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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta Civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 318/2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da Parte_1 nei confronti della , Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Torino (TO), Via P.IVA_1
Venaria n. 145 CAP 10148, società inattiva presente nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico, nonché di prodotti in genere del settore non alimentare.
Rilevato che il tentativo di notifica del ricorso a cura della Cancelleria è stato perfezionato a mezzo PEC in data
05/06/2025 per l'udienza del 1.07.2025;
che all'udienza del 01.07.2025 è comparso per parte istante l'avv. Arianna Corino, insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale dando atto che il credito in linea capitale ammonta a 7.000.
Nessuno è comparso per la società debitrice.
Il Giudice ha rilevato che da informazioni assunte presso Ag. delle Entrate-Riscossione risultano debiti per euro 44.410;
Da esame telematico del registro delle imprese risulta che l'ultimo bilancio depositato risale al
31/12/2022 e presenta ricavi superiori al limite di legge di 200 mila euro (231 mila euro) oltre ad avere attivo (157 mila euro) superiore ai debiti (51 mila euro).
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che dall'istruttoria sono risultati provati crediti scaduti superiori al limite di 30 mila euro;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, in particolare:
• pendenza di debiti non contestati e insoddisfatti nei confronti del ricorrente e do Ag, Entrate
Riscossione; nel ricorso, si legge che la Società avrebbe “ingenti debiti anche nei confronti di altri dipendenti ed ex dipendenti, nonché di Istituti Bancari e Finanziari, Enti
Previdenziali e Agenzia delle Entrate” ma l'allegazione non è dimostrata;
• dal verbale di pignoramento tentato in data 3.5.2025 (doc. 4) la società risulta aver lasciato la sede in Torino, Via Venaria n.145, senza peraltro aggiornare le informazioni del Registro delle imprese, a conferma della cessazione dell'attività, senza l'adempimento dei debiti;
• dalla visura camerale (doc. 1 ric.) l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2022; per contro, la Società, pur essendo entrata in liquidazione a fine 2024, non ha depositato bilanci per gli anni 2023 e 2024; rilevato, infine, che dal bilancio 2022 risultano ricavi superiori al limite di legge e che anche in considerazione del mancato deposito dei bilanci per gli anni 2023 e 2025 non possono ritenersi sussistere i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ) in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Torino (TO), Via Venaria n. 145 CAP 10148
nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato Persona_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 2.12.2025 alle ore 16.00 nell'aula 65 del Tribunale (ingresso 8, piano I), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza
3 la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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