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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1339 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 21.01.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 16.08.1958, e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi rappresentata e difesi dall'avv. Mario Perlina, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via Monsignor De Lorenzo, n.60 -89123, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 16.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (RC) il 22.06.1986 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-posto che con ordinanza dell'08.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 16.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 22.06.1986; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(21.09.1987) e (24.12.1990), maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 46/2024 pubblicata in data
08.07.2024, nonché il visto apposto dal P.M. in data 10.07.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
16.05.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria (R.C.) il 22.06.1986 tra e , il cui Parte_1 Parte_2
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (R.C.), atto n. 340, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 1986, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria.
2. Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di
Reggio Calabria in Via Reggio Campi II Tratto II Trav. Montesano, n. 9, di proprietà della SI , in favore di quest'ultima. Parte_2
3. Dato atto delle attuali condizioni economico - reddituali dei coniugi, vista la stabile occupazione di entrambi tale da garantire l'autosostentamento economico, confermare che non verrà versato alcun non verrà versato alcun assegno divorzile e stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1339 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 21.01.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 16.08.1958, e (cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi rappresentata e difesi dall'avv. Mario Perlina, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via Monsignor De Lorenzo, n.60 -89123, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 16.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (RC) il 22.06.1986 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-posto che con ordinanza dell'08.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 16.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 22.06.1986; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(21.09.1987) e (24.12.1990), maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 46/2024 pubblicata in data
08.07.2024, nonché il visto apposto dal P.M. in data 10.07.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
16.05.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria (R.C.) il 22.06.1986 tra e , il cui Parte_1 Parte_2
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (R.C.), atto n. 340, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 1986, alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria.
2. Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di
Reggio Calabria in Via Reggio Campi II Tratto II Trav. Montesano, n. 9, di proprietà della SI , in favore di quest'ultima. Parte_2
3. Dato atto delle attuali condizioni economico - reddituali dei coniugi, vista la stabile occupazione di entrambi tale da garantire l'autosostentamento economico, confermare che non verrà versato alcun non verrà versato alcun assegno divorzile e stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna