Articolo 24 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 23Articolo 25
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8 novembre 1989
Art. 24. (Affidamento dei servizi postali). 1. Il divieto di cui all' articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 , non si applica ai contratti con i quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni affida i servizi di raccolta della corrispondenza, di trasporto e consegna di dispacci postali e di recapito di pacchi.
Nota all'art. 24:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989
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