Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa a ingiuria, in cui l'autore del reato aveva rivolto all'indirizzo della persona offesa le parole "cinghiale bastardo, sporco arabo").
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La massima La circostanza aggravante prevista dall' art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto negro …
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Sussiste la aggravante della finalità di discriminazione od odio razziale, non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 307 Presidente Zaza – Relatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2009, n. 38597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38597 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/07/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1480
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 13152/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF HA, parte civile nel proc. pen. a carico di:
WA TH TE, n. a Dingolfing (Germania) il 18 gennaio 1953;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Imperia depositata il 13 marzo 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'a.c.r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Imperia ha dichiarato non doversi procedere a carico di TH TE WA in ordine al delitto di ingiuria ai danni di AF HA, qualificato "cinghiale bastardo sporco arabo", per estinzione del reato conseguente all'offerta di riparatoria Euro 200,00, ritenuta idonea a eliminare ogni dannosa conseguenza del reato. Ricorre per cassazione AF HA e propone, anche agli effetti penali, due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 205 del 1993, art. 3, sostenendo che, come già eccepito, il fatto era aggravato dalla discriminazione razziale e quindi sottratto alla competenza del giudice di pace.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, e vizi di motivazione della decisione impugnata.
Sostiene che l'offerta della somma di Euro 200,00 è tardiva, in quanto effettuata solo alla seconda udienza, benché la prima fosse stata di mero rinvio, e per un'entità del tutto incongrua, neppure sufficiente a ripagare il ricorrente delle spese di costituzione come parte civile.
Il ricorso è inammissibile ai fini penali, poiché l'art. 577 c.p.p., invocato dal ricorrente, è stato abrogato prima della pronuncia della sentenza impugnata (Cass., sez. 1^, 19 dicembre 2007, Di Pasquale, m. 238640); può essere accolto invece agli effetti civili.
Sussiste infatti l'aggravante prospettata dal ricorrente, perché secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte "la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente" (Cass., sez. 5^, 23 settembre 2008, Vitali, m. 242219). Ed è inoltre illegittima la motivazione esibita dal giudice del merito in ordine alla causa estintiva applicata, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "è illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenga la congruità dell'offerta riparatoria, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, omettendo di valutarne l'idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo, adeguata motivazione - avuto riguardo al contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e alla concreta efficacia dell'attività riparatoria a prevenire ulteriori reati - al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità" (Cass., sez. 5^, 26 febbraio 2009, Giaracuni, m. 243337).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso agli effetti penali e annulla agli effetti civili la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009