Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8273 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Parte_1 C.F._1
Monteforte, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia CP_1 C.F._2
Iovino, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 20/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6/12/2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 21/01/2019 in LE (LE); che dalla loro unione è nato il figlio
, il 07/05/2017; che, a causa di alcune incomprensioni, il rapporto coniugale è entrato Per_1 in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status del
1
Per l'udienza del 20/12/2024, infine, svoltasi mediante il deposito di note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta. La domanda deve, tuttavia, essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
2 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a LE (LE) il 21/01/2019 tra Pt_1
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3,
[...] CP_1 parte I, serie, anno 2019, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) l'abitazione sita in LE alla Via San Pompilio Maria Pirrotti n. 5, di proprietà del Sig.
già casa coniugale, sarà assegnata alla madre, sig.ra , la Parte_2 CP_1 quale vi abiterà con il figlio;
il sig. sarà ospitato dalla madre o Per_1 CP_2 dormirà presso la Caserma in Roma ove è assegnato fintanto non troverà una nuova collocazione abitativa;
2) affidare il figlio ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre assegnataria dell'immobile a suo tempo adibito a casa coniugale sebbene di proprietà del nonno materno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) Il padre potrà tenere il minore a settimane alterne, secondo il seguente schema: Per_1
- la settimana in cui non avrà con sé il minore per il fine settimana potrà esercitare il diritto di visita il lunedì e il giovedì prendendolo da scuola e riportandolo alle ore 19:00 a casa della madre o in altro luogo che sarà dalla stessa indicato con congruo anticipo e comunque il predetto luogo dovrà essere nel Comune di LE;
il venerdì potrà prenderlo da casa per portarlo, poi, alla scuola calcio e riaccompagnarlo al termine dell'allenamento presso la casa della madre;
- la settimana in cui avrà con sé il minore per il fine settimana potrà esercitare il diritto di visita il lunedì e martedì prendendolo da scuola e riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 19.00 o in altro luogo che la stessa indicherà con congruo anticipo e comunque sito sempre nel Comune di LE;
a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé il piccolo dal sabato alle ore 10.00 di mattina sino alle ore 21.00/21.30 e la domenica Per_1 dalle 10.30 sino alle 19.00. Il minore verrà in tal caso prelevato da casa della madre e riaccompagnato presso la casa della stessa o in altro luogo da questa indicato con congruo anticipo e comunque sempre ubicato nel Comune di LE;
Nei giorni di esercizio del diritto di visita da parte del padre quest'ultimo provvederà alla
3 cura e all'istruzione del figlio vigilando sull'esecuzione dei compiti assegnati dalle insegnanti. Inoltre, il padre potrà portare il bambino a scuola al mattino nei giorni in cui
è previsto il suo diritto di visita.
Durante le festività Natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni e a decorrere dalle festività dell'anno 2023, dalle ore 16.00 del 24 Dicembre 2023 sino alle ore 23.30/ 24.00 con il padre e il 25 Dicembre 2023 con la madre, rispettando la volontà del minore e salvo diversi accordi tra i genitori.
Il giorno di Santo di Stefano, il bambino trascorrerà il pomeriggio con il padre dalle 16.00 alle 19.00, in ogni caso previo accordo con la madre.
Per quanto riguarda la notte di Capodanno e il primo dell'anno, il minore starà ad anni alterni con il padre e poi con la madre. A decorrere dall'anno 2023 il bambino starà la vigilia di Capodanno con la madre e il primo dell'anno con il padre dalle ore 11.00 alle ore 19.00.
Il giorno dell'Epifania, rimanendo la predetta festività regolamentata in base all'ordinario diritto di visita, qualora il minore si trovi presso la madre per l'intera giornata sarà data al padre la possibilità di vederlo per almeno tre ore nel mattino o nel pomeriggio, concordandolo con la madre.
Le festività Pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni e a decorrere dal 2024, la
Domenica di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
Il minore, inoltre, trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e del compleanno di quest'ultima; mentre trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà
e del compleanno di quest'ultimo dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30, sempre nel rispetto della volontà del minore e salvo diverso accordo tra i genitori.
Nel giorno del compleanno del minore, qualora venisse festeggiato con amici e/o compagni di scuola, i genitori potranno partecipare congiuntamente ai festeggiamenti. In difetto, ovvero nel caso in cui non fosse organizzato un festeggiamento con gli amici e/o compagni di scuola, verrà festeggiato dai genitori separatamente a pranzo con uno e a cena con l'altro.
In ogni caso, nei giorni in cui non è garantito il diritto di visita per il padre, lo stesso potrà video chiamare il piccolo durante la serata e comunque prima delle 20.00. Per_1
Durante il periodo delle vacanze estive, ovvero a partire dalla fine della scuola, il padre potrà tenere con sé il minore osservando i medesimi giorni e orari specificati nel punto 3)
4 del presente accordo, in tal caso il minore verrà prelevato da casa della madre e/o in altro luogo indicato dalla madre e comunque sempre nel Comune di LE.
Durante il periodo di ferie del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il minore per 4 giorni consecutivi senza pernotto (indicativamente un periodo a giugno, uno a luglio e uno ad agosto o eventualmente in altro mese indicato dal padre) sempre previo accordo con la madre da stabilirsi di anno in anno entro il 15 Giugno e tenuto conto del volere del minore.
Inoltre, i coniugi potranno, previo accordo con l'altro genitore, organizzare un viaggio con il piccolo almeno una volta l'anno. Per_1
Compiuto il nono anno di età di il padre potrà tenere il minore durante il periodo Per_1 estivo (indicativamente un periodo a luglio e uno ad agosto o eventualmente in altro mese indicato dal padre entro il 15 Giugno) per 15 giorni consecutivi o per due periodi di
7 giorni non consecutivi (indicativamente un periodo a luglio e uno ad agosto o eventualmente in altro mese indicato dal padre entro il 15 Giugno) rispettando il volere del minore.
Qualora per motivi di lavoro il Sig. non sarà in Puglia ovvero qualora CP_2 dovesse tornare presso la Caserma ove lo stesso è assegnato in Roma, quest'ultimo potrà vedere il minore in tre fine settimana in cui farà rientro a LE, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla sera alle 20.30 salvo diverso accordo e anche la domenica dalle 10.30 alle 17.00. Qualora il sig. Sanità dovesse rientrare per periodi più lunghi del solo weekend, lo stesso potrà vedere il minore con la cadenza stabilita sopra al punto 3).
In tali giorni, però, potrà riaccompagnarlo a casa intorno alle 20.00.
Qualora il minore sia ammalato nei giorni di visita del padre, allo stesso sarà data possibilità di visitarlo previo accordo con la madre in alternativa allo stesso sarà dato modo di recuperare il giorno di visita dopo la guarigione previo accordo con la madre.
Durante il periodo in cui il padre è a Roma, la madre si impegna a garantire il diritto di visita alla nonna paterna e/o agli zii almeno una volta al mese. Tanto finché il padre presterà servizio a Roma, in quanto in ipotesi di ulteriori trasferimenti o di rientro a LE, il diritto di visita potrà essere diversamente regolato;
4) Il padre contribuirà ex art. 337-ter c.c. al mantenimento e all'istruzione del figlio, non solo attraverso il proprio contributo morale, ma anche versando alla Sig.ra a CP_1
5 titolo di contributo nel mantenimento per il figlio, un assegno mensile di Euro 350.00; il contributo nel mantenimento per il figlio sarà versato mensilmente entro il 26 di ogni mese sulla Postpay Evolution n.[...] intestato alla
Sig.ra CP_1
Saranno, inoltre, a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute per il piccolo;
la restante parte sarà a carico della madre. Per_1
Per le spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo consenso come da
Protocollo del Tribunale di LE che si allega alla presente, la refusione delle stesse, dovrà avvenire in seguito alla esibizione del documento attestante la spesa straordinaria.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le parti dovranno darsene preventiva comunicazione agli indirizzi mail sotto riportati o mediante altra forma scritta e manifestare il proprio dissenso entro 15 gg. poiché, in difetto, si intenderanno accettate.
I coniugi dichiarano di aderire al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie siglato dal
Tribunale di LE il 21.05.2018 e di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi email: e Email_1 Email_2
I coniugi provvederanno ad avanzare idonea domanda per percepire al 50% l'assegno unico dovuto per il minore, assegno che in caso di erogazione per cause imputabili all'Inps per il totale direttamente al Sig. verrà versato da quest'ultimo alla moglie per la CP_2 quota di spettanza unitamente all'assegno di mantenimento e viceversa, qualora dovesse essere versato dall'INPS direttamente alla moglie, la stessa rifonderà, ogni mese, il sig.
del 50%; CP_2
5) Il Sig. verserà alla moglie a mero titolo di contributo nel mantenimento, tenuto CP_2 conto delle risorse lavorative di cui ella dispone, la somma di Euro 100.00 sul medesimo conto indicato per il figlio.
6) Il Sig. si impegna ad estinguere il 50% della posizione debitoria esistente con il CP_2
” concordando i tempi e le modalità di rientro direttamente Controparte_3 con l'Amministratore p.t. al netto dei pagamenti già eseguiti per il periodo dicembre
2017/giugno 2023. Inizierà sin da subito, invece, a pagare sempre in ragione del 50%, le somme dovute a tale titolo dal mese di Luglio 2023 sino ad oggi pari ad € 177,50 come da certificazione rilasciata dall'Amministratore medesimo;
i pagamenti verranno eseguiti direttamente al . Controparte_3
6 Il sig. dichiara di lasciare alla moglie i beni mobili acquistati in costanza di CP_2 matrimonio (zanzariere, TV, divano, madia, lavatrice, climatizzatore etc.), salvo la TV
Sony, i beni personali, le divise e l'attrezzatura del lavoro nonché la propria bici, beni che sono stati già prelevati all'atto della sottoscrizione del presente ricorso ad eccezione del router. Per tutto quanto qui non regolato, gli stessi danno atto, in virtù di quanto riportato nei punti innanzi indicati, di aver provveduto alla divisione di ogni bene mobile presente all'interno della casa coniugale con separata scrittura privata e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in LE, nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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