Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 1
Il principio di specialità, di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, è rispettato nel caso in cui sia stata concessa l'estradizione anche per fatti non compresi nel titolo estradizionale e per i quali non risulti emessa alcuna ordinanza custodiale, laddove lo Stato richiesto confermi tale volontà, una volta trasmessagli formalmente dall'A.G. italiana per quei fatti la pertinente ordinanza custodiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2003, n. 30261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30261 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.:
Dott. GIANVITTORE FABBRI Presidente
1. Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere
2. Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere
3. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere
4. Dott. MARGHERITA CASSANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 9/4/2002 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Angelo Vancheri;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Antonio Albano, il quale ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori dell'imputato, avv.ti Lidia Fiamma e Alfredo Gaito, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 aprile 2002 la Corte di Assise di Appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 20.6.2001 dalla Corte di assise di Agrigento, con la quale AN PA era stato dichiarato colpevole, in concorso con altri soggetti per i quali si è proceduto separatamente, dei reati, legati dalla continuazione, di rapina aggravata, triplice tentato omicidio, importazione, porto e detenzione illegali di armi da sparo comuni e da guerra, importazione e detenzione di armi clandestine, omicidio aggravato a scopo di rapina, commessi in Licata il 13.10.1993, tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152/91 in quanto commessi al fine di agevolare l'attività di una associazione mafiosa denominata la "stidda"; e inoltre di associazione armata di stampo mafioso, e di furto aggravato di una autovettura Alfa Romeo 164, commesso il 14.9.1993 e di un autocarro FIAT 180, commesso l'1.10.1993, reati per i quali era stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e a pene accessorie. La Corte suddetta, ripercorrendo l'iter motivazionale seguito dai primi giudici, ricostruiva i fatti nei termini riassumibili come segue:
Verso le ore 12,45 del 13.10.1993 un gruppo di sette persone, in parte travisati, muniti di giubbotti antiproiettili ed armati di pistole di vario calibro, oltre che di mitra ZI, FNC e OV, si recavano presso l'Ufficio Postale centrale di Licata a bordo di due autovetture Alfa 164 e di un autocarro munito di braccio meccanico, con il quale infrangevano il vetro antiproiettile di una finestra, attraverso la quale penetravano all'interno del suddetto Ufficio, e si impossessavano, minacciando i presenti e gli impiegati con le armi, del denaro contenuto nella cassaforte e nei banconi. Mentre i predetti si accingevano alla fuga, allertati dal sistema antirapina, intervenivano i Carabinieri, con i quali i malviventi ingaggiavano un conflitto a fuoco. Nella concitazione del momento abbandonavamo uno dei borsoni nei quali avevano riposto il denaro. Lungo il tragitto, percorso a piedi per raggiungere le autovetture con le quali erano arrivati, si imbattevano quindi in due poliziotti in borghese in servizio antiscippo, contro i quali aprivano il fuoco, ferendo gli agenti Cellura Angelo e Licata D'Andrea Alessandro e, inoltre, per errore, avendolo scambiato per un poliziotto, colpivano il loro stesso compagno LU IN, che decedeva poco dopo per le ferite mortali riportate.
Proseguendo nella fuga, i malviventi si imbattevano in due guardie giurate, che facevano fuoco a loro volta al loro indirizzo, colpendo mortalmente uno dei fuggitivi, successivamente identificato per AN GI PE, fratello dell'imputato, il quale lasciava per terra un borsone ed un mitra. Riuscivano infine a raggiungere una delle due autovetture in precedenza parcheggiate, con la quale si davano alla fuga, dirigendosi fuori dal paese.
Sui luoghi della sparatoria la polizia giudiziaria recuperava e poneva sotto sequestro alcune delle armi usate dai rapinatori, e cioè due pistole semiautomatiche cal. 9 parabellum, di cui una di fabbricazione cecoslovacca marca CZ;
due revolver Smith E SO, e tre mitragliatori, rispettivamente un OV, un ZI e un FNC, oltre a numerose cartucce esplose da armi automatiche e semiautomatiche. In un secondo tempo l'autovettura Alfa Romeo 164, adoperata per la fuga, veniva rinvenuta completamente distrutta dalle fiamme in contrada "S.Lucia" di Favara, mentre l'altra macchina veniva ritrovata parcheggiata in una strada vicina all'Ufficio Postale oggetto della rapina.
Inizialmente le indagini si erano fermate ad un punto morto, fino a che, nell'ottobre del 1994, FA NN, uno degli esponenti più autorevoli della "stidda", capo del clan di Palma Montechiaro, decideva di collaborare con la giustizia, rivelando di essere stato l'organizzatore, insieme ai fratelli PA e PE AN e a LU IN, della sanguinosa rapina, della quale ricostruiva minuziosamente le fasi organizzativa, preparatoria ed esecutiva, descrivendone nei minimi particolari le modalità di esecuzione e indicando i nomi di tutti i partecipanti, compreso un fiancheggiatore, e le armi da ciascuno possedute ed utilizzate. Precisava che egli, AN PA ed altro complice (tale AL NN) avevano preso posto sul camion munito di braccio semovente, utilizzato per sfondare la vetrina antiproiettile dell'Ufficio Postale, mentre gli altri quattro avevano preso posto, due per macchina, sulle due autovetture Alfa Romeo 164 in precedenza rubate, e che dentro l'ufficio erano entrati in tre (lui, AN PA e il AL), mentre gli altri erano rimasti a guardia fuori per contrastare eventuale pericoli.
Specificava inoltre che a sparare contro il LU una raffica di OV e ad ucciderlo, avendolo per errore scambiato per un poliziotto, era stato il AN PE, il quale era rimasto a sua volta vittima dei colpi sparati da una delle due guardie giurate.
Venivano poi raccolte le dichiarazioni di altro collaboratore, tale VE PE CR, il quale rivelava l'esistenza in Palma di Montechiaro, sin dal 1989, di una associazione di tipo mafioso, denominata "la stidda", della quale avevano fatto parte i fratelli AN PA e PE, che si contrapponeva a "cosa nostra", con la quale aveva combattuto una lunga guerra di mafia, e che tale sodalizio criminoso era solito autofinanziarsi attraverso la perpetrazioni di rapine. Egli aveva importato dal Belgio e dalla Germania diversi fucili a pompa e fucili mitragliatori, oltre a delle pistole di fabbricazione cecoslovacca, che aveva venduto ai fratelli AN. Sulla scorta delle superiori risultanze, delle dichiarazioni dei numerosi testi escussi, di quanto emerso dalle perizie medico-legali e balistiche, la Corte territoriale, ritenendo pienamente attendibili e riscontrate ab extrinseco le dichiarazioni del FA, respingeva le doglianze contenute nell'appello e riaffermava la responsabilità dell'imputato - la cui posizione era stata separata da quella degli altri, essendo egli detenuto all'estero - in ordine ai reati ascrittigli.
In particolare, i giudici di merito, osservavano:
Che era infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale - avanzata sul rilievo che avrebbe fatto difetto il consenso alla estradizione da parte della Repubblica Federale Tedesca in ordine alla rapina e ai reati connessi oggetto del presente procedimento - in quanto l'A.G. del suddetto Stato, che aveva concesso l'estradizione per il reato di associazione mafiosa con provvedimento del 14.12.1994, con decisione del 22.2.1999 aveva autorizzato l'estensione della estradizione per altre rapine, ed aveva ritenuto superfluo concederla anche per i rimanenti reati di cui al presente processo, dal momento che il provvedimento autorizzativo del 14.12.1994 si riferiva non solo alle contestazioni relative all'appartenenza ad una associazione criminale, ma anche alla sua partecipazione alla rapina del 13.10.1993;
Che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le dichiarazioni dei collaboranti FA e VE erano pienamente utilizzabili, anche se le stesse non erano state precedute dalle avvertenze di cui all'art. 64 c.p.p. come novellato dall'art. 2 della L. n. 63 del 2001, in quanto erano state raccolte nel corso del dibattimento di primo grado e non nella fase delle indagini preliminari e, comunque, in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 63/2001;
Che la chiamata in correità fatta dal FA, da ritenere intrinsecamente attendibile per la conoscenza diretta che il dichiarante aveva dei fatti narrati e per la loro coerenza e precisione, erano abbondantemente riscontrate da una enorme mole di elementi esterni, non solo di carattere generico, ma anche di carattere individualizzante: fra questi ultimi, le dichiarazioni del VE, il quale aveva affermato di avere fornito ai fratelli AN armi del medesimo tipo di quelle utilizzate per la rapina, tra cui, in particolare, una pistola cal. 9 di fabbricazione cecoslovacca, della quale, secondo le rivelazioni del FA, era in possesso l'imputato, e che è stata ritrovata fra le armi abbandonate dai rapinatori;
il fatto che il AN, dopo la sanguinosa rapina, aveva fatto perdere le sue tracce, malgrado la morte del fratello;
il fatto che il medesimo imputato aveva addotto per l'ora della rapina un alibi rivelatosi falso;
il fatto che tale IC era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per favoreggiamento del AN in relazione alle investigazioni relative alla rapina, nascondendo presso di sé l'autovettura Alfa 164, utilizzata per la fuga, e dandola poi alle fiamme;
Che doveva riaffermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio ai danni del LU, con esclusione anche del concorso anomalo, in quanto la morte del medesimo, anche se avvenuta per un errore di percezione commesso dal AN PE, si configurava come evento comunque. ascrivibile alla volontà di tutti i soggetti partecipanti alla rapina, in quanto certamente rientrante fra quelli previsti come conseguenza ulteriore e diversa della condotta criminosa concordata;
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il AN, lamentando:
1) Violazione del principio di specialità della estradizione di cui all'art. 721 c.p.p., sul rilievo che alla data della emissione del provvedimento autorizzativo cui la Corte di merito ha fatto riferimento, che è del 22.12.1994, non era stata emessa nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare per i fatti del 13.10.1993, che è stata emessa solo in data 5.1.1996;
2) Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti, non rinnovate ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L. n. 63 del 2001;
3) Violazione dell'art. 192 c.p.p., stante l'assoluta mancanza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie del FA;
4) Erronea applicazione dell'art. 82 C.P. in relazione al reato di omicidio, in quanto, avuto riguardo alla peculiari modalità dell'azione omicidiaria, tale reato si configurava come un fatto accidentale estraneo alla volontà dei partecipanti alla rapina e, comunque, del tutto imprevedibile;
5) Erronea applicazione dell'art. 116 C.P., in relazione ai reati di omicidio e di tentato omicidio, avuto riguardo alla non prevedibilità degli eventi ad essi correlati;
6) Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, sproporzionata rispetto ai fatti e giustificata con argomentazioni apodittiche ed inadeguate. Successivamente altro difensore dell'imputato ha presentato motivi nuovi e note illustrative, con cui sono stati ulteriormente approfonditi e puntualizzati i motivi di ricorso.
In particolare, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di specialità della estradizione, si è sottolineato che la risposta data dalla Corte territoriale appare fuorviante, dal momento che i fatti di cui al presente procedimento non rientravano affatto fra quelli per i quali era stata richiesta la estradizione con la nota del 26.9.1994, evasa con il provvedimento del 22.12.1994, e non avrebbe potuto procedersi per reati non compresi nel provvedimento di estradizione, non potendosi ritenere la risposta del 22.2.1999, cui si è fatto riferimento, come concessiva di una ulteriore autorizzazione.
Si è chiesto, pertanto, che venisse disposta una rogatoria internazionale per chiarire per quali reati l'estradizione fosse stata specificamente concessa.
Inoltre si è eccepita la violazione del principio del ne bis in idem relativamente alla condanna per il reato associativo, sul rilievo che l'imputato era già stato sottoposto a giudizio e condannato per il medesimo reato, commesso fino al maggio 1994. Si è altresì osservato che gli elementi valutati dalla corte di merito come riscontri individualizzanti non potevano considerarsi tali, in quanto gli stessi non consentivano alcun collegamento tra il fatto e la persona del chiamato, e la diversa affermazione era frutto di considerazioni apodittiche, equivoche ed erronee, come quella relativa alla asserita falsità dell'alibi, da considerare invece, al massimo come alibi mancato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
1. La prima questione da risolvere, sulla quale entrambi i difensori dell'imputato hanno a lungo insistito, è se si dovesse o meno ritenere improcedibile l'azione penale nei confronti del AN per difetto di consenso alla estradizione del medesimo da parte della Repubblica Federale di Germania.
Il caso di specie presenta aspetti di peculiarità, in quanto se, per un verso, è innegabile che, in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 5.1.1996 per i fatti oggetto del presente processo, non è stato formalmente emesso un vero e proprio provvedimento di estradizione, per altro verso, occorre stabilire se la nota del 22.2.1999 della Corte di Appello di Karlsruhe, sicuramente riferentesi alla suddetta ordinanza custodiale, possa avere valore equipollente alla concessione della estradizione. A parere di questa Corte, a prescindere dalla considerazione che non vi è stata a suo tempo impugnazione incidentale sul punto, la risposta al quesito suddetto non può che essere affermativa. Occorre partire innanzitutto dalla considerazione che dall'esame degli atti concernenti l'estradizione risulta incontrovertibilmente che, allorché con la nota del 26.9.1994 il Ministero di Grazia e Giustizia (tale era la denominazione dell'epoca) richiese la estradizione del AN in relazione all'ordinanza di custodia cautelare del 27.6.1994, fece espresso ed ampio riferimento, non soltanto al reato che era stato formalmente contestato con quel provvedimento custodiale, ma anche al fatto che l'indagato aveva "partecipato il 13.10.1993, insieme ad altri cinque o sei complici, ad una rapina, progettata e messa in atto da detta associazione a delinquere, ai danni dell'Ufficio Postale centrale di Licata, nel corso della quale, a seguito di un conflitto a fuoco con i Carabinieri e con agenti di Pubblica Sicurezza di Licata, sono rimasti uccisi il fratello dell'estradando, GI PE AN e LU IN" nonché al fatto che "nel corso delle indagini svolte per questa azione, è stato sequestrato materiale usato per mascherarsi, giubbotti antiproiettile e anche consistente armamento, tra cui mitragliatrici ZI e Kalashnikow, pistole ed un ricco arsenale di munizioni appartenenti a detta associazione criminosa. Gli ampi e circostanziati riferimenti, contenuti nella suddetta richiesta di estradizione, ai fatti del 13.10.1993 hanno indotto la competente Autorità della Repubblica Federale di Germania ad affermare che non era necessaria la concessione di una nuova estradizione in quanto "il consenso del 22.12.1994 si riferiva non solo alle contestazioni relative . all'appartenenza ad una associazione criminale della persona perseguita, bensì esplicitamente anche alla sua partecipazione alla rapina ai danni dell'Ufficio Postale di Licata, avvenuta il 13.10.1993". In altri termini, secondo quanto si legge nella nota suddetta, l'autorizzazione alla estradizione del AN doveva considerarsi già concessa anche per i fatti oggetto del presente procedimento.
Se così è - e non vi sono dubbi che lo sia - qualsiasi considerazione che affermi la necessità dì una nuova ed autonoma concessione di estradizione in relazione all'ordinanza custodiale del 5.1.1996, concernente i fatti del 13.10.1993, appare del tutto destituita di fondamento.
La difesa sembra volere sostenere che ogni atto di estradizione presupponga necessariamente l'emissione di una formale ordinanza custodiale, contenente, come formale imputazione, quella relativa ai reati per i quali l'estradizione è richiesta. L'affermazione è corretta nei limiti in cui si risolva nella asserzione che l'estradizione per un determinato reato presuppone l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare per tale reato. Ma allorché, come nel caso in esame, un'ordinanza custodiale per alcuni fatti di reato sia stata regolarmente emessa e l'autorità straniera, alla quale sia stata richiesta l'estensione della estradizione per altri reati affermi che l'estradizione in precedenza concessa riguardava anche i suddetti ulteriori delitti, ai quali era stato fatto ampio e dettagliato riferimento nella precedente ordinanza custodiale, appare evidente la manifestazione della volontà della suddetta autorità di considerare già estesa agli altri reati l'autorizzazione alla estradizione, a nulla rilevando che, formalmente, allorchè venne indirizzata la prima richiesta, non fosse stata ancora emessa alcuna ordinanza custodiale per gli ulteriori delitti. In altri termini, l'affermazione, da parte della competente Autorità straniera, di avere già concesso l'estradizione per i reati oggetto della nuova richiesta, non può che essere equiparata ad un nuovo formale consenso alla estradizione.
Anche a non volere considerare ammissibile un consenso all'estradizione dato in via preventiva, la successiva dichiarazione, adottata a seguito di regolare ordinanza custodiale, equivale indubitabilmente ad una inequivoca manifestazione di volontà in senso conforme a quella già espressa e confermativa della stessa.
Sotto tale profilo non può non condividersi l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il provvedimento del 22.2.1999, con il quale si osservava che l'autorizzazione alla estradizione era stata già concessa anche per i fatti di cui alla nuova ordinanza custodiale, non era sindacabile.
In ogni caso, il suddetto provvedimento non si può certo definire come reiettivo della richiesta di autorizzazione alla estradizione, contenendo, anzi, una chiara ed esplicita manifestazione di consenso a che il AN venisse estradato, sia pure facendo riferimento ad un atto precedente. Tale rilievo è confermato da quanto rappresentato dall'Autorità straniera nel medesimo provvedimento, nel quale si legge, fra l'altro, "Questa parte della richiesta di estradizione (quella concernente i fatti di cui al presente processo) era già stata oggetto di un'autorizzazione di estradizione valida;
pertanto non necessitava di alcuna autorizzazione suppletiva ". Ed ancora: "il fatto determinante di cui tratta è completamente perseguibile dalle autorità giudiziarie italiane" Va pertanto respinta la doglianza relativa alla pretesa violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p.
2. Con il secondo motivo di gravame si è dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti, in quanto non sono state rinnovate secondo quanto prescritto dall'art. 26 della legge n. 63/2001. La tesi sostenuta dalla difesa - secondo cui il legislatore avrebbe dettato unicamente regole transitorie in tema di valutazione della prova, ma non anche analoghe norme concernenti l'applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso, per cui queste ultime sarebbero di immediata applicazione - è priva di fondamento. Ed invero, per un verso, questa Corte ha già avuto modo di statuire che in sede di legittimità, non solo la valutazione, ma anche l'utilizzabilità delle prove a contenuto dichiarativo, in relazione alle modalità di formazione e di acquisizione delle medesime, va(nno) verificate sulla base della normativa vigente all'epoca e non di quella sopravvenuta" (v. Cass., Sez. I, sent, n. 40944 del 16.10.2001, FA;
e, nello stesso senso, Sez. VI, sent. n. 3383 del 24.10.2001, Modeo); e, per l'altro, di precisare che la disciplina di cui all'art. 197-bis c. p. p., introdotto dall'art. 6 della legge 1.3.2001 n. 63, (che prevede la possibilità di assumere le dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso con le formalità previste per i testimoni), ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge n. 63/2001, (che prescrive, a sua volta, la rinnovazione, da parte del pubblico ministero, dell'esame dei soggetti indicati nell'art. 197-bis nel caso in cui il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari), "non si applica alle dichiarazioni di tali soggetti già assunte nel corso del giudizio di primo grado, secondo le modalità previste dalla normativa all'epoca vigente, in forza del principio "tempus regit actum ". (v. Cass., Sez. IV, sent. n. 37245 del 19/06/2002, Ecelestino e, negli stessi termini, Cass. Sez. II, sent. n. 24730 del 5/3/2002, Sassolino). Nella specie, come osservato nella sentenza impugnata, le dichiarazioni dei collaboranti VE e FA, raccolte all'udienza del 27.11.2000, pur se non precedute dall'avvertimento di cui al terzo comma, lett. c) dell'art. 64 c.p.p., all'epoca non previsto dalla legge, sono state rese con la garanzia del contraddittorio, per cui le stesse conservano piena validità e non incorrono in alcuna sanzione di inutilizzabilità.
3. Il terzo motivo di gravame riguarda la pretesa inesistenza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboranti FA NN e VE PE. Prima di affrontare in maniera specifica le questioni attinenti la fattispecie in esame, appare opportuno richiamare brevemente i principi che sono stati individuati da questa Corte come integranti la corretta metodica di valutazione delle chiamate in correità ex art. 192, comma 3, c.p.p. Va innanzitutto precisato che la suddetta disposizione non ha negato alle dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato, o da persona imputata in un procedimento connesso o collegato;
il valore di prova vera e propria (e non di mero indizio), ma ha semplicemente stabilito che le suddette dichiarazioni debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori, che possono essere di qualsiasi tipo e natura (v., fra le altre, Cass.,. Sez. I, sent. n. 11265 del 13/10/1995, Grimaldi). Fermo restando quindi che, ai fini del giudizio di condanna, i riscontri devono comunque riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato, si è chiarito che non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità. A ciò si aggiunga che per riscontro deve intendersi qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchè può consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e può consistere anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che la stessa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima.
Da qui la constatazione che, in ordine alla valutazione della portata del riscontro, rimane intatto, fermo restando l'obbligo della motivazione, il principio del libero convincimento del giudice. È stato in proposito affermato che "Il terzo comma dell'art. 192 cod proc. pen. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti." (v., ex plurimis, Cass., Sez. I, sent. n. 6992 del 16-06-1992, Altadonna), affermazione condivisa da questo Collegio.
Nella specie la Corte di Assise di Appello di Palermo, essendo incontestabili ed incontestate l'attendibilità intrinseca dei chiamanti e la credibilità generica delle chiamate, ha ritenuto di potere attribuire a quattro circostanze la natura di riscontri individualizzanti, natura che è stata contestata dalla difesa. Il primo elemento di riscontro è stato individuato nella pistola cal, 9, di fabbricazione cecoslovacca, che è stata rinvenuta fra le armi abbandonate sul posto dai rapinatori e che, secondo le dichiarazioni del FA, era in possesso del AN. A parere della difesa, non si tratterebbe di un riscontro individualizzante perchè il VE, la cui dichiarazione dovrebbe servire da riscontro, non ha affermato di avere ceduto al AN proprio quell'arma, ma solo qualche pistola dello stesso tipo. Ora, a prescindere dalla considerazione che la suddetta arma era già stata utilizzata per la commissione della rapina commessa il 18.3.1993 ai danni della Cassa Rurale di Castrofilippo, nella quale risulta coinvolto il AN, il semplice rinvenimento dell'arma, che avrebbe di per sé natura di riscontro generico rispetto alla dichiarazione del FA - secondo cui l'imputato la mattina del 13.10.1993 impugnava l'arma suddetta, fra l'altro di non di facile reperibilità sul "mercato" italiano - finisce per assumere indubbia valenza di riscontro individualizzante nel momento in cui viene corroborato e supportato da un elemento ulteriore, costituito dalle dichiarazioni del VE, certamente aggiuntive rispetto al solo elemento del ritrovamento della pistola. A nulla rileva, per negare tale assunto, che questi abbia affermato di avere venduto al AN delle armi di quel tipo;
infatti, secondo quanto più sopra, richiamato, se il predetto VE avesse dichiarato di avere venduto all'imputato proprio l'arma abbandonata sul posto, la circostanza avrebbe assunto, di per sé, natura di prova rappresentativa, e non avrebbe avuto, come giustamente ritenuto dai giudici di merito, natura di "semplice" riscontro individualizzante. Il secondo elemento di riscontro, qualificato come individualizzante, è stata la circostanza che l'imputato, subito dopo i fatti, si è reso irreperibile e non ha partecipato neanche ai funerali del fratello GI PE, rimasto ucciso nel corso dello scontro a fuoco con le forze dell'ordine, inducendo la sua convivente a giustificare la sua assenza col dire, contrariamente al vero, che si trovava all'estero.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, si tratta indubbiamente di altro riscontro individualizzante. Infatti, pur essendo vero che il comportamento del AN successivo al delitto non riveste valenza probatoria univoca, tuttavia a tale elemento, preso di per sé, non può negarsi la natura di un indizio della colpevolezza dell'imputato, indizio che assume la natura di riscontro individualizzante una volta che venga associato alle dichiarazioni del FA.
Si può concordare con la difesa nel non considerare riscontro individualizzante il fatto che l'imputato abbia fornito un alibi sostanzialmente irrilevante. Non così per quanto riguarda la quarta circostanza, relativa alla condanna del IC, con sentenza passata in giudicato, per il reato di favoreggiamento personale nei confronti dell'imputato, per averlo aiutato ad eludere le investigazioni dell'autorità, nascondendolo presso di sé e distruggendo una delle due autovetture utilizzate per compiere la rapina.
La difesa ha osservato che, posto che la condanna del IC per il suddetto reato di favoreggiamento si era basata sulle dichiarazioni del FA, si era realizzato il fenomeno della cosiddetta circolarità della prova, dal momento che anche il riscontro era riconducibile alla medesima fonte di prova, costituita dalla chiamata. A tale osservazione è facile ribattere che, ai sensi dell'art. 138-bis c.p.p., la pro batto semipiena, rappresentata dalla sentenza acquisita, va comunque considerata alla stregua del criterio valutativo di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p. e che, una volta identificato il fatto accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria. In altri termini, il "fatto" si obiettivizza e diviene indipendente rispetto alla fonte da cui è stato ricavato (v. Cass., Sez. V, sent. n. 5618 dei 14.4.2000, Vera), per cui il fatto accertato nell'altra sentenza ben può essere assunto come elemento di riscontro, anche questo individualizzante, rispetto ad una circostanziata chiamata in correità.
4. Anche la tesi sostenuta nel quarto motivo di gravame appare infondata.
La difesa del ricorrente ha osservato che il reato di omicidio in danno di LU IN, in quanto sostanzialmente frutto di un errore di percezione, si configurava come un fatto accidentale estraneo alla volontà dei partecipanti alla rapina. Ma, come giustamente osservato dalla sentenza impugnata, una volta che tutti i correi - e quindi anche il AN PA - avevano previsto ed accettato il rischio di un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine e delle possibili conseguenze di esso, il fatto che a determinare il AN PE a sparare sia stato un imprevedibile quanto tragico errore, determinato dall'avere scambiato per un qualunque motivo un compagno di ventura per un poliziotto, non riconduce l'omicidio che ne è scaturito fuori dall'ipotesi normativa di cui all'art. 82 C.P. Ed infatti, essendo rimasto accertato che l'azione di sparo fu frutto di una scelta volontaria, consistente nell'intento di colpire chiunque si opponesse alla fuga (carabiniere, poliziotto o guardia giurata che fosse), la disposizione suddetta non può che trovare piena applicazione, a nulla rilevando che in quel momento non vi fosse alcun tutore dell'ordine da colpire o che l'oggetto materiale dell'azione lesiva non fosse nel campo visivo dello sparatore. Essa si applica tutte le volte -in cui è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta;
e ciò, non solo per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, ma anche per un qualsiasi errore, determinato da una qualsiasi causa esterna all'intenzione dell'agente. L'arresto giurisprudenziale citato dalla difesa è impropriamente richiamato, in quanto nel caso di specie la morte di uno dei compagni, anche ad opera dei medesimi correi, per un errore nell'uso dei mezzi o per qualsiasi altro errore, non si poteva escludere a priori, ma doveva necessariamente essere "messo in conto", e non si trattava comunque di un evento del tutto fuori da ogni prevedibilità al momento dell'accordo sulla condotta criminosa, come verosimile conseguenza di essa. Che uno dei correi, a causa di un movimento improvviso o per altra ragione particolare, potesse essere scambiato per un poliziotto e, quindi, come è accaduto, fatto oggetto di colpi di arma da fuoco, un suo compagno, non era un evento decisamente impossibile da prevedere;
ma, anche se atipico, era anzi di "normale" prevedibilità, come può dedursi dalla considerazione che non si è trattato affatto di un "unicum" è cioè di un evento del tutto singolare ed isolato, ma verificatosi altre volte nelle variegate dinamiche delle vicende umane. - Il rilievo della difesa, secondo cui il fatto si verificò "in una fase di quiescenza del conflitto a fuoco" è una osservazione di tipo fattuale che non può essere apprezzata in questa sede, anche perché dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito è emerso invece che l'azione ebbe uno sviluppo unitario e continuo e non vi furono intervalli o pause particolari.
5. Le considerazioni come sopra svolte al paragrafo precedente dimostrano l'assoluta infondatezza delle doglianze contenute nel quinto motivo di gravame. Vero è che questa Corte ha ravvisato in alcune fattispecie di omicidio, commesso nel corso di rapine, il concorso anomalo di cui all'art. 116 C.P.- Ma le decisioni in tal senso sono state adottate esclusivamente nei casi in cui l'evento più grave non era ragionevolmente prevedibile come sviluppo naturale dell'azione concordata, aspetto da escludere recisamente nel caso in esame.
6. La scelta del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche sono stati adeguatamente e congruamente motivati con riguardo al ruolo di primo piano svolto dall'imputato nella vicenda, all'elevato spessore criminale del medesimo, da tempo dedito a modelli comportamentali tipici della criminalità mafiosa, e alla obiettiva estrema gravità dei fatti, caratterizzati da estrema ferocia e determinazione. Trattasi di argomenti che danno ampia contezza delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad adottare le decisioni di cui sopra, ragioni che non possono essere censurate in sede di legittimità.
7. Per quanto riguarda, infine, l'asserita violazione del principio del ne bis in idem, dedotta con i motivi nuovi, a prescindere dal rilievo che trattasi di doglianza non prospettata nei motivi principali, è sufficiente osservare che l'imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, contestata nel precedente procedimento, riguardava il periodo fino al maggio 1994, mentre la contestazione nel processo oggi in esame concerne il periodo fino al 20.6.2001 (data della sentenza di primo grado), trattandosi di contestazione "aperta". Il diverso ambito temporale preso in considerazione nei due procedimenti dà ragione della infondatezza della eccezione. Qualora vi fosse, come sembra, una parziale sovrapposizione temporale, il ricorrente potrà far valere le proprie ragioni in sede esecutiva.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 LUGLIO 2003.