Sentenza 26 aprile 2004
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la verifica del cosiddetto "fumus" del reato non può estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall'indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2004, n. 25056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25056 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 26/04/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 927
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 35359/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT LA;
AU TR;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in data 16.6.2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Serpico;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr.ssa A. De Sandro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. L. Ziletti che ha concluso per: accogliersi i ricorsi;
OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di NE RI e di TI ZI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Firenze in data 22/23-05-2003, ad oggetto la struttura denominata "Centro Evoluzione donna" (C.E.D.), corrente in Firenze alla Via del Caravaggio, 56, nell'ambito del procedimento penale a carico delle predette instanti più altri in ordine ai reati di cui agli artt. 348 c.p. (peculato), 443 c.p. (commercio e somministrazione di medicinali guasti), 445 c.p. (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica) e 590 c.p. (lesione colpose a talune pazienti), il tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 16.6.2003, confermava detta misura cautelare reale, ribadendo la sussistenza del "fumus commissi delicti" e della pertinenzialità della cosa sequestrata ai reati contestati, con la conclusione che, avuto riguardo all'attività professionale di ostetriche delle indagate, "il sequestro era ed è necessario ad evitare la protrazione delle descritte condotte illecite, suscettibili di procurare seri danni alla salute . . . essendo la struttura in sequestro utilizzata segnatamente per le rappresentate pratiche, in definitiva abusive ed abusate ed indubbiamente agevolate mediante la libera disponibilità e l'utilizzo della detta struttura, di fatto risultante gestita da entrambe le indagate (cfr. fol. 7).
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione la NE e la PI, deducendo, a monocordi motivi di gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) violazione degli artt. 324, 365 e 178 lett. v) c.p.p., per nullità del sequestro, in quanto nell'esecuzione del medesimo si era violato il diritto del difensore ad assistere all'atto, non avendo i Carabinieri del NAS di Firenze, all'atto della esecuzione della misura cautelare reale, posto in condizioni uno dei due difensori della PI (avv. Neri Pinucci), debitamente nominato tale con atto depositato nella segreteria della Procura, di assistere all'atto e quindi di poter esercitare la facoltà che l'art. 365 c.p.p. riconosce alla difesa, con conseguente violazione di tale diritto difensivo sanzionato con nullità di ordine generale;
2) violazione degli artt. 324 c.p.p. e 314, 348, 443, 445 e 590 c.p., avendo il Tribunale del riesame omesso una compiuta valutazione degli elementi rappresentati dall'accusa agli effetti del necessario fumus commissi delicti, dovendosi invece escludere tale elemento legittimante la misura cautelare reale, avuto riguardo alla sostanza dei fatti ed alla mancanza di motivazione sul punto nell'ordinanza impugnata, quanto alle contestazioni sub artt. 445, 590, e 314 c.p. e ad una motivazione del tutto insufficiente per il reato di cui all'art. 443, del quale non era stata colta l'inconfigurabilità in rapporto al caso concreto e, quanto al reato di cui all'art. 348 c.p., essendosi trascurata la circostanza che la somministrazione dei farmaci, in caso di indicazione dei medici ed in caso di urgenza, rientra nell'assistenza ostetrica alla donna gravida ex D.M. 740/94, nel quadro dei principi del codice deontologico relativi all'autonomia delle professioni sanitarie, tra le quale quella di ostetrica, in tutto confondendo i differenti concetti di "indicazione mediche" e di "indicazioni sanitarie", anche per l'assenza di una indagine peritale o di una consulenza da parte P.M., rendendosi così impossibile un corretto tracciato del fumus di tale reato;
3) violazione dell'art. 321 c.p.p. per insussistenza del vincolo di pertinenzialità tra le res sequestrata ed i reati ipotizzati non potendo un gabinetto ostetrico rappresentare una "res" che sarebbe servita a commettere i reati contestati ed eventualmente funzionale alla reiterazione dell'attività antigiuridica, in difetto di rapporto di strumentalità "eesenziale" tra la cosa ed il reato, secondo lo stesso indirizzo di questa Corte di legittimità;
4) violazione dell'art. 125 co. 3^ c.p.p. per omessa motivazione sul fumus dei reati contestati, in difetto di un controllo in concreto sul punto, quanto alle contestate ipotesi di cui agli artt. 314, 445 e 590 c.p.. i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati, con la conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Va premesso che il ricorso per Cassazione in subiecta materia è ammissibile solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p., sicché, oltre al cennato motivo sub 4), anche taluni passaggi del motivo sub 2) sono inammissibili perché denunciano un difetto di motivazione, che, peraltro, non risulta apprezzabile riscontrabile secondo il testo dell'impugnata ordinanza, valutato nel suo complesso argomentativi e non disgiunto da un richiamo per relationem alle argomentazioni articolatamente svolte dal GIP con il proprio decreto di sequestro preventivo in data 22/23-5-2003.
Ciò posto, l'eccezione in rito dedotta con il motivo sub 1) è infondata, posto che, a prescindere da una evidente carenza di specificità della doglianza quanto alle ragioni per cui il secondo difensore non sarebbe stato messo in condizioni di assistere all'esecuzione dell'atto, va detto che correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto non proponibile, allo stato, innanzi a sè, la questione attinente alla esecuzione del provvedimento di sequestro e non già alla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la misura cautelare nel suo momento genetico (cfr. fol. 1), senza contare, peraltro, che il difensore ha sempre e comunque la facoltà (e non l'obbligo) di assistere al compimento dell'atto, con l'applicazione delle disposizioni di cui ai co. 2^ e 3^ art. 365 in combinato disposto con il co. 7^ dell'art. 364.
Infondato è il motivo sub 2), posto che, secondo il constante indirizzo di questo giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi, come, invece avviene per la verifica della legittimità delle misure cautelari personali (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 23-0 4-93 n. 4 Gifuni). A tanto va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la verifica del c.d. fumus del reato non può estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall'indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dello indagato, essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (cfr. tra le altre, in termini, Cass. pen. Sez. 6^, 7-02-94 n. 3651, Ferrante). Il pur lodevole sforzo difensivo prodotto nel tracciato del motivo sub 2), non coglie nel segno, in relazione all'ambito di verifica valutativa degli elementi tipicizzati il fumus commissi delicti, sui quali emotivamente ed ai termini di assoluta completezza e logicità si è partitamene soffermato il decreto del GIP, richiamato espressamente per relationem dai giudici del riesame, non senza aver rinnovato una corretta, motivata ed efficiente indagine valutativa della sussistenza di tale fumus in ordine ai reati contestati alle ricorrenti, non mancando di opportunamente segnalare ogni eventuale rivalutazione della vicenda, alla luce di possibili ed auspicabili sviluppi delle indagini (cfr. foll. 2/6 ordinanza impugnata). Parimenti infondata la doglianza sub 3), posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini della legittimazione del sequestro preventivo non occorre una specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, essendo, al contrario, necessario e sufficiente che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa - anche indirettamente collegata al reato - costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione alla commissione di altri reati (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. 3^, 2^ - 12-1998, n. 2586, Imperiati).
Alla luce di tale principio e contrariamente alle controdeduzioni difensive 3), il GIP prima (cfr. fol. 5) ed il Tribunale del riesame poi (cfr. fol. 7) hanno offerto un quadro sostanzialmente e ragionevolemente corretto dell'essenziale pertinenzialità, anche indiretta, della struttura sequestrata rispetto ai delitti contestati, non mancando di sottolineare il possibile, ragionevole pericolo di ingravescenza e recidivanza delle attività delittuose, allo stato, contestate, se non si fosse posto freno, con la misura cautelare reale de qua, alla libera disponibilità di tale struttura, in atto, gestita sostanzialmente dalle ricorrenti. Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, i ricorsi sono infondati e vanno rigettati, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento della spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004