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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2589 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata ad [...] il [...], parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. CAPPIELLO EMANUEL, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. CORCIONE LUIGI, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Controparte_1
a ruolo in data 06/11/2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27/01/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di LI (NA) (al N.4, Parte I, Anno 2012). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi,
1 definita con Sentenza n. 190/2024 emessa in data 17/01/2024, pubblicata in data
18/01/2024, divenuta irrevocabile. Per_ Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, il 18/10/2012 a San Giuseppe
Vesuviano (NA), ed il 01/09/2016 a San Giuseppe Vesuviano (NA), le parti Per_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto.
In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 13/11/2024).
La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed, infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla Controparte_1 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“i. i figli minori, e , saranno affidate congiuntamente ad entrambi Persona_3 Per_2
i genitori con collocamento presso la abitazione e residenza della madre;
ii. la casa coniugale sita in Ottaviano alla via Francesconi n.4 sarà assegnata alla GN;
Parte_1
iii. il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma complessiva di € 500,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. iv.(NDR: Il padre trascorrerà con le figlie) I fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica.
v. Quando le bambine trascorrono il fine settimana con il padre, quest'ultimo terrà con sé le figlie solo il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 20,00; nel periodo di chiusura della scuola previo accordo con la madre anche di mattina.
vi. Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre e/o dal padre, a favore delle figlie;
viii. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
2 L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, salvo che per quanto concerne il punto vii), clausola non richiamata in quanto ritenuta generica. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2589 /2024, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LI (NA) il
27/01/2012 tra i coniugi e (trascritto Parte_1 CP_2
nel registro degli atti di matrimonio al N.4, Parte I, Anno 2012);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 27/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
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