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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2019
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa AL IA, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20/11/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127ter c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa AL IA ha pronunciato la seguente pagina 1 di 10 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 652/2019 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI SALERNO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. BOCCIA RICCARDO , elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI
Come note scritte in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 2/5/2019 e ritualmente notificato, l Parte_1 citava in giudizio , al fine di ottenere la Pt_1 Controparte_1 riforma della sentenza n. 116/2019 del Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, depositata in data 19/3/2019 e non notificata , con cui veniva accolta la domanda di risarcimento del danno causato da AU CA proposta dalla con condanna dell' CP_1 Parte_1
pagina 2 di 10 al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma di € 1.100,00, oltre interessi legali, nonché delle spese processuali.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, CP_1
citava in giudizio l al fine di
[...] Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti al fondo rustico di cui era titolare, causati da cinghiali. L'attrice deduceva che: era titolare di un fondo rustico, adibito ad azienda agricola per la coltivazione biologica di fichi, sita in
Serramezzana, località Serre-Pastino, compreso nel perimetro del Parco
Nazionale del;
in data 12/9/2016, per il tramite della Guardia Pt_1
Forestale di Sessa Cilento, presentava denuncia all'ente per i danni Pt_1 cagionati al proprio fondo dai cinghiali , accertarti dal perito di parte,
la presenza della AU CA sul fondo era Persona_1 evidenziata dalle loro impronte, dagli escrementi e dagli scavi lasciati sul terreno;
il pascolo della AU CA sul predetto fondo aveva causato la perdita dell'80% del prodotto su un'estensione di 2 ettari del terreno, oltre che la tranciatura di rami delle piante , per cui si era resa necessaria la potatura straordinaria per oltre 97 ore lavorative;
che i danni riportati sul terreno avevano impedito il regolare svolgimento dell'attività di impresa, diretta alla vendita di circa 32 quintali di fichi;
i danni dovevano essere quantificati in € 7.386,49; nonostante la richiesta risarcitoria in via stragiudiziale, l'ente convenuto non aveva provveduto al pagamento, così come previsto dall'art. 15 l. n. 394/1991.
l Controparte_2 Controparte_3
e chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata nel merito, sul presupposto che, come da verbale di accertamento dell'agronomo CP_4
, il danno per la perdita di prodotto non era rilevabil e, il
[...] danneggiamento dei rami delle piante di fico non era imputabile al comportamento dei cinghiali;
poteva, al più, essere indennizzato il danno relativo agli scavi sul terreno, valutato in € 56,62 e all'abbattimento della pianta di limone, quantificato in € 160,00, in base alle percentuali di calcolo dell'indennizzo fissate dal regolamento dell'ente.
pagina 3 di 10 Il Giudice di primo grado, istruita la causa con l'escussione delle prove testimoniali e con l'espletamento della c.t.u., accoglieva la domanda, ritenendo provato il fatto storico, corrispondente al danneggiamento causato dai cinghiali al terreno di proprietà di che aveva CP_1 determinato anche la perdita parziale del raccolto;
rilevava la responsabilità colposa dell'ente , per non aver Parte_1 predisposto misure idonee alla salvaguardia della proprietà privat a e delle zone di coltura dai danneggiamenti ad opera della AU CA . Per tale ragione, condannava l'ente convenuto al pagamento di € 1.100,00 a titolo di risarcimento del danno, con condanna alle spese processual i.
Avverso la suddetta pronuncia, proponeva appello il Parte_1
, in base a tre motivi di gravame. In primo luogo, eccepiva il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, rilevando che, nella controversia de quo, la legittimazione al risarcimento del danno era da individuare in capo alla
Regione, essendo l'ente tenuto al solo indennizzo. In secondo luogo, eccepiva che il giudice di prime cure aveva errato nella ricostruzione del fatto storico ed era incorso in violazione di legge per la non corretta applicazione dei presupposti applicativi dell'art. 2043 c.c.; deduceva, inoltre, la propria assenza di colpa, sul presupposto che ricadeva in capo alla parte attrice l'onere probatorio del danno subito, del nesso di causalità e della colpa del danneggiante e avrebbe dovuto essere la a fornire le Controparte_5 misure idonee a prevenire il proliferare di animali selvatici sui terreni adibiti a coltivazione. In terzo luogo, censurava l'applicazione dell'art. 91
c.p.c., con riguardo all'errata condanna al pagamento delle spese di lite.
Concludeva, dunque, l'appellante affinchè il Tribunale adito volesse riformare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 13/6/2019, si costituiva
, la quale eccepiva: in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per non aver indicato i capi della sentenza, oggetto di riforma;
nel merito, invece, l'infondatezza dell'impugnazione, rilevando, in primo luogo, la legittimazione dell'Ente pagina 4 di 10 , in quanto i danni erano stati cagionati su un Parte_1 terreno che rientrava nel perimetro dello stesso;
in secondo luogo, che Pt_1 il risarcimento del danno invocato richiedeva l'applicazione dell'art. 15 l. n.
394/1991, non anche dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c.; in terzo luogo, di aver provato i presupposti della domanda risarcitoria, che erano stati valutati dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Con la stessa comparsa, l'appellata proponeva appello incidentale alla sentenza n.
116/2019 del Giudice di Pace di Agropoli , in base a tre motivi di gravame.
In primo luogo, censurava la sentenza nella parte in cui non faceva applicazione dell'art. 15 l. n. 394/1991, rilevando che, nel caso di specie, non si applicava il modello generale di responsabilità extracontrattuale delineato dall'art. 2043 c.c., come confermato anche dalla Suprema Corte di
Cassazione. In secondo luogo, deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente deciso in via equitativa, così incorrendo in violazione dell'art. 113 c.p.c., sul presupposto che l'attore, in primo grado, aveva puntualmente dimostrato il quantum della pretesa risarcitoria, attraverso il deposito della relazione tecnica, nonché con l'escussione dei testi ammessi;
inoltre, egli aveva omesso di qualificare il credito vantato come debito di valore e, come tale, sottoposto a rivalutazione monetaria. In terzo luogo, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva erroneamente applicato l'art. 5 D.M. 55/2014, con riferimento alla condanna alle spese di lite.
Concludeva, dunque, affinchè il Tribunale adito Controparte_1 volesse, in via preliminare, dichiarare nullo l'appello; nel merito, rigettare l'appello principale ed accogliere l'appello incidentale, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Dunque, all'udienza del 20/11/2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del pagina 5 di 10 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
L'appello principale proposto dall' Parte_2
è infondato e, pertanto va rigettato;
merita , invece,
[...] accoglimento l'appello incidentale avanzato da per Controparte_6 le ragioni di seguito esplicitate.
Occorre preliminarmente evidenziare che la giurisprudenza della Suprema
Corte ha affermato la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni della AU CA nell'ambito del , e ciò in base all'art. 15, quarto Parte_1 comma, legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, che prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'Ente di indennizzare i danni provocati dalla AU CA (nel caso di specie, cinghiali) del nel Pt_1 termine di 90 giorni dal loro verificarsi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12901/1998;
n. 11173/1998; n. 5417/2004).
Con riguardo all'indennizzo previsto dall'art. 15, L. n. 394/91, la Sezioni
Unite hanno chiarito che lo stesso ha natura risarcitoria ed è funzionale alla piena reintegrazione patrimoniale, come si evince dall'assenza di qualsiasi espressione attributiva del potere di quantificare in misura diversa da quella effettiva il pregiudizio economico cagionato dalla AU CA, e dovendosi escludere oltre all'applicabilità dell'art. 2052 c.c.
(così Cass. n. 7080/2006; n. 10008/2003), una qualunque forma di discrezionalità dell'amministrazione sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum debeatur. pagina 6 di 10 Sul punto, è lo stesso regolamento dell' a prevedere all'art. 3, per Parte_1
i danni alle colture, un indennizzo nella misura del 100%, così confermando, in modo inequivocabile, che il risarcimento deve essere integrale, mentre nella misura del 60% per i danni a cose.
Non colgono, dunque, nel segno le eccezioni articola te dall'Ente nell'ambito del proprio atto di appello, con riferimento alla propria carenza di legittimazione passiva, giacché la domanda deve correttamente essere inquadrata, come giustamente sostenuto dall'appellata, appellante incidentale, nell'alveo della disciplina speciale di cui all 'art. 15 succitato.
Ha, dunque, errato il giudice di pace nel l'applicare il paradigma generale della responsabilità civile e non quello della normativa speciale innanzi invocata, che, tuttavia, non può essere interpretata come prospettato dall'Ente, dovendo trovare, invece, applicazione le suesposte coordinate ermeneutiche.
Ebbene, nel caso di specie, la denuncia proposta all Pt_1 [...]
, nonché al Corpo Forestale di Sessa Cilento, ha Controparte_3 ad oggetto danni provocati alle colture, specificando si che si trattava di coltura di ficheto e che il tipo di danno provocato riguardava n. 800 piante di fico bianco del (cfr. denuncia di danni provocato alle colture del Pt_1
12/9/2016, allegata al fascicolo di parte di primo grado). Peraltro, la consulenza tecnica di parte del dott. nella descrizione Persona_1 delle caratteristiche del danno e del fondo interessato, evidenziava che: “Il danno cagionato dalla AU CA nello specifico cinghiali a carico delle piante di fico, consiste nell'aver mangiato quasi l'intero raccolto, danneggiando le piante” (cfr. Relazione tecnica di parte del dott. Per_1
pag. 1, allegato in fascicolo di parte).
[...]
Di conseguenza, il danno lamentato dall'attrice al terreno in sua proprietà è senz'altro da qualificarsi come danno alle colture provocato da AU CA, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento succitato, deve riconoscersi un indennizzo pari al 100%.
In ordine alla quantificazione, n el corso del giudizio di primo grado, si è proceduto all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio – dai cui esiti pagina 7 di 10 il Tribunale non ha ragione di discostarsi per la correttezza dell'iter logico seguito dal consulente nominato – in occasione della quale, il perito agrario,
, ha calcolato l'entità del danno nella somma complessiva di Persona_2
€ 4.850,00, conclusione a cui si perviene considerando i prezzi realizzabili al momento in cui i prodotti potevano essere commercializza ti, al netto delle spese necessarie per rendere tali prodotti commerciali, poiché era stato accertato che i danni alle colture di fico bianco si erano realizzati in una fase prossima alla maturazione del frutto.
Per tale ragione, va riconosciuto a , in riforma alla Controparte_1 sentenza di primo grado, un risarcimento -indennizzo pari ad € 4.850,00.
Trattandosi, poi, di debito di valore, l'importo da risarcire sopra indicato, quantificato all'attualità, va devalutato e riportato ai valori correnti all'epoca del fatto per cui è causa (dicembre 2016); ad esso, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 1712/1995 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat: dalla data della pubblicazione della presente sentenza, che sancisce la trasformazione del debito in debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Con riguardo al terzo motivo di gravame, in ordine alle spese processuali, la sentenza di primo grado va riformata, stante l'erronea decurtazione delle spese di lite per il contributo unificato dal complessivo compenso, così come determinato da D.M. 55/2014. Orbene, con riguardo al primo grado del procedimento, l va condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in favore dell'attrice-appellante incidentale CP_1
, per un complessivo importo di € 796,00, di cui € 671,00 a titolo di
[...] titolo di compenso professionale, € 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, oltre spese generali forfettarie al 15%, I.V.A e C.P.A, come per legge.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono quantificate sulla base dei parametri pagina 8 di 10 minimi, per la scarsa complessità delle questioni trattate, previsti dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1 -quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 116/2019 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello principale.
- Accoglie l'appello incidentale e, in riforma alla sentenza di primo grado, condanna l' Controparte_3 al pagamento, in favore di , della somma pari a Controparte_1
€ 4.850,00, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva.
- Condanna l' al Controparte_3 Pt_1 pagamento, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 primo grado del giudizio che si liquidano in € 671,00 per compensi professionali ed € 137,85 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
AR IA per dichiarato anticipo.
pagina 9 di 10 - Condanna l' al Controparte_3 pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 della fase di gravame che si liquidano in € 147,00 per esborsi ed €
1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
AR IA per dichiarato an ticipo.
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'adeguamento del contributo unificato in capo ad Parte_3
mandando la Cancelleria per gli adempimenti di
[...] competenza.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
Il Giudice
AL IA
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa AL IA, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20/11/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127ter c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa AL IA ha pronunciato la seguente pagina 1 di 10 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 652/2019 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI SALERNO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. BOCCIA RICCARDO , elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI
Come note scritte in sostituzione d'udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 2/5/2019 e ritualmente notificato, l Parte_1 citava in giudizio , al fine di ottenere la Pt_1 Controparte_1 riforma della sentenza n. 116/2019 del Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, depositata in data 19/3/2019 e non notificata , con cui veniva accolta la domanda di risarcimento del danno causato da AU CA proposta dalla con condanna dell' CP_1 Parte_1
pagina 2 di 10 al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma di € 1.100,00, oltre interessi legali, nonché delle spese processuali.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, CP_1
citava in giudizio l al fine di
[...] Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti al fondo rustico di cui era titolare, causati da cinghiali. L'attrice deduceva che: era titolare di un fondo rustico, adibito ad azienda agricola per la coltivazione biologica di fichi, sita in
Serramezzana, località Serre-Pastino, compreso nel perimetro del Parco
Nazionale del;
in data 12/9/2016, per il tramite della Guardia Pt_1
Forestale di Sessa Cilento, presentava denuncia all'ente per i danni Pt_1 cagionati al proprio fondo dai cinghiali , accertarti dal perito di parte,
la presenza della AU CA sul fondo era Persona_1 evidenziata dalle loro impronte, dagli escrementi e dagli scavi lasciati sul terreno;
il pascolo della AU CA sul predetto fondo aveva causato la perdita dell'80% del prodotto su un'estensione di 2 ettari del terreno, oltre che la tranciatura di rami delle piante , per cui si era resa necessaria la potatura straordinaria per oltre 97 ore lavorative;
che i danni riportati sul terreno avevano impedito il regolare svolgimento dell'attività di impresa, diretta alla vendita di circa 32 quintali di fichi;
i danni dovevano essere quantificati in € 7.386,49; nonostante la richiesta risarcitoria in via stragiudiziale, l'ente convenuto non aveva provveduto al pagamento, così come previsto dall'art. 15 l. n. 394/1991.
l Controparte_2 Controparte_3
e chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata nel merito, sul presupposto che, come da verbale di accertamento dell'agronomo CP_4
, il danno per la perdita di prodotto non era rilevabil e, il
[...] danneggiamento dei rami delle piante di fico non era imputabile al comportamento dei cinghiali;
poteva, al più, essere indennizzato il danno relativo agli scavi sul terreno, valutato in € 56,62 e all'abbattimento della pianta di limone, quantificato in € 160,00, in base alle percentuali di calcolo dell'indennizzo fissate dal regolamento dell'ente.
pagina 3 di 10 Il Giudice di primo grado, istruita la causa con l'escussione delle prove testimoniali e con l'espletamento della c.t.u., accoglieva la domanda, ritenendo provato il fatto storico, corrispondente al danneggiamento causato dai cinghiali al terreno di proprietà di che aveva CP_1 determinato anche la perdita parziale del raccolto;
rilevava la responsabilità colposa dell'ente , per non aver Parte_1 predisposto misure idonee alla salvaguardia della proprietà privat a e delle zone di coltura dai danneggiamenti ad opera della AU CA . Per tale ragione, condannava l'ente convenuto al pagamento di € 1.100,00 a titolo di risarcimento del danno, con condanna alle spese processual i.
Avverso la suddetta pronuncia, proponeva appello il Parte_1
, in base a tre motivi di gravame. In primo luogo, eccepiva il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, rilevando che, nella controversia de quo, la legittimazione al risarcimento del danno era da individuare in capo alla
Regione, essendo l'ente tenuto al solo indennizzo. In secondo luogo, eccepiva che il giudice di prime cure aveva errato nella ricostruzione del fatto storico ed era incorso in violazione di legge per la non corretta applicazione dei presupposti applicativi dell'art. 2043 c.c.; deduceva, inoltre, la propria assenza di colpa, sul presupposto che ricadeva in capo alla parte attrice l'onere probatorio del danno subito, del nesso di causalità e della colpa del danneggiante e avrebbe dovuto essere la a fornire le Controparte_5 misure idonee a prevenire il proliferare di animali selvatici sui terreni adibiti a coltivazione. In terzo luogo, censurava l'applicazione dell'art. 91
c.p.c., con riguardo all'errata condanna al pagamento delle spese di lite.
Concludeva, dunque, l'appellante affinchè il Tribunale adito volesse riformare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 13/6/2019, si costituiva
, la quale eccepiva: in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per non aver indicato i capi della sentenza, oggetto di riforma;
nel merito, invece, l'infondatezza dell'impugnazione, rilevando, in primo luogo, la legittimazione dell'Ente pagina 4 di 10 , in quanto i danni erano stati cagionati su un Parte_1 terreno che rientrava nel perimetro dello stesso;
in secondo luogo, che Pt_1 il risarcimento del danno invocato richiedeva l'applicazione dell'art. 15 l. n.
394/1991, non anche dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c.; in terzo luogo, di aver provato i presupposti della domanda risarcitoria, che erano stati valutati dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Con la stessa comparsa, l'appellata proponeva appello incidentale alla sentenza n.
116/2019 del Giudice di Pace di Agropoli , in base a tre motivi di gravame.
In primo luogo, censurava la sentenza nella parte in cui non faceva applicazione dell'art. 15 l. n. 394/1991, rilevando che, nel caso di specie, non si applicava il modello generale di responsabilità extracontrattuale delineato dall'art. 2043 c.c., come confermato anche dalla Suprema Corte di
Cassazione. In secondo luogo, deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente deciso in via equitativa, così incorrendo in violazione dell'art. 113 c.p.c., sul presupposto che l'attore, in primo grado, aveva puntualmente dimostrato il quantum della pretesa risarcitoria, attraverso il deposito della relazione tecnica, nonché con l'escussione dei testi ammessi;
inoltre, egli aveva omesso di qualificare il credito vantato come debito di valore e, come tale, sottoposto a rivalutazione monetaria. In terzo luogo, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva erroneamente applicato l'art. 5 D.M. 55/2014, con riferimento alla condanna alle spese di lite.
Concludeva, dunque, affinchè il Tribunale adito Controparte_1 volesse, in via preliminare, dichiarare nullo l'appello; nel merito, rigettare l'appello principale ed accogliere l'appello incidentale, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Dunque, all'udienza del 20/11/2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del pagina 5 di 10 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
L'appello principale proposto dall' Parte_2
è infondato e, pertanto va rigettato;
merita , invece,
[...] accoglimento l'appello incidentale avanzato da per Controparte_6 le ragioni di seguito esplicitate.
Occorre preliminarmente evidenziare che la giurisprudenza della Suprema
Corte ha affermato la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni della AU CA nell'ambito del , e ciò in base all'art. 15, quarto Parte_1 comma, legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, che prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'Ente di indennizzare i danni provocati dalla AU CA (nel caso di specie, cinghiali) del nel Pt_1 termine di 90 giorni dal loro verificarsi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12901/1998;
n. 11173/1998; n. 5417/2004).
Con riguardo all'indennizzo previsto dall'art. 15, L. n. 394/91, la Sezioni
Unite hanno chiarito che lo stesso ha natura risarcitoria ed è funzionale alla piena reintegrazione patrimoniale, come si evince dall'assenza di qualsiasi espressione attributiva del potere di quantificare in misura diversa da quella effettiva il pregiudizio economico cagionato dalla AU CA, e dovendosi escludere oltre all'applicabilità dell'art. 2052 c.c.
(così Cass. n. 7080/2006; n. 10008/2003), una qualunque forma di discrezionalità dell'amministrazione sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum debeatur. pagina 6 di 10 Sul punto, è lo stesso regolamento dell' a prevedere all'art. 3, per Parte_1
i danni alle colture, un indennizzo nella misura del 100%, così confermando, in modo inequivocabile, che il risarcimento deve essere integrale, mentre nella misura del 60% per i danni a cose.
Non colgono, dunque, nel segno le eccezioni articola te dall'Ente nell'ambito del proprio atto di appello, con riferimento alla propria carenza di legittimazione passiva, giacché la domanda deve correttamente essere inquadrata, come giustamente sostenuto dall'appellata, appellante incidentale, nell'alveo della disciplina speciale di cui all 'art. 15 succitato.
Ha, dunque, errato il giudice di pace nel l'applicare il paradigma generale della responsabilità civile e non quello della normativa speciale innanzi invocata, che, tuttavia, non può essere interpretata come prospettato dall'Ente, dovendo trovare, invece, applicazione le suesposte coordinate ermeneutiche.
Ebbene, nel caso di specie, la denuncia proposta all Pt_1 [...]
, nonché al Corpo Forestale di Sessa Cilento, ha Controparte_3 ad oggetto danni provocati alle colture, specificando si che si trattava di coltura di ficheto e che il tipo di danno provocato riguardava n. 800 piante di fico bianco del (cfr. denuncia di danni provocato alle colture del Pt_1
12/9/2016, allegata al fascicolo di parte di primo grado). Peraltro, la consulenza tecnica di parte del dott. nella descrizione Persona_1 delle caratteristiche del danno e del fondo interessato, evidenziava che: “Il danno cagionato dalla AU CA nello specifico cinghiali a carico delle piante di fico, consiste nell'aver mangiato quasi l'intero raccolto, danneggiando le piante” (cfr. Relazione tecnica di parte del dott. Per_1
pag. 1, allegato in fascicolo di parte).
[...]
Di conseguenza, il danno lamentato dall'attrice al terreno in sua proprietà è senz'altro da qualificarsi come danno alle colture provocato da AU CA, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento succitato, deve riconoscersi un indennizzo pari al 100%.
In ordine alla quantificazione, n el corso del giudizio di primo grado, si è proceduto all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio – dai cui esiti pagina 7 di 10 il Tribunale non ha ragione di discostarsi per la correttezza dell'iter logico seguito dal consulente nominato – in occasione della quale, il perito agrario,
, ha calcolato l'entità del danno nella somma complessiva di Persona_2
€ 4.850,00, conclusione a cui si perviene considerando i prezzi realizzabili al momento in cui i prodotti potevano essere commercializza ti, al netto delle spese necessarie per rendere tali prodotti commerciali, poiché era stato accertato che i danni alle colture di fico bianco si erano realizzati in una fase prossima alla maturazione del frutto.
Per tale ragione, va riconosciuto a , in riforma alla Controparte_1 sentenza di primo grado, un risarcimento -indennizzo pari ad € 4.850,00.
Trattandosi, poi, di debito di valore, l'importo da risarcire sopra indicato, quantificato all'attualità, va devalutato e riportato ai valori correnti all'epoca del fatto per cui è causa (dicembre 2016); ad esso, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 1712/1995 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat: dalla data della pubblicazione della presente sentenza, che sancisce la trasformazione del debito in debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Con riguardo al terzo motivo di gravame, in ordine alle spese processuali, la sentenza di primo grado va riformata, stante l'erronea decurtazione delle spese di lite per il contributo unificato dal complessivo compenso, così come determinato da D.M. 55/2014. Orbene, con riguardo al primo grado del procedimento, l va condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali, in favore dell'attrice-appellante incidentale CP_1
, per un complessivo importo di € 796,00, di cui € 671,00 a titolo di
[...] titolo di compenso professionale, € 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, oltre spese generali forfettarie al 15%, I.V.A e C.P.A, come per legge.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono quantificate sulla base dei parametri pagina 8 di 10 minimi, per la scarsa complessità delle questioni trattate, previsti dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1 -quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 116/2019 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello principale.
- Accoglie l'appello incidentale e, in riforma alla sentenza di primo grado, condanna l' Controparte_3 al pagamento, in favore di , della somma pari a Controparte_1
€ 4.850,00, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva.
- Condanna l' al Controparte_3 Pt_1 pagamento, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 primo grado del giudizio che si liquidano in € 671,00 per compensi professionali ed € 137,85 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
AR IA per dichiarato anticipo.
pagina 9 di 10 - Condanna l' al Controparte_3 pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 della fase di gravame che si liquidano in € 147,00 per esborsi ed €
1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
AR IA per dichiarato an ticipo.
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'adeguamento del contributo unificato in capo ad Parte_3
mandando la Cancelleria per gli adempimenti di
[...] competenza.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
Il Giudice
AL IA
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