Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la verifica del cosiddetto "fumus" non può estendersi fino ad un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice indicazione di una ipotesi di reato, in relazione alla quale sussista la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, potendo essa aggravarne o protrarne le conseguenze.
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo di denaro okhttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 11/12/2013
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 2541
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 31072/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC SC, nato a Caulonia (RC) il [...], in [...] e quale legale rappresentante pro tempore della Immobiliare Costruzioni Turistiche s.r.l., rappresentato e assistito dall'avv. Zaffina Nicolino avverso l'ordinanza n. 49/2013 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame in data 04.04.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Massimo Galli che ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la discussione del difensore avv. Contento Giancarlo che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 19.02.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria disponeva il sequestro preventivo dei seguenti beni: Villaggi "Amusa Mare" e "Amusa Residential" ubicati in Caulonia (RC) di proprietà della Immobiliare Costruzioni Turistiche s.r.l. sedente in Caulonia via Nazionale.
Il provvedimento veniva assunto nei confronti di RC SC indagato per il delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 e
L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in accordo con UI CC, UI OL CC e LL ES, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, UI CC e UI OL CC intestavano fittiziamente alla società Immobiliare Costruzioni Turistiche s.r.l. la titolarità dei complessi immobiliari di seguito indicati:
- complesso residenziale "Amusa Mare" sito a Caulonia Marina, località Vasì-Marmorè, composto da 18 villette quadrifamiliari, per complessivi 72 appartamenti;
- complesso immobiliare "Amusa Mare Residential" sito a Caulonia Marina località Vasì-Marmorè.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare l'organizzazione mafiosa denominata "ndrangheta ed in particolare il locale degli UI di Marina di Gioiosa Ionica. Fatto commesso in Caulonia in data successiva e prossima al 05.07.2007 (data di rilascio del permesso a costruire del Villaggio Amusa Mare) ed in data successiva e prossima al 22.11.2007 (data del rilascio del permesso a costruire del Villaggio Amusa Residential).
1.1. Avverso il predetto decreto, RC SC, in proprio e quale legale rappresentante della Immobiliare Costruzioni Turistiche s.r.l. proponeva ricorso per riesame chiedendo l'annullamento del sequestro.
1.2. Con ordinanza in data 04.04.2013, il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame respingeva il ricorso e confermava il provvedimento impugnato.
1.3. Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione con cui veniva denunciata la violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente con conseguente richiesta di annullamento.
1.4. Lamenta il ricorrente:
- come l'ordinanza impugnata riproduca il testo del decreto di sequestro preventivo che a sua volta ricalca la richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria e la comunicazione della notizia di reato redatta dalla polizia giudiziaria;
- come il provvedimento ometta l'indicazione degli elementi determinanti per la conferma della tesi accusatoria e non espliciti le ragioni del rigetto delle doglianze difensive, come confermato da una pedissequa riproduzione del testo della richiesta e rilevabile tangibilmente da una serie di refusi determinati dal vizio di origine;
- come il Tribunale di Reggio Calabria, riferendosi ad una ctu tecnico-contabile finalizzata alla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie relative ai rapporti oggetto di imputazione, osservi di versare nell'impossibilità di disporre autonomamente accertamenti istruttori adducendo a sostegno un precedente giurisprudenziale non afferente al caso di specie;
- come il Tribunale di Reggio Calabria ometta di esaminare la copiosa documentazione nonché la consulenza contabile depositata dalla difesa in base alla quale erano state documentate tutte le fonti di approvvigionamento economico (apporti personali dei soci, indebitamento bancario dei medesimi e della società, reimpiego dei fondi provenienti dai singoli compratori) che avevano consentito l'iniziativa imprenditoriale;
- come nel provvedimento impugnato arditamente si affermi, rovesciando di fatto l'onere probatorio, che dovevano essere le allegazioni difensive a possedere capacità dimostrativa tale da escludere con pienezza il requisito del "fumus" non potendosi invece invocare l'anzidetto effetto qualora dette allegazioni si limitino semplicemente a mettere in dubbio l'esistenza del predetto requisito. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1. Afferma la giurisprudenza di questa Corte come il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009-dep. 11/11/2009, Bosi, rv. 245093).
La medesima giurisprudenza di legittimità chiarisce che, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass., Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009-dep.
20/02/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, rv. 242916).
3. Lamenta il ricorrente - nei primi due motivi di doglianza - l'uso, o meglio l'abuso, da parte del Tribunale di Reggio Calabria della tecnica del copia-incolla evidenziando come il provvedimento impugnato abbia ricalcato, anche nei refusi, la richiesta del pubblico ministero e la comunicazione della notizia di reato della polizia giudiziaria.
Il motivo è infondato.
Invero, se è stato ritenuto nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, è altrettanto vero che la medesima giurisprudenza fa salva l'ipotesi nella quale l'utilizzo di detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente (Cass., Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013-dep. 12/02/2013, Conti, rv. 254937). Nella fattispecie, il ricorso a detta tecnica compilativa non appare censurabile e, soprattutto, non ha determinato nullità del provvedimento avendo i giudici di seconde cure provveduto a fornire una valutazione autonoma del materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione (v. pag. 14 e ss. del provvedimento) e a dare adeguato riscontro a tutte le deduzioni e a tutte le censure sollevate dalla difesa (v. pagg. 21, 22, 23).
4. Pari infondatezza ha il terzo motivo di doglianza. Di fatto, contesta il ricorrente come il Tribunale di Reggio Calabria abbia illegittimamente omesso di compiere accertamenti istruttori (nella specie, una indagine tecnico-contabile) finalizzata alla ricostruzione analitica delle movimentazioni finanziarie verificatesi con conseguente accertamento della "causale" dei flussi di denaro impiegati per l'edificazione delle strutture immobiliari in sequestro. Sul punto incensurabile è l'argomentazione reiettiva del Tribunale di Reggio Calabria che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che il tribunale, in sede di riesame, alla luce dell'accertamento incidentale che è tenuto a compiere e della limitatezza dei tempi di decisione al medesimo attribuiti, non può esercitare alcun potere istruttorio (cfr., Cass., Sez. 2, n. 43695 del 10/11/2011-dep. 25/11/2011, Bacio Terracina Coscia, rv. 251329, fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in cui la Corte ha precisato che il concreto accertamento della sussistenza del reato oggetto dell'imputazione provvisoria deve avvenire nel giudizio di merito).
In ogni caso, va osservato come l'accertamento peritale, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (cfr., Cass., Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007-dep. 05/04/2007, Pastorelli e altro, rv. 236191).
5. Pari infondatezza hanno il quarto ed il quinto motivo di doglianza. Lamenta il ricorrente da un lato come il Tribunale di Reggio Calabria avesse omesso di esaminare la copiosa documentazione nonché la consulenza contabile depositata dalla difesa in base alla quale erano state documentate tutte le fonti di approvvigionamento economico che avevano permesso la realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale e, dall'altro, come il giudicante, nell'affermare che la documentazione prodotta dalla difesa non avesse consentito di escludere il palesato "fumus criminis" della fattispecie di reato contestata, avesse determinato un ingiustificato rovesciamento dell'onere della prova. Sul quarto motivo v'è poco da dire, dal momento che la stessa difesa, nell'articolare la doglianza successiva, riconosce come il Tribunale - in realtà - avesse dato atto dell'esame della "copiosa" documentazione difensiva versata in atti.
Rimane la quinta doglianza su cui il Tribunale, dopo aver riconosciuto che, in materia cautelare, ai fini della valutazione del presupposto del fumus, si deve tener conto di tutti gli elementi offerti dalla difesa, ha concluso riconoscendo come nella fattispecie, questi ultimi fossero privi di quella efficacia persuasiva tale da rendere evanescente il primo presupposto per l'emissione del provvedimento cautelare alla luce dell'ampio ed univoco materiale probatorio d'accusa. Anche sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte non lascia adito a dubbi o incertezze di sorta laddove riconosce che in tema di sequestro preventivo, la verifica del cosiddetto "fumus" del reato (nella specie, correttamente individuato da parte del giudice di merito) non può estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall'indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (Cass., Sez. 6, n. 25056 del 26/04/2004-dep. 03/06/2004, Cottone ed altro, rv. 229274).
6. Ritiene conclusivamente il Collegio come, ferme le puntuali ed argomentate valutazioni operate dal giudice di seconde cure, le censure fatte valere nel presente ricorso non siano deducibili nel giudizio di legittimità poiché riferite in realtà al vizio di motivazione non deducibile in sede di legittimità ex art. 325 c.p.p., comma 1. 7. Consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014