Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Nei casi in cui un soggetto, dovendo essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, sia stato avvertito di tale sua qualità, ed abbia reso in assenza del difensore dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina del secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli imputati di reato connesso o collegato), bensì la regola di cui al comma settimo dell'art. 350 stesso codice, di talchè le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 503, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 02/12/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1953
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 18954/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE LO e LI AU;
avverso l'ordinanza 22 marzo 2004 del Tribunale di Perugia. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed i ricorsi. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De RT.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avvocato Manlio Morcella, per l'GU.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 22 marzo 2004 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva disatteso la richiesta di adozione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, applicava a DI LO e GU AU, entrambi pubblici ufficiali, il primo in servizio presso la squadra mobile con la qualifica di assistente della polizia di Stato, il secondo operatore giudiziario preposto alle notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., la detta misura in ordine al delitto di violazione continuata di segreti di ufficio.
Più in particolare, veniva addebitato al DI il delitto di previsto dall'art. 326 c.p. perché, nella sua qualità, avendo la possibilità di accedere liberamente all'interno dei locali della Questura di Terni ove erano in atto le operazioni di intercettazione telefonica riguardanti le utenze in uso a De IA Giacomina, il cui nominativo, unitamente a quello di altri due indagati, era stato iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., acquisiva indebitamente notizie riguardanti il contenuto di talune conversazioni intercettate e le rivelava a AR RT che, a sua volta, le comunicava alla stessa De IA;
all'GU plurimi fatti qualificati sempre ex art. 326 c.p., per avere, nella sua qualità, in concorso con LL ER, avendo provveduto direttamente ad iscrivere nel registro di cui all'art. 335 c.p. il nome della De IA e di altri due indagati, acquisiva indebitamente notizie riguardanti il relativo procedimento, concernenti sia l'iscrizione sia l'espletamento di intercettazioni telefoniche, che rivelava al LL che, a sua volta, le rivelava alla De IA;
inoltre, in concorso con AR RT rivelava al predetto, a seguito di richiesta dello stesso AR, notizie riguardanti il procedimento iscritto a suo carico.
2. Ricorrono per Cassazione sia il DI che l'GU.
2.1. Il DI ha articolato un variegato ordine di motivi. Con il primo denuncia l'inammissibilità dell'acquisizione e della conseguente valutazione di alcuni atti posteriori all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari sui quali si fonda l'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento di diniego della cautela, atti (più in particolare, la "Delega P.M. 1/3/04 con allegata risposta Squadra Mobile 2/3/04", "l'annotazione 2/3/04") la cui inutilizzabilità era già stata denunciata nella memoria difensiva diretta al Tribunale, con conseguente realizzazione dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lettera c (perché fonda l'accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero su atti inutilizzabili), lettera b (perché applica la misura che, in assenza degli elementi tardivamente utilizzati dal Pubblico ministero, in un assetto indiziario nel quale in mancanza di tali elementi, sarebbe inipotizzabile la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 273 c.p.p.), lettera e (per l'assenza assoluta di motivazione soprattutto se basata sugli elementi dei quali si è denunciata l'inutilizzabilità).
Con un secondo ordine di motivi si denuncia violazione degli artt. 273, 292, comma 2, lettere c) e c-bis), 192, commi 3 e 4 c.p.p., e 326 c.p.. Più in particolare, si deduce:
a) che la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata è perplessa e contraddittoria;
b) che il Tribunale non si è assolutamente soffermato sul verbale di sommarie informazioni del AR, assunto dal difensore dell'indagato a norma degli artt. 391-bis, comma 2, e 391-ter c.p.p., definito dal Giudice per le indagini preliminari dato probatorio potenzialmente decisivo, anche perché il AR ha dichiarato di avere appreso per puro caso notizie riguardanti indagini nei confronti della De IA;
c) che l'affermazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza si baserebbe esclusivamente su una chiamata in reità della Di IA, priva - come correttamente aveva ritenuto il giudice che aveva negato il provvedimento impositivo della misura - di qualsivoglia riscontro, anzi, smentita dalle dichiarazioni del AR acquisite dalla difesa;
e senza che possa qualificarsi riscontro l'"ipotetica ed astratta possibilità del DI di entrare nella sala delle intercettazioni telefoniche della Questura";
d) che le dichiarazioni della De IA sono intrinsecamente contraddittorie e si riferiscono al contributo del DI in un momento in cui la donna aveva già appreso la notizia che il suo telefono era sotto controllo, da altre persone (LL che aveva ricevuto la notizia dall'impiegato della Procura, persona in lite con SP e che il LL si recava spesso a trovare in ufficio;
con conseguente inipotizzabilità del reato di cui all'art. 326 c.p.;
e) che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto comunque formulare un giudizio sulla intrinseca attendibilità della dichiarante nonostante le riserve espresse sul punto dal Giudice per le indagini preliminari.
Denuncia, infine, violazione degli artt. 292, comma 2, lettere c e c- bis, 274, comma 1, lettera c, c.p.p., in punto di esigenze cautelari.
2.2. L'GU lamenta, a sua volta, violazione degli artt. 197, lettera b, 371, comma 1, lettera b, 64, comma 3, 273 e 125, comma 3, c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere l'ordinanza impugnata utilizzato le dichiarazione della De IA, pur trattandosi di persona imputata di uno dei reati di cui all'art. 371, comma 2, lettera b, c.p.p. Più in particolare l'inutilizzabilità deriverebbe dal fatto che si tratta di - sono parole del ricorrente - "dichiarazioni rese dal soggetto passivo del reato di favoreggiamento (vedi: De IA), nei confronti di colui che è indiziato di averlo favorito (Vedi: GU), laddove siffatte chiamate in reità vengano formulate senza essere precedute dall'avvertimento previsto dal 'novellato' art. 64, comma 3, lettera c), c.p.p." Denuncia, ancora, violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, 273 e 125, comma 3 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per fondarsi il provvedimento impositivo esclusivamente sulle dichiarazioni della De IA.
Infine, violazione degli artt. 274, lettera c, c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari.
3. In prossimità dell'odierna udienza in Camera di consiglio, l'GU ha depositato una memoria difensiva a sostegno del ricorso con la quale si insiste sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni della De IA, sull'insussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 326 c.p.p., sulla mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari.
4. Nel prendere in esame il motivo di ricorso con il quale il RT ha dedotto l'inutilizzabilità di taluni atti posteriori all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, va ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno, proprio di recente, statuito che nel procedimento conseguente all'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal devolutimi, quelli prodotti dal Pubblico Ministero riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del pubblico ministero ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.
Orbene mentre, per un verso, la produzione dei documenti indicati in narrativa, non travalica, certo dal tema devoluto al giudice del riesame, per un altro verso, nessuna contestazione risulta enunciata, secondo quanto riferito dal provvedimento impugnato, circa il rispetto del diritto di difesa degli indagati, in quanto "il materiale al quale si riferiscono le doglianze della difesa" è "stato offerto nel pieno rispetto del contraddittorio dal momento che ogni atto sottoposto dal P.M. all'attenzione del Tribunale era depositato a disposizione delle parti sin dall'introduzione del giudizio incidentale".
5. Pure infondato è il motivo proposto dall'GU circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni della De IA. Anche alla stregua della nuova normativa non sussiste, infatti, alcun rapporto di connessione - che possa comportare l'inutilizzabilità delle dette dichiarazioni - tra il reato addebitato a quest' ultima ed i reati addebitati all'GU. Tra l'altro, la De IA, non è indagata per essere il soggetto favorito dal reato commesso dall'GU.
Va ricordato in proposito che:
a) L'art. 63, comma 2, non modificato dalla "novella", il quale stabilisce "Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate" si riferisce esclusivamente alle persone imputate di un reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo.
b) le ipotesi di connessione sono quelle rilevanti ex art. 197, lettere a (coimputati del medesimo reato o persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a - se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso fra loro, o più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento - salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444), b (salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c - e cioè, "Prima che abbia inizio l'interrogatorio la persona deve essere avvertita che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie previste dall'art. 197-bis" - le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c - se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri - o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b - reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione di altri o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità (nel caso in esame, invece, il reato al quale occorre aver riguardo è quello per il quale è indagata la Di IA e cioè la truffa e la calunnia non il favoreggiamento a suo favore, rispetto al quale, tra l'altro, la Di IA non è indagata) o che sono stati commessi da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre ovvero se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un' altra circostanza - prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444), c e d (che non interessano la vicenda ora al vaglio della Corte).
Ne consegue che nel caso di specie - nel quale la De IA risulterebbe indagata dei reati di cui all'art. 368 e 640-bis c.p. - potrebbe semmai, trovare applicazione l'art. 63, comma 1, e la conseguente inutilizzablità delle dichiarazioni nei confronti della sola dichiarante (cfr., da ultimo, Sez. 6^, 27 settembre 2004, Chionna).
6. Va aggiunto - ad ogni buon conto - che le dichiarazioni rese dalla De IA sono dichiarazioni spontanee.
Ebbene, a norma dell'art. 350, comma 7, c.p.p., "La polizia giudiziaria può... ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse è non consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3, e che, dunque, il dovere imposto all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria dall'art. 63, comma 2, di non procedere all'esame quale testimone o persona informata sui fatti di colui che debba essere sentito fin dall'inizio in qualità di indagato o imputato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il soggetto sia stato avvertito di tale sua qualità e rilasci dichiarazioni spontanee le quali, se assunte senza la presenza del difensore, rientrano nella disciplina di cui all'art. 350, comma 7, e, dunque, pur non essendo utilizzabili ai fini del giudizio, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3, possono essere utilizzate nella fase delle indagini (Cass., 5 maggio 2000, Papa). L'ordinanza impugnata, però - con evidente errore di diritto che questa Corte è tenuta ad emendare - a proposito della De IA ha argomentato che la sua "posizione processuale.... è, ad oggi e nella prospettiva di un giudizio, diversa da quella del LL e del AR, poiché mentre le dichiarazioni della De IA potranno assumere le forme della 'testimonianza assistita', o in ogni caso acquistare autonoma valenza incriminatrice verso la propalante se ritenute false, quelle acquisite dagli altri due sono destinate a rimanere nell'alveo della difesa di coindagati del medesimo fatto. In tal senso e prima di ogni altra valutazione il Collegio ritiene di non condividere il provvedimento del Gip laddove sottolinea la necessità di cercare conforto alle dichiarazioni della De IA nelle informazioni confermative o meno che il AR ed il LL abbiano reso o possano rendere su quei fatti di cui sono direttamente indagati".
Ne consegue che - a parte la necessità di approfondite verifiche sulla credibilità delle sue dichiarazioni - il ruolo della De IA va qualificato a tutti gli effetti come quello di una persona informata dei fatti.
7. L'ordinanza impugnata resiste alle censure dei ricorrenti anche con riferimento ai canoni della valutazione della prova, procedendo ad una verifica dei fatti secondo le regole della logica, non mancando pure di individuare elementi di conferma alle dichiarazioni della De IA secondo una ricostruzione delle vicende attenta ad ogni momento ritenuto rilevante al fine di comporre un grave contesto indiziario a carico dei ricorrenti.
Ha attribuito valenza designante alle singole fonti di prova. Più in particolare:
a) Nel corso delle dichiarazioni rese il 5 giugno 2003 all'ispettrice CI la Di IA afferma di aver ricevuto dal LL che, a sua volta, ne era venuto a conoscenza tramite un suo amico impiegato della Procura che aveva una "diatriba" con l'ex finanziere SP e con IN (il personaggio è proprio l'GU, addetto alle iscrizioni delle notizie di reato). Così - sia detto per inciso da esporre una vera e propria notitia criminis.
b) Con assoluto rigore logico, l'ordinanza osserva che l'informazione è "verosimile che provenisse dagli uffici della procura o dagli addetti alle operazioni" di intercettazione "perché era un'informazione specifica sul contenuto della conversazione indiziante e la iscrizione era stata disposta per iniziativa del PM". c) Il 4 ed il 5 giugno la De IA parla con il LL per telefono, come è dimostrato dall'esame dei tabulati;
d) Il 4 giugno la donna conferma a RI TO l'esistenza dell'iscrizione a suo carico;
e) Il 5 giugno la De IA parla (con linguaggio criptato) al LL dell'iscrizione;
f) È emerso che il LL e l'GU erano in rapporti amichevoli:
il tutto secondo quanto risulta dalle dichiarazioni del sovrintendente Carboni che, assunto a sommarie informazioni il LL, lo notava parlare con l'GU e poco dopo sentiva quest'ultimo chiedere a un carabiniere "se fosse possibile accertare 'se a qualcuno hanno intercettato il telefono abusivamentè"; nonché dalle dichiarazioni del TT - addetto all'ufficio minori - il quale ha riferito che nel maggio 2003 aveva trovato il LL nell'ufficio dell'GU: il rapporto tra i due era talmente confidenziale che, nonostante si fosse recato dall'GU per conoscere dei dati riservati, il LL non era stato fatto allontanare durante l'estrazione dei dati;
g) Il 15 settembre, 16 settembre e l'11 ottobre la De IA rende spontanee dichiarazioni nel corso delle quali riferisce: che il 13 settembre il AR le confida che pende un procedimento a suo carico e che sono in corso intercettazioni telefoniche, circostanza appresa da un suo amico poliziotto in servizio alla Procura;
la De IA, peraltro, ribadisce che la stessa notizia gli era stata rivelata nei primi giorni del mese di giugno dal LL, che ne era venuto a conoscenza da un impiegato della Procura, in lite, con SP e che andava spesso a trovare in ufficio;
che il 16 settembre il AR le aveva riferito che "i suoi amici in Procura, il giorno prima avevano verificato ai terminali la pendenza del procedimento per usura su denuncia del AN e che avrebbero controllato se dalle intercettazioni emergesse il carattere lecito delle sue operazioni di finanziamento;
aveva ancora ribadito il AR che i suoi amici in Procura avevano visto che il suo telefono era intercettato"; che il 1 ottobre, sempre il AR, le da la "buona notizia" - "appresa dal suo amico poliziotto 'Angelò, la fonte affidabile che in precedenza era entrata nella sala di registrazione ed aveva visto il suo nome ed il suo numero annotato sui brogliacci" - della cessazione delle intercettazioni sulla sua utenza telefonica.
Un'univoca conferma di tali fonti di prova deriverebbe:
a) dalla relazione di servizio a firma dell'ispettore Rocchi in data 16 settembre, da cui risulta che quello stesso giorno il AR era stato visto in Procura a colloquio con l'GU;
b) dalle dichiarazioni della NA, segretaria del sostituto LM dalle quali emerge che l'GU si era rivolto a lei per avere notizie sul procedimento concernente AN LU (denunciato dal AR e che, a, sua volta, aveva denunciato il AR) il cui numero era annotato su un foglietto) chiedendo se vi fossero stralci e quali e se fossero state disposte intercettazioni;
c) dall'accertamento tecnico disposto sulle singole postazioni al terminale per accedere ai procedimenti panali, che faceva emergere che il 15 settembre l'GU aveva consultato più volte i fascicoli dei procedimenti a carico del AR e del AN;
d) dalla circostanza che il AR, all'atto dell'esecuzione della misura cautelare a suo carico, cercò di ingoiare un foglietto contenente il numero del telefono cellulare dell'GU. Secondo tali elementi deve escludersi che l'GU non abbia agito intenzionalmente.
L'ordinanza da anche conto - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del DI - delle dichiarazioni del AR circa l'origine casuale della fuga di notizie.
DI è individuato con precisione come l'LO; è risultato in rapporti di affari e di frequentazione con AR, col quale ha avviato un' attività commerciale;
aveva accesso alla sala intercettazioni anche non direttamente seguiti dalla squadra di appartenenza (nota della Questura 1 marzo 2004).
Dalla relazione relativa all'arresto del AR, risulta che quest'ultimo si rivolge al DI: "LO me stanno a porta via".
7. L'ordinanza impugnata resiste alle doglianze dei ricorrenti anche in punto di esigenze cautelari correttamente individuate nella sussistenza di un rischio attuale e concreto di ulteriore pregiudizio all'andamento dei servizi e delle funzioni pubbliche alle quali gli indagati sono preposti, tenuto conto anche delle recenti acquisizioni che rivelano le attualità dei legami con il AR. Per quanto riguarda il DI, assegnato ad altro incarico dall'ottobre, con giudizio di fatto, incensurabile in questa sede, il giudice a quo non ha ritenuto "che la disposizione interna possa cautelare esaustivamente le esigenze del procedimento, trattandosi di atto autonomo della amministrazione di appartenenza sempre modificabile e rispondente, in piena legittimità, a logiche e valutazioni diverse da quelle del procedimento penale".
8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005