustamente rimarca il P.G. nel proprio parere scritto, l'"urgenza" non va rapportata al tempo dei fatti ascritti al ricorrente, cioè agli episodi di violenza che hanno fatto scattare la "necessità" della misura.
Se così fosse si farebbe dipendere l'urgenza da un parametro ad essa completamente estraneo cioè la sollecitudine o meno delle indagini, la difficoltà o meno delle stesse.
In tal modo si finirebbe per premiare i soggetti più pericolosi che, oltre a fare violenza, pongono in atto callidi accorgimenti per sottrarsi all'identificazione.
"L'urgenza, invece, va parametrata all'imminente profilarsi di occasione di reiterazione delle condotte violente: dunque, all'attualità o comunque prossimità temporale di competizioni sportive".
Ciò è esattamente quanto avvenuto nella specie.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e seg. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, nell'Udienza, il 5 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2009