Sentenza 18 settembre 2012
Massime • 1
In sede di convalida del provvedimento del questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la loro adozione, quali la necessità ed urgenza, nonché l'adeguatezza del contenuto e della durata delle stesse costituisce violazione di legge deducibile in cassazione. (v. Corte cost., 5 dicembre 2002, n. 512).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2012, n. 43118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43118 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/09/2012
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1386
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 4300/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN AB, n. a L'Aquila il 30/l/1961;
avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di L'Aquila del 25/l/2012 (nr. 99/2012);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Lette le richieste del P.G. dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/l/2012, il Questore di L'Aquila imponeva a IN AB, per la durata di mesi nove, di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Sassa (AQ) due volte la settimana;
di rincasare entro le 21.00 e di non uscire di casa prima delle 07.00;
di non guidare veicoli a motore. Il provvedimento traeva spunto dal fatto che lo IN era stato arrestato in data 19/5/11 per traffico di droga e risultava già condannato per analoghi reati. Pertanto palesava una pericolosità sociale che imponeva l'adozione delle misure di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, T.U.. Con decreto reso il 25/1/2012 il Giudice di Pace di L'Aquila convalidava il provvedimento del Questore.
Osservava il giudice che dalle note allegate agli atti risultava sicuramente la pericolosità sociale dello IN in ragione della reiterata commissione di delitti riguardanti gli stupefacenti.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando:
2.1. la violazione di legge laddove il giudice di merito aveva rilevato la pericolosità dello IN sulla base di informazioni generiche e non chiaramente indizianti di detta pericolosità;
2.2. la violazione di legge laddove il giudice aveva convalidato il provvedimento del Questore senza alcuna motivazione circa la presenza dei requisiti della necessità ed urgenza.
2.3. la falsa applicazione della legge, per l'omessa valutazione della congruità e durata delle misure adottate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è in parte fondato ed impone l'annullamento del provvedimento impugnato.
3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha statuito, con giurisprudenza consolidata, che le misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis sono inquadrabili nella categoria delle misure di prevenzione e pertanto avverso il provvedimento del Giudice di pace, con cui viene convalidato quello del Questore che le ha irrogate, è esperibile il ricorso per cassazione, seppure limitatamente al profilo della violazione di legge (Cass. Sez. 6, Sentenza n, 35227 del 06/07/2011 Cc. (dep. 28/09/2011), Rv. 250840;
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41597 del 07/10/2010 Cc. (dep. 24/11/2010), Rv. 248445; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34660 del 03/06/2010 Cc. (dep. 24/09/2010), Rv. 248075).
3.2. Ciò premesso le doglianze relative alla valutazione della pericolosità sociale dello IN si risolvono in una censura attinente non alla mancanza (grafica) di motivazione, ma ad una sua insufficienza e, pertanto, non integrando una violazione di legge sono inammissibili in questa sede di legittimità.
3.3. Fondato è invece il ricorso relativamente alle altre doglianze formulate.
In particolare va rammentato che la Corte Costituzionale, valutando la compatibilità costituzionale delle misure di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, in tema di competizioni sportive, rigettando la questione di legittimità costituzionale della norma, ha osservato che il presupposto della eccezionale eccezionale necessità ed urgenza, richiesto dall'art. 13 della Costituzione, affinché l'autorità di pubblica sicurezza possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale, è pienamente vigente nell'ordinamento giuridico, rappresentando, attualmente, sia un presupposto dell'azione amministrativa, sia un criterio per il relativo giudizio di convalida effettuato dall'autorità giudiziaria. Infatti, la circostanza che tali misure siano qualificate dalla legge come facoltative, obbliga il soggetto titolare del potere a "verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento", consentendo, conseguentemente, al giudice della convalida di verificarne l'effettiva esistenza. La non automaticità del provvedimento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, richiedono anzitutto che l'autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al quale ha irrogato la misura, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza;
spetta poi alla autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 Cost., valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l'adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata (cfr. Corte Cost. sent. 512 del 2002). L'esigenza della valutazione della necessità ed urgenza, per la legittimità del provvedimento del Questore, è stata più volte ribadita nella materia che ci occupa da questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41597 del 07/10/2010Cc. (dep. 24/11/2010); Cass. Sez. U, Sentenza n. 44273 del 27/10/2004CC. (dep. 12/11/2004), Rv. 229110).
Nel caso di specie il giudice di merito ha convalidato il provvedimento del Questore, affidando la motivazione sulla "necessità ed urgenza" ad una mera formula di stile ed omettendo "in toto" la valutazione della congruità delle misure adottate e della loro durata.
La mancanza di motivazione su tali punti costituisce una violazione di legge ed impone l'annullamento del decreto di convalida con rinvio al Giudice di pace per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Giudice di pace di L'Aquila, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012