CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
29 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 381 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Arcangeli e Lorenza Arcangeli, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data
13/09/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso che il Tribunale di Civitavecchia con decreto del 11/04/2022 aveva Parte_1
accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge n. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa del 16/07/2019 e che, pur avendo notificato all' tale decreto in data CP_1
20/04/2022 e trasmesso in data 26/04/2022 la documentazione occorrente per la liquidazione dell'assegno, l' non aveva provveduto a liquidare i ratei della prestazione dovuta ad eccezione CP_2 delle mensilità di giugno e luglio 2022, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 222/84 (assegno ordinario di invalidità), a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 11.4.2022, come già riconosciuto da decreto
CP_ di omologa;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, in epigrafe indicato, dei relativi ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”.
Nella resistenza dell' , il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: “dichiara cessata la materia CP_1
CP_ del contendere e condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 725,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Il giudice di prime cure, dato atto che l' , nel costituirsi in giudizio, aveva rappresentato di aver CP_1 liquidato quanto dovuto ha ritenuto cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta: quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese di lite a carico dell'istituto resistente liquidandole in euro 725,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando l'erroneità Parte_1
della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai minimi di legge pari ad € 3.29110, per lo scaglione 26.000- 52.000, in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014,
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1 All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce il valore della controversia nella fascia compresa tra € 26.000,00-
52.000,00 di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015 (sia pure indicando nell'atto di appello il valore della causa come indeterminabile).
Si evince chiaramente dagli atti di causa, più precisamente dal provvedimento di liquidazione dell'8 maggio 2023 dei ratei maturati e non riscossi dal pensionato, che l'importo netto del rateo spettante era pari ad euro 12.729,49, con un credito lordo complessivo di euro 16.531,81, corrisposto con bonifico sul conto corrente della Pagamento intervenuto nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado e che aveva determinato, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, non impugnata.
Lo scaglione di riferimento, per la causa di previdenza, deve quindi correttamente essere individuato in quello da € 5.201,00 a €26.000,00.
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa, a far data dalla domanda amministrativa del 16 luglio CP_ 2019 ed escluse le mensilità di giugno e luglio 2022, precedentemente pagate dall' era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di
€ 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di primo grado, l'importo di € 1.865,00, CP_1 anziché quello di € 725,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato CP_2 al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa