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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14592/2023, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SANTORO ANDREA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SANTORO ANDREA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/11/2023, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Pisogne in data 16.5.2023 (atto trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Pisogne al numero 8, parte II, serie A, dell'anno 2003), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 28.11.2023;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 28.5.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«- Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi:
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Gli stessi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. Il conto corrente cointestato n. 8041 acceso presso Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Pisogne rimarrà in essere fino a quando i coniugi, di comune accordo, non decideranno di procedere con l'estinzione.
- Per quanto riguarda la figlia minore Persona_1
• I ricorrenti intendono optare per l'affido condiviso della figlia minore con collocazione principale presso Persona_1 la madre, mantenendo quindi l'attuale residenza di quest'ultima in Pisogne (BS) Via Trento n. 2;
• Il padre, salvo diversi accordi tra i genitori da stabilirsi volta per volta, trascorrerà con la figlia: - n.2 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi all'inizio di ogni mese;
- i fine settimana alternati, dalla sera del venerdì alla sera della domenica. Anche in questo caso i genitori decideranno di comune accordo l'orario di ritiro e di consegna della minore;
- n. 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo;
- n. 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- n. 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
• Le spese ordinarie per il mantenimento della minore saranno interamente a carico della madre;
quelle straordinarie, invece, ovvero quelle relative alle attività scolastiche, quelle inerenti ad attività ludiche e sportive e quelle mediche non coperte dal S.S.N., saranno per il 70% a carico della madre e per il restante 30% a carico del padre, con le modalità che gli stessi decideranno volta per volta di comune accordo;
• Il Sig. si impegna inoltre a versare un contributo mensile di € 200,00 in favore della figlia minore, Controparte_1 da versarsi entro e non oltre il giorno 05 del mese di riferimento sul c/c n. 000002677X61 intestato alla Sig.ra ed in essere presso Banco Popolare di Sondrio -Agenzia di Pisogne;
Parte_1
• I coniugi dichiarano che, in tutti i casi, per quanto nelle loro possibilità lavorative, provvederanno ai bisogni della loro figlia minore, impegnandosi a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza ed attinenti all'educazione, lo studio e le aspirazioni di quest'ultimo;
• Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
• Si allega inoltre, come previsto dall'art 473 bis 12 ultimo comma, il piano genitoriale riassuntivo delle attività quotidiane che coinvolgono la vita della minore Persona_1
- Per quanto riguarda la figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente Persona_2
La figlia maggiorenne rimarrà comunque residente presso l'abitazione della madre sita in Pisogne (BS) Persona_2
Via Trento n. 2, la quale sosterrà in proprio anche le spese ordinarie per il mantenimento di quest'ultima, fino a quando la stessa non raggiugerà una propria stabilità economica. Le spese straordinarie relative alle attività scolastiche, quelle inerenti ad attività ludiche e sportive e quelle mediche non coperte dal S.S.N., saranno per il 70% a carico della madre e per il restante 30% a carico del padre. Il Sig. inoltre, si impegna a versare mensilmente alla figlia Controparte_1 maggiorenne un contributo di € 200,00 mensili sul c/c sul c/c 8100X52 intestato a ed in essere presso Persona_2
Banco Popolare di Sondrio – Agenzia di Pisogne»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) tra i coniugi:
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e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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