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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2740 del 12.10.2022 Oggetto: riliquidazione pensione agricola;
contributi figurativi per malattia
N. R.G. 196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Silvana Botrugno Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi de nzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, rappresent at a e difes a dal l'Avv. Parte_1
Piet ro Attili o Gal ati
Appell ant e e
, CP_1 Controparte_2 in persona del s uo President e pro -tempore, rappresentat o e di feso dall 'Avv.
Isabell a P atrizi a B as ile
Appell ato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 15.10.2019, Parte_1
, ex lavoratrice agricola, premesso di essere titolare di pensione VO con decorrenza
[...] agosto 1998, aveva dedotto che, a seguito di domanda di ricostruzione della pensione che accreditasse anche i contributi figurativi di malattia, l' le aveva liquidato un importo CP_1 inferiore rispetto al dovuto, considerando nel calcolo una retribuzione pensionabile per i periodi di malattia non parametrata al salario giornaliero. Chiedeva, pertanto, di dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, includendo nella base di retribuzione annua pensionabile i contributi figurativi di malattia precedenti al pensionamento e non conteggiati nel calcolo originario della pensione e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento degli CP_1 importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, oltre interessi.
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito la decadenza dell'azione e comunque CP_1
l'infondatezza della domanda per difetto della domanda amministrativa, sostenendo di aver correttamente calcolato la pensione inserendo la contribuzione figurativa agricola per i periodi di malattia. Aveva quindi richiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza e chiarito questa che era maturata solo per i ratei precedenti il
15.10.2016, ha respinto il ricorso, ritenendo l'assunto di parte ricorrente non sufficientemente provato e rilevando che dalla documentazione prodotta risultava che la pensione era stata ricostruita mediante accredito, per le settimane di malattia, della contribuzione figurativa corrispondente al limite massimo concedibile per il periodo considerato, valorizzata in relazione alla retribuzione agricola registrata nelle banche dati, in conformità alla retribuzione convenzionale stabilita in ragione della provincia.
Avverso tale sentenza l'appellante ha proposto impugnazione, Parte_1 lamentando l'erroneo inquadramento della domanda, che non aveva ad oggetto non la corretta retribuzione, come ritenuto dal Giudice, ma invece il conteggio relativo al numero di giornate di malattia, così come indicate nel ricorso per ciascuno degli anni, dal 1994 al 1989. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
L' , ribadendo le argomentazioni e le eccezioni proposte in primo grado, ha dedotto CP_1
l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. All'udienza di discussione del 23.04.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il gravame, generico ai limiti dell'inammissibilità, risulta comunque infondato.
1. Occorre preliminarmente rammentare che, nell' ipotesi in cui il creditore abbia lamentato un inesatto adempimento dell'obbligazione, il criterio di riparto dell'onere della prova espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, pur ponendo a carico del debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, e quindi anche dell'adempimento, impone comunque al creditore di allegare gli elementi di fatto utili a dimostrare l'insufficienza o incompletezza o inadeguatezza della prestazione del debitore. Tanto è stato precisato da Cass.
n.3579/04 che, proprio in una causa in materia previdenziale, ha chiarito “che le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre "l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza
(che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni. [….]”. In adesione a tale orientamento ritiene quindi questa Corte che, sebbene l'onere della prova dell'esatto adempimento gravi sul debitore, l'assolvimento di tale onere sia possibile solo allorchè il creditore abbia allegato in maniera ragionata e tecnicamente adeguata gli indici sintomatici dell'insufficiente liquidazione pecuniaria, con riferimento alla specifica causale dedotta in giudizio e allo specifico criterio di calcolo di cui si lamenta l'errata applicazione, e con illustrazione comparativa dei dati di calcolo ritenuti corretti e di quelli ritenuti scorretti.
Diversamente opinando le doglianze sulle difformità quantitative tra la prestazione pecuniaria ritenuta dovuta e quella effettivamente eseguita resterebbero oggetto di mere ipotesi o di affermazioni generiche, introduttive di azioni esplorative, in contrasto con il generale principio processualistico per cui per proporre un giudizio occorre avere un interesse giuridicamente rilevante (v. art.100 c.p.c.).
2. Nel caso concreto, per quel che è dato comprendere dalle generiche allegazioni espresse nell'atto introduttivo del primo grado e nell'atto di appello, secondo la pensionata il diritto alle differenze pensionistiche pretese con il ricorso introduttivo deriverebbe dal fatto che alle 270 giornate annue, già riconosciute dall' in via convenzionale anche quando la contribuzione CP_1
(effettiva o figurativa per lo stesso anno) è inferiore, ai fini della misura della pensione si dovrebbero comunque sommare integralmente le giornate di malattia accreditate nell'anno medesimo e il risultato si dovrebbe moltiplicare per la retribuzione giornaliera valevole per l'anno.
3. Tuttavia un simile criterio di calcolo non può ritenersi corretto, perché non risulta conforme alla previsione di legge, rinvenibile nell'art.15, commi 3 e 4, della l.n.153/1969 che prevede: “3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. 4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Da tali norme si desume che, pur in presenza di un numero di contributi obbligatori da lavoro effettivo e di contributi per disoccupazione agricola inferiore, al lavoratore agricolo sono attribuite “convenzionalmente” ex lege 270 giornate contributive (che, per una sorta di fictio juris, si reputano pari a 52 settimane, ossia ad un anno intero di contribuzione).
A tali 270 giornate non si possono aggiungere, in maniera automatica, anche se al solo fine della misura della pensione, tutti i contributi giornalieri per malattia accreditati al lavoratore.
In altri termini il lavoratore agricolo non può cumulare il beneficio dell'attribuzione convenzionale di 270 contributi giornalieri (pari ad un anno pieno) con l'aggiunta integrale della contribuzione per malattia.
Ai fini della determinazione della base retributiva pensionabile e quindi della misura della pensione, la contribuzione figurativa per malattia può, invece, essere considerata in una misura variabile, che dipende dal rapporto tra il valore convenzionale dell'annualità contributiva (270 giornate) in esame e il numero delle giornate di contribuzione effettiva da lavoro e figurativa da disoccupazione agricola accreditate al lavoratore in quello stesso anno. Il predetto rapporto tra le 270 giornate (equivalenti ad un anno) e le settimane (52) presenti in un anno è espresso dal coefficiente 5,1923 (270:52=5,1923).
L' ha sostenuto di aver correttamente inserito i contributi per malattia e di aver CP_1 correttamente liquidato la pensione;
in atti la stessa ha depositato il provvedimento Parte_1 di ricostituzione della pensione reso dall' il 21.3.2018 all'esito dell'apposita domanda CP_1 amministrativa.
4. D'altro canto, i conteggi prodotti in primo grado dalla ricorrente non consentono una adeguata ricostruzione e una verifica giudiziale del procedimento di determinazione dell'asserito credito, in quanto non specificano le fonti dei coefficienti utilizzati e delle retribuzioni pensionabili ivi riportate, né il procedimento tecnico-matematico all'uopo utilizzato.
In definitiva, non risultando fondate le doglianze dell'atto di appello, la sentenza impugnata va confermata.
5. Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione resa dalla parte interessata ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/04/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 12/10/2022 n.ro Parte_1 CP_1
2740 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 23.04.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Silvana Botrugno
n. 2740 del 12.10.2022 Oggetto: riliquidazione pensione agricola;
contributi figurativi per malattia
N. R.G. 196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Silvana Botrugno Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi de nzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, rappresent at a e difes a dal l'Avv. Parte_1
Piet ro Attili o Gal ati
Appell ant e e
, CP_1 Controparte_2 in persona del s uo President e pro -tempore, rappresentat o e di feso dall 'Avv.
Isabell a P atrizi a B as ile
Appell ato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 15.10.2019, Parte_1
, ex lavoratrice agricola, premesso di essere titolare di pensione VO con decorrenza
[...] agosto 1998, aveva dedotto che, a seguito di domanda di ricostruzione della pensione che accreditasse anche i contributi figurativi di malattia, l' le aveva liquidato un importo CP_1 inferiore rispetto al dovuto, considerando nel calcolo una retribuzione pensionabile per i periodi di malattia non parametrata al salario giornaliero. Chiedeva, pertanto, di dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, includendo nella base di retribuzione annua pensionabile i contributi figurativi di malattia precedenti al pensionamento e non conteggiati nel calcolo originario della pensione e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento degli CP_1 importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, oltre interessi.
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito la decadenza dell'azione e comunque CP_1
l'infondatezza della domanda per difetto della domanda amministrativa, sostenendo di aver correttamente calcolato la pensione inserendo la contribuzione figurativa agricola per i periodi di malattia. Aveva quindi richiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza e chiarito questa che era maturata solo per i ratei precedenti il
15.10.2016, ha respinto il ricorso, ritenendo l'assunto di parte ricorrente non sufficientemente provato e rilevando che dalla documentazione prodotta risultava che la pensione era stata ricostruita mediante accredito, per le settimane di malattia, della contribuzione figurativa corrispondente al limite massimo concedibile per il periodo considerato, valorizzata in relazione alla retribuzione agricola registrata nelle banche dati, in conformità alla retribuzione convenzionale stabilita in ragione della provincia.
Avverso tale sentenza l'appellante ha proposto impugnazione, Parte_1 lamentando l'erroneo inquadramento della domanda, che non aveva ad oggetto non la corretta retribuzione, come ritenuto dal Giudice, ma invece il conteggio relativo al numero di giornate di malattia, così come indicate nel ricorso per ciascuno degli anni, dal 1994 al 1989. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
L' , ribadendo le argomentazioni e le eccezioni proposte in primo grado, ha dedotto CP_1
l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. All'udienza di discussione del 23.04.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il gravame, generico ai limiti dell'inammissibilità, risulta comunque infondato.
1. Occorre preliminarmente rammentare che, nell' ipotesi in cui il creditore abbia lamentato un inesatto adempimento dell'obbligazione, il criterio di riparto dell'onere della prova espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, pur ponendo a carico del debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, e quindi anche dell'adempimento, impone comunque al creditore di allegare gli elementi di fatto utili a dimostrare l'insufficienza o incompletezza o inadeguatezza della prestazione del debitore. Tanto è stato precisato da Cass.
n.3579/04 che, proprio in una causa in materia previdenziale, ha chiarito “che le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre "l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza
(che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni. [….]”. In adesione a tale orientamento ritiene quindi questa Corte che, sebbene l'onere della prova dell'esatto adempimento gravi sul debitore, l'assolvimento di tale onere sia possibile solo allorchè il creditore abbia allegato in maniera ragionata e tecnicamente adeguata gli indici sintomatici dell'insufficiente liquidazione pecuniaria, con riferimento alla specifica causale dedotta in giudizio e allo specifico criterio di calcolo di cui si lamenta l'errata applicazione, e con illustrazione comparativa dei dati di calcolo ritenuti corretti e di quelli ritenuti scorretti.
Diversamente opinando le doglianze sulle difformità quantitative tra la prestazione pecuniaria ritenuta dovuta e quella effettivamente eseguita resterebbero oggetto di mere ipotesi o di affermazioni generiche, introduttive di azioni esplorative, in contrasto con il generale principio processualistico per cui per proporre un giudizio occorre avere un interesse giuridicamente rilevante (v. art.100 c.p.c.).
2. Nel caso concreto, per quel che è dato comprendere dalle generiche allegazioni espresse nell'atto introduttivo del primo grado e nell'atto di appello, secondo la pensionata il diritto alle differenze pensionistiche pretese con il ricorso introduttivo deriverebbe dal fatto che alle 270 giornate annue, già riconosciute dall' in via convenzionale anche quando la contribuzione CP_1
(effettiva o figurativa per lo stesso anno) è inferiore, ai fini della misura della pensione si dovrebbero comunque sommare integralmente le giornate di malattia accreditate nell'anno medesimo e il risultato si dovrebbe moltiplicare per la retribuzione giornaliera valevole per l'anno.
3. Tuttavia un simile criterio di calcolo non può ritenersi corretto, perché non risulta conforme alla previsione di legge, rinvenibile nell'art.15, commi 3 e 4, della l.n.153/1969 che prevede: “3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. 4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Da tali norme si desume che, pur in presenza di un numero di contributi obbligatori da lavoro effettivo e di contributi per disoccupazione agricola inferiore, al lavoratore agricolo sono attribuite “convenzionalmente” ex lege 270 giornate contributive (che, per una sorta di fictio juris, si reputano pari a 52 settimane, ossia ad un anno intero di contribuzione).
A tali 270 giornate non si possono aggiungere, in maniera automatica, anche se al solo fine della misura della pensione, tutti i contributi giornalieri per malattia accreditati al lavoratore.
In altri termini il lavoratore agricolo non può cumulare il beneficio dell'attribuzione convenzionale di 270 contributi giornalieri (pari ad un anno pieno) con l'aggiunta integrale della contribuzione per malattia.
Ai fini della determinazione della base retributiva pensionabile e quindi della misura della pensione, la contribuzione figurativa per malattia può, invece, essere considerata in una misura variabile, che dipende dal rapporto tra il valore convenzionale dell'annualità contributiva (270 giornate) in esame e il numero delle giornate di contribuzione effettiva da lavoro e figurativa da disoccupazione agricola accreditate al lavoratore in quello stesso anno. Il predetto rapporto tra le 270 giornate (equivalenti ad un anno) e le settimane (52) presenti in un anno è espresso dal coefficiente 5,1923 (270:52=5,1923).
L' ha sostenuto di aver correttamente inserito i contributi per malattia e di aver CP_1 correttamente liquidato la pensione;
in atti la stessa ha depositato il provvedimento Parte_1 di ricostituzione della pensione reso dall' il 21.3.2018 all'esito dell'apposita domanda CP_1 amministrativa.
4. D'altro canto, i conteggi prodotti in primo grado dalla ricorrente non consentono una adeguata ricostruzione e una verifica giudiziale del procedimento di determinazione dell'asserito credito, in quanto non specificano le fonti dei coefficienti utilizzati e delle retribuzioni pensionabili ivi riportate, né il procedimento tecnico-matematico all'uopo utilizzato.
In definitiva, non risultando fondate le doglianze dell'atto di appello, la sentenza impugnata va confermata.
5. Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione resa dalla parte interessata ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/04/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 12/10/2022 n.ro Parte_1 CP_1
2740 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 23.04.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Silvana Botrugno